Leonardo Raso

Membro Attivo
Agente Immobiliare
loro non hanno assunto alcuna obbligazione nei confronti del venditore, il quale, a seguito del decesso si troverebbe "arricchito" senza causa, non essendo stato possibile giungere alla conclusione del contratto definitivo non perchè ci sia stato un inadempimento dell'acquirente, ma perchè quest'ultimo, essendo venuto a mancare, non ha potuto procedere all'acquisto (immagina il caso del padre di famiglia unico produttore di reddito che voleva richiedere mutuo alla banca ed è morto, come lo comprano la casa gli eredi?). Se invece gli eredi hanno i fondi e la volontà di proseguire nel contratto, il venditore venderebbe a questi che interverrebbero al posto del de cujus.
 

Leonardo Raso

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Secondo me in questo caso si applica l'art. 2041 C.C. In base al quale una delle due parti di un contratto non può avere un arricchimento senza causa. Se l'altra parte muore prima del rogito o gli eredi dichiarano di voler concludere loro il contratto definitivo ovvero se non vogliono il venditore che ha ricevuto la caparra deve restituirla. :p
 

Ranieri Fochi

Membro Supporter
Agente Immobiliare
Gli eredi, ereditano solo se accettano l'eredità. Quindi se non gli conviene, possono anche rinunciarci.

Si, ma se rinunciano perdono anche la caparra versata dal defunto.

Secondo me in questo caso si applica l'art. 2041 C.C. In base al quale una delle due parti di un contratto non può avere un arricchimento senza causa. Se l'altra parte muore prima del rogito o gli eredi dichiarano di voler concludere loro il contratto definitivo ovvero se non vogliono il venditore che ha ricevuto la caparra deve restituirla. :p

Non mi torna proprio...
 

vavy

Membro Attivo
Gli eredi, ereditano solo se accettano l'eredità. Quindi se non gli conviene, possono anche rinunciarci.

qs senz'altro. il punto è che può essere conveniente accettare l'eredità ma che nn abbiano interesse di acquistare l'immobile e concludere il contratto. intendevo dire che, giuridicamente, mi par difficile sostenere che "loro non hanno assunto nessuna obbligazione nei confronti del venditore" e che quindi possono ereditare e semplicemente, a costo zero, non essere vincolati al preliminare.. il punto è che o sei erede o nn lo sei...
anche perchè se le parti fossero state invertite? nel senso se, concluso un preliminare di vendita, moriva il promittente venditore ben avrebbe potuto il promissario acquirente agire ex artl 2932 c.c. nei confronti degli eredi (posta l'accettazione dell'eredità) per ottenere la sentenza sostitutiva del rogito. e gli eredi sarebbero stati vincolati, eccome!

Non mi torna proprio...

:ok:
 

Leonardo Raso

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Anche nel caso di morte del promittente venditore prima del rogito, sempre se i suoi eredi non intendono vendere l'immobile già compromesso in vendita, secondo me si dovrebbe procedere alla restituzione della caparra confirmatoria ed il contratto sarebbe sciolto dall'intervenuta morte di una delle parti. Non c'è inadempimento, c'è la morte dell'acquirente.

Se un pittore ha ricevuto e. 20.000 di acconto (su un totale di euro 100.000 di lavori previsti in un contratto) per ridipingere le pareti di un museo e se il pittore muore prima di iniziare ogni attività, ad esempio mentre si reca ad ordinare le vernici, che fanno gli eredi? Sono obbligati a dipingere le pareti del museo al posto del defunto? Se sono pittori potrebbero anche decidere di farlo, sempre che al committente andasse bene, ma se non sanno neanche tenere una matita in mano? In tal caso gli eredi dovrebbero restituire l'importo ricevuto dal committente per l'inizio dei lavori mai effettuati. Secondo me anche nel caso di compromesso, potrebbe valere la stessa cosa, ossia se gli eredi del defunto decidono di proseguire nel contratto, tutto è più semplice, altrimenti chi si è arricchito senza la conclusione del contratto, dovrebbe restituire la prestazione ricevuta dalla parte deceduta (nel nostro caso la caparra ricevuta).
 

vavy

Membro Attivo
Se un pittore ha ricevuto e. 20.000 di acconto (su un totale di euro 100.000 di lavori previsti in un contratto) per ridipingere le pareti di un museo e se il pittore muore prima di iniziare ogni attività, ad esempio mentre si reca ad ordinare le vernici, che fanno gli eredi?

mentre se al posto che un museo doveva dipigere un'abitaizone ed il proprietario muore secondo te il pittore nn insiste x andare a verniciare ugualmente? o secondo te se aveva ordinato una macchina gli eredi nn sono obbligati a comprarla?
 

vavy

Membro Attivo
Forse non sono obbligati a comprare la macchina, ma il concessionario non ha l'obbligo di restituire la caparra versata.

credo anche io... del resto il venditore che colpa ha se l'acquirente è deceduto?

secondo me infatt gli eredi possono non acquistare, ma il prezzo del loro recesso è la caparra.. poi magari nel caso in esame il venditore si mette la mano sulla coscienza e pur avendo giuridicamente diritto a ritenere la caparra, lascia perdere visto che sono coinvolti dei minori..
 

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