nemociccio

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Buonasera. cerchero di essere breve. Devo acquistare un immobile il cui proprietario ne è entrato in possesso dopo donazione dai genitori. Senza entra nel merito dai "rischi" provenienti da un tale acquisto, ho letto che una forma di garanzia per l'acquirente è una fideiossione accesa da parte del proprietario o proprietari. Ho letto pero sul web che una sentenza di un tribunale (credo Mantova) ha ritenuto inammissibile tale prartica in quanto lede (scoraggia) eventuali aventi diritto alla "legittima" a rivendicarla quant'anche essi stessi abbiano provveduto alla suddetta fideiussione. Sempre sul web ho appreso che i LLoyd offrono una polizza assicurativa (stipulata dall'acquirente o venditori) che protegge l'acquirente da eventuali pretese di potenziali parenti aventi titolo a richiedere la legittima. dato per assodato che queste polizze esistono vorrei sapere circa la loro effettiva efficacia e la loro regolarita dal punto di vista legale. Non vorrei che domani esca un'altro tribunale a metterci lo zampino!! Grazie
 

francesca63

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Cerca la discussione "Acquisto casa con contratto di donazione " ,del 18 giugno scorso.( non so come mettere il link)
In effetti pare che la polizza sia una soluzione molto interessante.
Quando lavoravo ho risolto qualche situzione di vendita di immobile donato con la fideiussione ,ma ho letto anch'io che ultimamente non è una soluzione ben vista.
Direi che la polizza è legale,perché il relativo rapporto contrattuale non incide sulle scelte e sui diritti dei legittimari eventualmente lesi.
 

nemociccio

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Certo la polizza è risolutiva per mettere "l'anima in pace" di tutti al momento del rogito quindi per concludere la transazione. Ma poi, nell'eventualità di cattive sorprese in futuro, resta risolutiva? Sarebbe interessante ed importante conoscere casistiche reali ossia situazioni in cui effettivamente l'assicurazione è intervenuta liquidando il liquidabile. Come sarebbe interessante conoscere, oltre al tuo onorevole ed apprezzato parere, anche quello di un giurista.
 

nemociccio

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Si questo è risaputo; ma come dicevo in premessa nel mio post di avvio la fideiussione non andrebbe bene. Ecco cosa ha sentenziato il tribunale di Mantova:

TRIBUNALE DI MANTOVA, Sez. II, 24 febbraio 2011, n. 228 È nulla per illiceità della causa (art. 1344 c.c.) la fideiussione rilasciata alla banca dal padre a garanzia di tutte le obbligazioni del figlio, la quale preveda la solidarietà ed indivisibilità dell’obbligazione fideiussoria nei confronti dei successori ed aventi causa dal fideiussore e venga rilasciata poco prima dell’erogazione al figlio, da parte della stessa banca, di un finanziamento, di importo pari alla fideiussione, garantito da ipoteca sui beni in precedenza donati dal padre al figlio. La fideiussione è, infatti, in contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 549 c.c atteso che, per mezzo del congegno successorio così come risultante dall’assetto di interessi cui il testatore ha contribuito a dare luogo, anche in vita, attraverso l’assunzione della garanzia fideiussoria, verrebbe fatto pesare sul lascito a titolo di legittima un meccanismo condizionale di carattere potestativo a fronte del quale, i legittimari lesi nei diritti di riserva risulterebbero indotti a non esperire le azioni poste a tutela dei loro diritti al fine di evitare un’ulteriore compressione del relictum e, dunque, della loro quota ereditaria, per il sorgere dell’obbligazione indennitaria predisposta dal de cuius donante.
 

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