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nicola pericoli

Ospite
La nostra SRL possiede una casa in campagna (Provincia Firenze)
Vogliamo dedicarla agli affitti turistici ai sensi dell'art.57 della L.R. 42/2000 e succ. L.R. 14/2005, per periodi inferiori a 30 giorni secondo l'art.1 comma 2 lettera C della legge n.431/98.
Vorremmo anche appoggiarci a qualche agenzia o portale online.
Non riusciamo ad inquadrarla riguardo alla tassa di soggiorno.
Riteniamo che essendo esclusa dalla disciplina delle strutture ricettive extralberghiere non possa considerarsi struttura ricettiva e quindi debba essere esclusa anche dall'applicazione della tassa di soggiorno.

Inoltre l'area è inserita nell'ambito terrioriale facente parte dell'unione dei comuni Valdarno e Valdisieve che ha disciplinato l'applicazione della tassa di soggiorno facendo riferimento sempre a non meglio definite "strutture ricettive".

Cosa ne pensate?
Grazie
Nicola
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Nella legge 431/98 gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche rientrano solo all'art.5 ( contratti di locazione di natura transitoria) ma di fatto gli accordi territoriali non contemplano la transitorietà per motivi turistici tranne nei casi in cui la casa di campagna fosse collocata in un Comune non ad alta densità abitativa.
Come la inquadri? :occhi_al_cielo:
 
N

nicola pericoli

Ospite
La casa non è collocata in un comune ad alta denisità abitativa.
non so come inquadrarla, nel messaggio ho riportato letteralmente quanto scritto nella normativa Toscana...
Tu come la inquadreresti?
Grazie per la tua collaborazione
Nicola
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Comincio con il dire che le locazioni ad uso turistico – che precedentemente rientravano nelle locazioni transitorie (art. 26, lettera a), legge n°392/1978) – nella formulazione dell’articolo 1, lettera c), della legge di riforma n°431/1998, fuoriescono da tale ambito, e sono sottratte dalla disciplina di cui all’art. 5 della nuova legge di riforma. Il suddetto articolo, infatti, inserisce tali contratti fra quelli cui non si applica la disciplina prevista agli artt. 2, 3, 4, 7, 8 e 13 della legge n°431/1998, quindi, in sostanza, la durata minima, i termini di disdetta, il rinnovo automatico, gli accordi definiti in sede locale, le agevolazioni fiscali IRPEF ecc.

Ne consegue che le locazioni in questione, sono regolate residualmente dalle disposizioni codicistiche (artt. 1571 e ss.) in tema di locazione: ai fini pratici sono valide comunque tutte le clausole contrattuali, purché non contrastino con altre specifiche leggi dello Stato.

In verità, il 21 giugno 2011 era entrato in vigore il nuovo Codice del Turismo (varato con il DL 79/2011) che dettava una disciplina finalizzata a uniformare e coordinare l’offerta turistica su tutto il territorio nazionale, se non fosse che lo Stato, che aveva cercato di mettere il becco sulle locazioni stagionali con finalità turistica, è stato severamente redarguito dalla Corte costituzionale che recentemente ha abrogato quasi interamente il suddetto Codice (sentenza 5 aprile 2012, n°80), travolgendo di fatto il quadro normativo. In sostanza, una parte delle regole è rimasta immutata dal 1998, ossia dalla legge di riforma n°431, che aveva in sostanza liberato le locazioni turistiche da ogni vincolo di durata, ma anche di canone ecc, rimettendone la disciplina al codice civile. Viceversa, la parte amministrativa della regolamentazione è di fatto ora rimessa alle singole Regioni.

Pertanto, nel caso esposto, chi scrive ritiene che se la casa in campagna in questione possiede i seguenti requisiti:

a) è dotata di servizi igienici e cucina autonomi (è da escludersi, quindi, la locazione delle singole stanze con servizi in comune);

b) non vengono erogati servizi accessori di tipo para-alberghiero (pasti, pulizia dei locali, cambio della biancheria ecc.);

c) è gestita in forma imprenditoriale;

si debba fare riferimento - nell’ambito delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, definite dalla sez. III, capo II, titolo II della LR 23 marzo 2000, n°42 con modifiche apportate dalla LR 17 gennaio 2005, n°14 – all’art. 56 (Case e appartamenti per vacanze).

In caso contrario, occorrerà riferirsi al successivo art. 57 (Locazioni ad uso turistico), locazioni peraltro non soggette alle disposizioni della citata legge regionale, ma rientranti nel sopracitato art. 1, comma 2, lettera c), legge n°431/1998.

Per quanto riguarda la tassa di soggiorno da applicarsi alla casa per vacanze o alla struttura ricettiva con caratteristiche di civile abitazione, ti rimando qui:

http://centroservizi.lineacomune.it/portal/page/portal/MULTIPORTALE/CMMF/IMPOSTASOGGIORNO/1
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Grazie Penny. Per gestione in forma imprenditoriale si deve intendere una locazione gestita da una Agenzia? Nel caso di affitto diretto da parte del proprietario con meno di 3 immobili (la classica seconda casa) si deve intendere che (in Toscana) non ci sono vincoli a parte il c.c.?

Scopro adesso che il Codice del Turismo è quasi abrogato: cosa succede se le varie LR (es. Liguria) facevano in qualche misura riferimento ad esso?
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Scusa Penny ma non ti ho capito.
La legge 431/98 dice che agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche ( art.1 lettera c) non si applicano gli art 2 -3- 4 - 4-bis 7 -8 e 13, non esclude l'articolo 5:occhi_al_cielo:.
Infine la legge regionale 42/2000 non cita i bed end brekfast, potrebbe essere una soluzione, non certo per una S.R.L.:occhi_al_cielo:
 
N

nicola pericoli

Ospite
Scusatemi ancora, cosa significa esattamente gestita in forma imprenditoriale?
Nel nostro caso:
- la casa è dotata di servizi igienici e cucina autonomi (è esclusa la locazione delle singole stanze con servizi in comune);
- vengono erogati i seguenti servizi, se così possono definirsi, la casa è consegnata pulita e al check-out i locatario paga per la pulizia finale obbligatoria;
- la biancheria bagno e letto è compresa nell'affitto, ma non viene fatto il cambio, ci pensano da se.
Come la vedete?
Grazie davvero per la vostra collaborazione....
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Scusatemi ancora, cosa significa esattamente gestita in forma imprenditoriale?
Anch'io ho chiesto la medesima precisazione. Una definizione indiretta si trova nel art. 12 dell'alleg. 1 del Codice Turismo, (non so cosa sia però stato abrogato).
Al comma 5 lettera b) dice che le u. abitat. ammobiliate ad uso turistico sono gestite in forma non imprenditoriale , da coloro che hanno la disponibilità fino ad un max di 4 unità abitative, senza organizzazione in forma d'impresa.
La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione di atto notorio.
Lo stesso articolo stabilisce una durata minima di 7 gg, ed un max di 6 mesi consecutivi
 
N

nicola pericoli

Ospite
So che é stato abrogato quasi tutto, tranne ciò che giá era contenuto nella 431.
devo fare una precisazione la società è una s.a.s. e non una s.r.l., scusate l'errore, ma una volta lo era.
Per essere poù precisi la societá ha cessato da due anni ogni attivitá e ad oggi gestisce soltanto i propri immobili, ma questa casa è l'unica che sarebbe dedicata alla locazione turistica. Secondo voi è sufficiente per definire questa come una gestone in forma imprenditoriale?
 

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