Antonio Troise

Membro Storico
Agente Immobiliare
Quindi arriviamo a fine Marzo 2011 ma non avendo il sig. T.S. sistemato ancora il discorso frazionamenti non si puo' ancora rogitare e cosi ancora per Aprile, Maggio, Giugno .

Scusa ma cosa c'entra agente immobiliare in tutto questo:affermazione: Cosa c'entra la proposta vincolata al mutuo:affermazione:
tutto la responsabilità ricade sulla proprietà la quale non è pronta per rogitare.
Non è un problema di agente immobiliare, non è un problema di come hai pagato ( conveniva anche a te un certo tipo di pagamento) , non è un problema di mutuo, ma ripeto è il solito problema che il propriatrio non adempie hai propri obblighi e doveri, semplicemnte questo!
Cosa fare? Avvocato, trascrizione del preliminare e richiesta di tutti i danni e spese. Questo è l'unica soluzione seria da fare:affermazione:
 
S

smoker

Ospite
Salve, da poco sono entrato in ufficio ed ho letto il continuo della discussione , in merito al discorso della " correità " del cliente che non riceve la fattura e delle possibili implicazioni riporto quanto segue:


" L’art.21 del D.P.R.633/72 stabilisce che per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura.

La fattura è emessa al momento di effettuazione dell'operazione. Tuttavia per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione.

Cosa accade se il cliente non riceve la fattura?

In questi casi è l’acquirente del bene o il committente del servizio che è tenuto ad emettere autofattura (D.Lgs.471 del 18/12/1997, art.6, comma 8).
Di seguito una tabella che sintetizza gli obblighi di autofatturazione in caso di mancato ricevimento di fattura di acquisto nell’ipotesi di acquisti di beni o prestazione di servizi
Ipotesi:
L’acquirente del bene o il committente del servizio non riceve la fattura entro 4 mesi dalla data di effettuazione della operazione.

Regola generale.

Le operazioni si considerano effettuate:

nel momento della stipulazione se si tratta di cessione di beni immobili;

nel momento della consegna o spedizione se si tratta di cessione di beni mobili;

all’atto del pagamento del corrispettivo nel caso di prestazione di servizi.

Le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione (1).
Casi particolari.
Cessione per atti di pubblica utilità;

Cessioni periodiche e continuative in esecuzione di contratti di somministrazione;

Si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo.
Nel caso di passaggio di beni dal committente al commissionario: al momento della rivendita da parte del commissionario.
Nel caso di cessioni di beni inerenti a contratti estimatori: all'atto

della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
Nel caso assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile.
Acconti: alla data del pagamento.
Adempimenti richiesti all’acquirente del bene o committente del servizio:


Versamento dell’imposta relativa alla fattura non ricevuta.

Il versamento va effettuato con il modello F24. Il codice tributo da usare è 9399, ovvero “regolarizzazione di operazioni soggette ad IVA in caso di mancata o irregolare fatturazione”.
Emissione di autofattura in duplice esemplare nei 30 giorni successivi al quarto mese dalla data di effettuazione dell’operazione.
Presentazione all’Ufficio delle Entrate dell’autofattura con l’attestazione dell’avvenuto pagamento. L’ufficio restituisce una copia dell’autofattura con l’attestazione di pagamento.
Registrazione dell’autofattura sul registro acquisti.

L’IVA versata a seguito della regolarizzazione è detraibile secondo le regole generali.
Casi particolari:


L’emissione dell’autofattura è necessaria anche nel caso in cui non si è ricevuta una fattura di acquisto relativa ad operazioni non imponibili o esenti.
In questa ipotesi l’acquirente o il committente non è tenuto al versamento dell’imposta.

Sanzioni applicabili:

Il cessionario o il committente che non ha ricevuto la fattura è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 258 euro sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con l’emissione dell’autofattura.


Quindi? Secondo te il cliente/consumatore deve autofatturare?

Smoker
 

studiopci

Membro Storico
Allora... proprio un attimo fà ho parlato con un mio caro amico che è un ufficiale della G.d.F. e... devo dire che con mio sommo stupore ( devo riportare anche il suo ) la cosa è in questi termini , legalmente se io faccio un pagamento a nero, bianco o viola che sia e per questo pagamento non ricevo fattura e/o non richiedo fattura il solo soggetto sanzionabile è quello giuridico ... o per meglio dire quello che è obbligato all'emissione della fattura ed alle relative ottemperanze... in parole povere io cliente non sono passibile di niente ... pago a nero ed i problemi sono solo di chi ha ricevuto il pagamento... quindi devo pubblicamente dare ragione a Smoker :rabbia: ( in questo caso :risata::risata::risata: ) ... non ci si finisce mai di stupire. Fabrizio

P.S. beninteso le leggi riportate , anche se non lo defiscono in maniera chiara e per questo mi hanno tratto in inganno , sono in riferimento a operazioni tra 2 soggetti giuridici. Fabrizio
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Il cliente che acquista un immobile ed è complice con l'agente immobiliare di non fatturare la mediazione, non é passibile di niente fin tanto che non si presenta al rogito dove dovrà dichiarare al Notaio, se si é avvalso di un mediatore per la compravendita. Ricordo la finanziaria del 2007all'art.8 del comma 22:
All'atto della cessione dell' immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ( venditore e acquirente), ha l'obbligo di dichiarare :
A) se si é avvalso di un mediatore e nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società; ecc.ecc.
Al comma 22.1 dice:
In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500,00 euro a 10.000.
Infine, la falsità di dichiarazioni rese nella forma di atto sostitutivo di notorietà può comportare anche riflessi di carattere penale.
Se un acquirente paga e non riceve fattura, significa a mio parere, che é complice con l'agente immobiliare, per poi lamentarsi quando saltano fuori incomprensioni varie. Allora consiglio, onde evitare problemi maggiori, di non pagare in contanti,ed a questo punto diventa veramente difficile se non impossibile che l'agente immobiliare non voglia fatturare per sua libera scelta!:sorrisone:
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500,00 euro a 10.000.
Infine, la falsità di dichiarazioni rese nella forma di atto sostitutivo di notorietà può comportare anche riflessi di carattere penale.

c'è anche la revisione delle imposte nel caso di acquisto agevolato con tassazione del prezzo valore :occhi_al_cielo:
 

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