Bastimento

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Che non sarà a carico del condominio ma del condomino riottoso (oggi vado in pace)
Non so se ho capito la tua risposta: ma intendevo situazioni simili all'esempio riportato da bit100: uno può aprire le aperture se vengono autorizzate dal Comune: sulle modalità deve rispettare le indicazioni condominiali, oltre che la verifica statica ecc.
 

Antonello

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Non so se ho capito la tua risposta: ma intendevo situazioni simili all'esempio riportato da bit100: uno può aprire le aperture se vengono autorizzate dal Comune: sulle modalità deve rispettare le indicazioni condominiali, oltre che la verifica statica ecc.

Si Bastimento, l'autorizzazione del Comune è basilare.
Per quanto riguarda i regolamenti condominiali, come sono stati approvati possono benissimo essere modificati ed adeguati alle nuove normative.
Prendi l'esempio degòi animali in casa.
Prima lotte da titani per far capire al dirimpettaio che lo aveva più lungo degli altri e far sapere ad urbi et orbi chi era "lui".
Poi batoste giudiziarie, sentenze di Cassazione a sezioni riunite se non addirittura Consiglio di Stato, hanno obbligato tanti a sottostare alle nuove novelle ed accettare il barboncino al piano di sopra.
Per le aperture, idem, con tutti i rispetti urbanistici e statici..
 

Bastimento

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Si Bastimento, l'autorizzazione del Comune è basilare.
Per quanto riguarda i regolamenti condominiali, come sono stati approvati possono benissimo essere modificati ed adeguati alle nuove normative.
Prendi l'esempio degòi animali in casa.
Prima lotte da titani per far capire al dirimpettaio che lo aveva più lungo degli altri e far sapere ad urbi et orbi chi era "lui".
Poi batoste giudiziarie, sentenze di Cassazione a sezioni riunite se non addirittura Consiglio di Stato, hanno obbligato tanti a sottostare alle nuove novelle ed accettare il barboncino al piano di sopra.
Per le aperture, idem, con tutti i rispetti urbanistici e statici..
Confesso di non aver letto tutta la sentenza da te postata: ma non credo sia intervenuta a piedi giunti.

Qui non discuto sul poter aprire aperture: se una legge lo sancisse supererebbe anche un divieto del RdC.

Ma sulle modalità di apertura (forma, posizione, finitura), credo e spero che rimanga nella discrezionalità condominiale stabilire le condizioni.
 

Bastimento

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Io invece penso che sia il Comune a definire anche questi aspetti, proprio per il decoro architettonico...
Ti risponderei ... anche, ma non solo.

In ogni caso il decoro architettonico in ultima istanza sarebbe deliberato da un giudice.
Il Comune può certamente dire la sua se riguarda i prospetti, ma credo prevalga il criterio delle regole urbanistiche, distanze ecc.

Provo a fare un esempio: i fori di aerazione e ventilazione necessari in presenza di gas, non vengono sottoposti all'ufficio tecnico comunale: ma il condominio potrebbe deliberare un posizionamento uniforme e la dotazione di griglie omogenee.

L'apertura di una veduta o porta, rispettare gli assi e le dimensioni preesistenti sul resto dell'edificio, per ragioni di simmetria e ordine. Compatibilmente con il rispetto delle distanze previste dal c.c. e dal regolamento urbanistico.
 

Antonello

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Senza preamboli, ghirigori o giravolte: prima di oggi gli "illuminati" amministratori di condominio obbligavano i condomini ad una assurda perdita di tempo e di denaro costringendo il malcapitato ad attendere le decisioni di comare maria dopo il passaggio lungo dei diturbi mensili o le iperbole del commendator sotuttoio.
Il Comune precisa e lo stampa ad inchiostro indelebile che autorizza i lavori fatti salvi i diritti di terzi.
Il condomino autorizzato inizia e porta a termine i lavori indicati in autorizzazione come da comunicazione garbata ed educata rivolta a suo tempo all'amministratore ed agli altri condomini.
Chiunque si può opporre a proprio rischio, spese e pericolo di risarcimento danni.
Questo è quanto.
Prima bisognava sottostare alle forche caudine dell'amministratore che godeva sino all'orgasmo in presenza di negazione da parte dei condomini.
Da ora se desidera orgasmarsi lo dovrà ottenere con altri atti.
Questo è quanto.
 

Bastimento

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Privato Cittadino
Scusa @Antonello: ho cercato di leggere la sentenza, ed in particolare i motivi del rigetto relativi alle obiezioni ai punti 3,4,5.

Ora ammetto la mia scarsa dimestichezza nella lettura delle sentenze, ma avrei notato quanto segue:
1) Non è stato contestato o messo in discussione l'obbligo o meno di chiedere l'autorizzazione condominiale.
1R-Quindi non mi azzarderei a generalizzare non sia necessario il confronto con il condominio.
2) Le obiezioni del ricorrente se ho letto bene contestavano la sostanza della innovazione: cioè mancato rispetto delle distanze delle vedute, distanze tra pareti finestrate, riservatezza.
2R: Nella fattispecie la distanza delle vedute è risultata conforme al c.c.; la 1444/68 non pertinente all'interno del condominio; l'esigenza di riservatezza contemperata dal diritto dell'altro condomino di usufruire delle parti comuni. Si aggiunga che esistevano già dei precedenti.
In sostanza la CC ha rigettato le motivazioni dei ricorrenti, non la loro possibilità di sollevare obiezioni.

Che poi sia quasi consuetudine che in condominio si metta il naso su quanto è di diritto esclusivo, e che spesso gli Amministratori non contrastino per acquiescenza questa abitudine, non replico.
 
U

Utente Cancellato 65257

Ospite
Per fortuna o sfortuna ho visto smantellare tante di quelle porte e vedute abusive per cavilli comunali e di leggi che se avessi messo un centesimo ogni qualvolta un mio amministrato per queste cose ha dovuto andare davanti al giudice e ha perso soldi e tempo sarei almeno miliardaria. Chiariamo che le leggi in Italia sono a libera interpretazione un art 1102 che autorizza al uso delle cose comuni in modo consono senza privarne l'uso medesimo agli altri va ad interferire sul art 1120 per quanto riguarda le innovazioni deliberate o proibite stante le maggioranze del art 1136 si evince quindi che uno potrebbe aprire una porta sul cortile ma l'assemblea potrebbe deliberare a maggioranza di legge che non si apre per tutti. Vorrei precisare che non siamo noi amministratori che decidiamo le normali e civili regole di convivenza ma avete uno strumento che avete sottoscritto all'atto di compravendita che è legge il Regolamento di Condominio. Che serve anche in contrasto con l'articolo 1102 a porre dei limiti anche sulle proprietá private. Esempio semplice è l'orario per poter fare rumore in casa. Perchè un foglio di carta mi deve proibire di fare una festa in casa e fare casinò fino alle 5 della mattina visto che sono a casa mia? Claudia@
 

ugo56

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Se una sentenza definitiva può modificare i contenuti di un accordo condominiale, secondo me il o i condomini che sfruttano/producono tale modifica si accolla anche le spese per aggiornare il regolamento. O no ?
 

Antonello

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Se una sentenza definitiva può modificare i contenuti di un accordo condominiale, secondo me il o i condomini che sfruttano/producono tale modifica si accolla anche le spese per aggiornare il regolamento. O no ?

Non penso che per aggiornare un paio di righe del regolamento occorrano tanti denari.
Occorre, al contrraio, tanta buona volontà
 

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