marco tartari

Membro Attivo
Professionista
cari colleghi

Mi sono aggiudicato all’asta un capannone pignorato a una società SAS.

Attualmente all’interno l’attività prosegue con una SRLS.

A vostro avviso gli occupatori sono dentro con titolo o no ?

Ve lo chiedo perché come ben sapete , la procedura su un senza titolo è enormemente più snella e prevede lo sgombero prima del decreto .

avete esperienze in merito ?
 

Miciogatto

Membro Senior
Privato Cittadino
Devi leggere l'avviso cosa diceva a riguardo occupazione? E chiedere al professionista delegato che, tra l'altro, vorrà sapere se intendi avvalerti della procedura per la liberazione.
 

cristian casabella

Membro Senior
Agente Immobiliare
la sas è fallita e per continuare l’attività è stata costituita una nuova SRLS.
che significa per continuare l'attività? Se un'attività fallisce non penso si possa farne un'altra così tanto per fare (stessi soci o soci diversi) come se nulla fosse. Forse la srls ha comprato da fallimento la sas? E quindi è subentrata in un contratto di locazione? Opponibile o no, inciuci o no?
 

marco tartari

Membro Attivo
Professionista
Al momento della perizia l’immobile era occupato dalla SAS fallita e quindi tale società aveva titolo in quanto proprietaria dell’immobile stesso .
Successivamente è stata costituita la SRLS per proseguire l’attività .

A mio avviso la SRLS non ha titolo e decrebbe lasciare l’immobile prima dell’emissione del decreto di trasferimento .
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Se un'attività fallisce non penso si possa farne un'altra così tanto per fare (stessi soci o soci diversi) come se nulla fosse.

Come no.

Con soci identici eo diversi, la nuova compagine resta pur sempre un soggetto giuridico distinto e differente da quello fallito, che svolge la stessa e identica attività dove più gli pare e piace e quindi pure in quello stesso ed identico luogo.

Qualcuno, tra i più spregiudicati imprenditori, è riuscito perfino a farsi finanziare da un'altra banca la nuova srls appena costituita, per il tramite di procedure "start up".
Per "comperare" quegli stessi beni e quello stesso insieme di organizzazioni, che già da anni trovavano all'interno di quegli stessi locali poi finiti all'asta, utilizzati ieri come oggi, dalle stesse ed identiche persone.

Successivamente è stata costituita la SRLS per proseguire l’attività .

A mio avviso la SRLS non ha titolo e decrebbe lasciare l’immobile prima dell’emissione del decreto di trasferimento .

Oi Marco,

Se ci pensi, per pura e semplice logica, quanto sostieni è davvero improbabile.

Posto che il soggetto fallito "ha cambiato cavallo", costituendo la srls che ora conduce l'attività all'interno di quei locali;

Operazione che, come detto, resta tanto possibile, quanto leggittima.
Atteso che la srls, la sas e la persona fisica che le amministra in pectore, sono soggetti giuridici distinti tra di loro.

Ti pare probabile, che dopo tutte le operazioni burocratiche, gli oneri e le spese necessarie sostenute dal proprietario/debitore, per avviare e sostenere questa tal manovra, possa tutto quanto saltare in aria dopo due secondi, per via di una banale mancanza del titolo in capo alla srls?

Più probabile è, che la sas si sia ben tutelata, soprattutto su questo versante.

Molto probabilmente con un regolare contratto di affitto.
Che resta valido ed efficace in tutti i suoi effetti di legge.

Ti auguro di sbagliarmi.

Tuttavia, in questo genere di contesti, certe prassi sono la consuetudine, atteso che chi le applica, non ha più ormai molto da perdere.

La normativa delle locazioni per gli immobili commerciali prevede una durata fino a 30 anni.

Lo stratagemma, di stipulare contratti di durata "mostro", viene spesso utilizzato dai soggetti esecutati, proprio per rendere difficile la "circolazione" dei beni, oggetto di esproprio.

Se a ciò, si dovesse aggiungere pure la presenza di un canone di locazione irrisorio, oltre al danno ci sarà pure la beffa.
 
Ultima modifica:

marco tartari

Membro Attivo
Professionista
Come no.

Con soci identici eo diversi, la nuova compagine resta pur sempre un soggetto giuridico distinto e differente da quello fallito, che svolge la stessa e identica attività dove più gli pare e piace e quindi pure in quello stesso ed identico luogo.

Qualcuno, tra i più spregiudicati imprenditori, è riuscito perfino a farsi finanziare da un'altra banca la nuova srls appena costituita, per il tramite di procedure "start up".
Per "comperare" quegli stessi beni e quello stesso insieme di organizzazioni, che già da anni trovavano all'interno di quegli stessi locali poi finiti all'asta, utilizzati ieri come oggi, dalle stesse ed identiche persone.



Oi Marco,

Se ci pensi, per pura e semplice logica, quanto sostieni è davvero improbabile.

Posto che il soggetto fallito "ha cambiato cavallo", costituendo la srls che ora conduce l'attività all'interno di quei locali;

Operazione che, come detto, resta tanto possibile, quanto leggittima.
Atteso che la srls, la sas e la persona fisica che le amministra in pectore, sono soggetti giuridici distinti tra di loro.

Ti pare probabile, che dopo tutte le operazioni burocratiche, gli oneri e le spese necessarie sostenute dal proprietario/debitore, per avviare e sostenere questa tal manovra, possa tutto quanto saltare in aria dopo due secondi, per via di una banale mancanza del titolo in capo alla srls?

Più probabile è, che la sas si sia ben tutelata, soprattutto su questo versante.

Molto probabilmente con un regolare contratto di affitto.
Che resta valido ed efficace in tutti i suoi effetti di legge.

Ti auguro di sbagliarmi.

Tuttavia, in questo genere di contesti, certe prassi sono la consuetudine, atteso che chi le applica, non ha più ormai molto da perdere.

La normativa delle locazioni per gli immobili commerciali prevede una durata fino a 30 anni.

Lo stratagemma, di stipulare contratti di durata "mostro", viene spesso utilizzato dai soggetti esecutati, proprio per rendere difficile la "circolazione" dei beni, oggetto di esproprio.

Se a ciò, si dovesse aggiungere pure la presenza di un canone di locazione irrisorio, oltre al danno ci sarà pure la beffa.

forse ho espresso male il quesito :

non esiste nessun contratto di affitto e il decreto conterrà la formula esecutiva per lo sgombero , tuttavia gli occupatori senza titolo possono essere divisi in due categorie .

1) Proprietari

2 Occupatori abusivi senza nessun titolo .

La liberazione per gli occupanti abusivi senza nessun titolo è molto veloce e addirittura è previsto lo sgombero prima del decreto .
Per gli ex proprietari invece è differente , fino all’emissione del decreto hanno titolo per rimanere , successivamente hanno 60 gg per sgomberare , se non lo fanno inizia la procedura legale .

Il mio post tendeva a capire se la nuova SRLS appartenesse al gruppo 1 o 2 .

A mio avviso è scivolata nel gruppo 2 .
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
A mio avviso è scivolata nel gruppo 2 .

Eh..

..ed io ti ho detto che è improbabile.
Aggiungendo che ti auguro di sbagliarmi.

Per occupare un capannone abusivamente a che pro costituire una srls..??

Tienici aggiornati.

Perché, come dico spesso ai miei collaboratori, odio avere sempre ragione.
 
Ultima modifica:

marco tartari

Membro Attivo
Professionista
Eh..

..ed io ti ho detto che è improbabile.
Aggiungendo che ti auguro di sbagliarmi.

Per occupare un capannone abusivamente a che pro costituire una srls..??

Tienici aggiornati.

Perché, come dico spesso ai miei collaboratori, odio avere sempre ragione.
Forse non hai letto tutti i post , gli occupatori sono gli ex proprietari della precedente SAS.
 

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