Contratti a canone concordato: richiesta retroattiva ma niente arretrati - Innanzitutto vediamo il caso dei contratti a canone concordato (3+2 anni). Per questa tipologia di contratti la legge prevede l'adeguamento annuale allo 0,75% dell'indice Istat. Il testo del contratto, che va stipulato sul modello ministeriale,
non stabilisce espressamente che l'adeguamento debba avvenire sulla base della richiesta del locatore,
ma neppure che si tratti di aumento automatico.
E così poichè per legge non si possono inserire nel contratto clausole peggiorative per il conduttore, si applica in questo caso quello che è previsto per le locazioni commerciali, ossia che il canone aggiornato è dovuto
solo se richiesto, a partire dal mese successivo. Si privilegia, insomma, l'interesse dell'inquilino
e di conseguenza finchè la richiesta non arriva, l'aumento non è dovuto.
ma nel caso che il locatore non chieda l’adeguamento ISTAT annuale egli ha diritto di
adeguare il canone per il periodo in cui non è stato richiesto (
Cassazione sentenza n. 15034/04)
(può essere adeguato, con gli indici ISTAT maturati negli anni di omessa richiesta, il
canone che il conduttore dovrà pagare dal mese successivo alla richiesta) ma, se il contratto
non prevede l’adeguamento automatico, il locatore non può chiedere gli arretrati..............
ma per i Contratti "liberi":
con l'aumento automatico dovuti anche gli arretrati
se il contratto contiene formule quali "adeguamento automatico senza richiesta del proprietario", le cose cambiano parecchio.
In questo caso, infatti, è l'inquilino a doversi fare carico di pagare il canone aumentato a partire dal primo anno successivo alla data di stipula del contratto, senza necessità di richiesta. E se non lo fa, il proprietario ha diritto non solo all'aumento dalla scadenza annuale in poi ma anche a tutti gli arretrati proprio perchè l'aggiornamento era contrattualmente dovuto.
ce n'e' per tutti i gusti...................