Magari al mare.... le vacanze sono finite da tempo....
Le parti del contratto (mediatore ed acquirente) possono accordarsi come meglio credono: anche stabilendo che il mediatore non percepirà nulla in assenza di preliminare e nonostante l'accoglimento della proposta. Si tratta però di una clausola molto particolare (quasi suicida per un AI), quindi come hanno già suggerito tutti, deve essere scritta bene e non deve essere equivoca.
Devo invece esprimere più di qualche perplessità per quanto concerne l'oggetto della condizione (sospensiva o risolutiva): tecnicamente, oggetto di condizione può essere soltanto un evento la cui verificazione prescinde dalla volontà delle parti. Tutto ciò che è imputabile alle parti e che deve essere fatto / non fatto per addivenire alla stipula rientra nel concetto di adempimento: se lo fai si stipula, se non lo fai non si stipula e per tua responsabilità pertanto perdi la caparra oppure devi restituire il doppio della medesima. Qualora a seguito della stipula l'ATER avanzasse proprie pretese si verificherebbe una evizione ed il compratore potrebbe attivare le relative garanzie di legge senza dover inserire alcuna clausola specifica.
Se quindi le parti vogliono disciplinare l'aspetto prelazione ATER, per mettere nero su bianco le conseguenze dell'inadempimento, devono farlo seguendo i principi generali, sapere cioè che di inadempimento si sta parlando.
Per questo motivo il notaio parlava di clausola risolutiva: in verità ritengo che la dizione di
@sentiero76 sia stata impropria, molto probabilmente il notaio vuole inserire nella proposta o nel preliminare una clausola risolutiva espressa: se entro il giorno X non mi dimostri di aver liberato il bene dal vincolo ATER consegnadomi i documenti Y e Z, si ha la risoluzione di diritto (del preliminare o della proposta) ed obbligo di restituzione del doppio della caparra.
Ritengo che questa sia la soluzione corretta.
Il che vuol dire che l'accordo è stato già concluso e che il mediatore ha diritto a percepire il proprio compenso, perché il suo lavoro è terminato; a meno che non sia stato pattuito che il diritto alla provvigione sorgerà soltanto se verrà stipulato il rogito e soltanto in quel momento.... allora è un altro paio di maniche.
Ribadisco però che ,a mio parere, in questo caso lo strumento tecnico della condizione (sia essa sospensiva o risolutiva) non è utilizzabile.