Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
il tuo vicino è semplicemente uno che non ha avuto il coraggio di dire in assemblea che non gli piacevono, o forse non piacciano a chi nella sua famiglia è rimasto a casa
e sono convinta che non piacciono nemmeno ad altri che erano in assemblea

i panni esterni al balcone sono un inciviltà

la struttura per stendere i panni, falla all'interno !


cosa me ne importa? deturpi il panorama della tua città e la città è di tutti
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
dicendo che i panni stesi fuori, gli fanno schifo, offende me mia moglie e tutti coloro che stendono
fuori dal balcone.
Ti chiedi perchè si è presa la briga di rispondere in tal modo???????

perdona la mia insistenza



Dicendo che i panni stesi fuori le fanno schifo (cosa che peraltro ho detto anch'io e in cui credo fermamente) , ha detto semplicemente quello che pensa, il che non significa offendere nè tua moglie nè tutti quelli che stendono fuori...

Grazie a Dio, ognuno può ancora dire quello che pensa, no ?

Per quanto riguarda, invece, la tua diatriba con il condomino, può darsi che il fatto dello stendere lo abbia incattivito...

Silvana
 

Manola 62

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Ufficio tecnico del comune, richiesta di accesso agli atti, trascorsi circa 30 giorni ti fanno vedere eventuali pratiche; non è detto che sia un condono, potrebbe aver presentato un progetto e ottenuto la concessione.

D'accordissimo con quanto detto da Roberto Salvi e sulla questione qualora fosse una veranda abusiva o cmq. condonata riporto una sentenza interessante:
Realizzazione di una veranda sul balcone. Senza la concessione la costruzione è abusiva Cass. Penale, Sez. IIISentenza del 20/07/2011 n. 28927
La veranda è da considerare in senso tecnico giuridico, una costruzione assoggettata al regime concessorio.
Una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell’immobile.

L’unica deroga prevista è per la chiusura di spazi limitati e che, comunque, non comportino una trasformazione del territorio. L’attività di trasformazione di un balcone in veranda rappresenta un intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. e) d.p.r. n. 380/01, in quanto tali lavori ampliano il fabbricato al di fuori della sagoma preesistente con la conseguenza che la sua realizzazione in assenza di concessione edilizia integra se non ricorre anche la violazione paesaggistica, il reato di cui all’art 44 lett. b d.p.r. 380/2001..

Per la prima parte, modificandone uso e godimento a mio avviso andranno ricalcolate le tabelle millesimali sempre che non decidiate di ricorrere all'autorità giudiziaria per la rimozione della veranda qualora venga accertata l'irregolarità: " Soldi ad avvocati con loro grande gioia"
Nel caso in cui sia tutto regolare tranne che per l'autorizzazione condominiale, è da informarsi sui termini
di prescrizione ( es. Responsabilità del Costruttore si prescrive in 10 anni)

Aggiunto dopo 2 minuti...

Ufficio tecnico del comune, richiesta di accesso agli atti, trascorsi circa 30 giorni ti fanno vedere eventuali pratiche; non è detto che sia un condono, potrebbe aver presentato un progetto e ottenuto la concessione.

D'accordissimo con quanto detto da Roberto Salvi e sulla questione qualora fosse una veranda abusiva o cmq. condonata riporto una sentenza interessante:
Realizzazione di una veranda sul balcone. Senza la concessione la costruzione è abusiva Cass. Penale, Sez. IIISentenza del 20/07/2011 n. 28927
La veranda è da considerare in senso tecnico giuridico, una costruzione assoggettata al regime concessorio.
Una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell’immobile.

L’unica deroga prevista è per la chiusura di spazi limitati e che, comunque, non comportino una trasformazione del territorio. L’attività di trasformazione di un balcone in veranda rappresenta un intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. e) d.p.r. n. 380/01, in quanto tali lavori ampliano il fabbricato al di fuori della sagoma preesistente con la conseguenza che la sua realizzazione in assenza di concessione edilizia integra se non ricorre anche la violazione paesaggistica, il reato di cui all’art 44 lett. b d.p.r. 380/2001..

Per la prima parte, modificandone uso e godimento a mio avviso andranno ricalcolate le tabelle millesimali sempre che non decidiate di ricorrere all'autorità giudiziaria per la rimozione della veranda qualora venga accertata l'irregolarità: " Soldi ad avvocati con loro grande gioia"
Nel caso in cui sia tutto regolare tranne che per l'autorizzazione condominiale, è da informarsi sui termini
di prescrizione ( es. Responsabilità del Costruttore si prescrive in 10 anni)
 

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