Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare
Ecco, se l'agenzia sparisce mi fa pensare male......

Quoto,
come minimo ha questo atteggiamento perché non saprebbe cosa risponderti..

Ricorda che se vai per vie legali, per tutto il tempo impiegato sino alla sentenza, il tuo immobile non sarebbe commerciabile..
Difficilmente qualcuno vorrebbe comprare un immobile su cui grava una decisione del giudice sulla validità o meno di un precedente compromesso.

Ecco se il tuo agente immobiliare ti suggerisce di non fare causa per questo motivo, allora... preoccupati (provvigione incassata, pratiche legali scampate)
 

ccc1956

Membro Senior
Professionista
fabrizio, mi hai preceduto di un pelino.
Comunque la pretesa di un assegno circolare non trasferibile ed intestato al venditore, in occasione di una proposta, può creare discussioni nel caso di non accettazione della stessa.
Va bene anche un assegno bancario con nella proposta indicato a chiare lettere "salvo buon fine".
D'obbligo il circolare nel caso di un compromesso.
Da tenere presente che il caso capitato a Enrico Navarra è sporadico.

1 - perche' ????
2 - la proposta e' gia' un compromesso.
sono d'accordo ai circolari nelle integrazioni delle somme prima del rogito.
 

Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare
E in base a quale dispositivo?

scusa antonello ma ero occupato,

In realtà mi sono dimenticato di aggiungere "difficilmente" commerciabile in quanto oggetto di disputa tra contendenti, ovviamente se l'acquirente può "giustificare" il mancato incasso del titolo

Infatti ai sensi dell'art.2932 cc
"Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l' obbligazione, l' altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso."

quindi l'acquirente potrebbe preoccuparsi di far trascrivere, ai sensi dell’art. 2652 Cod. Civ. n. 2) la sua domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica, rendendo così a lui inopponibili eventuali vendite eseguite dopo tale iscrizione.

link
 

Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
quindi l'acquirente potrebbe preoccuparsi di far trascrivere, ai sensi dell’art. 2652 Cod. Civ. n. 2) la sua domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica, rendendo così a lui inopponibili eventuali vendite eseguite dopo tale iscrizione.

Di norma è la parte più diligente che si attiva per tutelare i propri diritti.
In questo caso abbiamo Tizio che consegna a Enrico Navarra un titolo scoperto in occasione della sottoscrizione del compromesso per l'acquisto dell'immobile.
Enrico, parte diligente, invia o fa inviare dal legale una raccomandata a Tizio chiedendo lumi sull'assegno scoperto e non ricevendo risposta comunica che la scrittura è nulla.
Inizierà una causa per i danni coinvolgendo eventualmente anche l'agenzia immobiliare per la restituzione delle somme pagate a titolo di provvigioni.
Tizio, parte non diligente, non potrà mai ottenere dal giudice il sequestro dell'immobile (sarebbe il colmo) e pertanto l'immobile sarà liberamente compravendibile.
 

Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare
Infatti,
il problema che ho già visto dei rompiscatole, palesemente dalla parte del torto, adire a vie legali :disappunto:


Sperem..
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto