IvanaI

Membro Attivo
Privato Cittadino
Buongiorno a tutti,
ho un dubbio riguardo i contratti di locazione transitori ad uso commerciale. E' possibile applicare questo tipo di contratto ad un locale dove si dovrebbe svolgere un attività di laboratorio per tatuaggi? E qual è la durata minima? Vale la stessa regola del contratto ad uso abitativo transitorio?
In questo caso il contratto dovrebbe avere una durata di 10 mesi.

Grazie in anticipo per l'attenzione,
Ivana
 

Zagonara Emanuele

Membro Senior
Agente Immobiliare
Tutti i contratti ad uso commerciale "solitamente" hanno valenza di 6 anni più rinnovo.

Puoi stipulare un contratto transitorioo temporaneo, anche per i locali commerciali, ma comunque di una durata massima di mesi 18; perciò, un contratto di 10 mesi è fattibile.
Detto contratto comunque, è fattibile solamente se la natura dell'attività è transitoria e/o se il conduttore ha specifiche necessità in merito alla transitorietà (ad esempio, nel caso in cui debba ristrutturare l'immobile dove sta esercitando la propria attività e abbia quindi necessità di "spostarsi" per un periodi di tempo limitato e per la durata dei lavori, oppure se si ha necessità di gestire un temporary shop, o di avere un punto vendita per lanciare un nuovo prodotto).

Il contratto inoltre, deve contenere in forma scritta e specifica, le ragioni della transitorietà e devono perciò escludere il contratto ordinario di 6 anni.
Deve anche prevedere l'esclusione di un eventuale rinnovo del contratto medesimo, deve essere stipulato in forma scritta (pena la nullità del contratto), ed escludere un eventuale indennizzo per la perdita di avviamento.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Il contratto inoltre, deve contenere in forma scritta e specifica, le ragioni della transitorietà e devono perciò escludere il contratto ordinario di 6 anni.
Deve anche prevedere l'esclusione di un eventuale rinnovo del contratto medesimo, deve essere stipulato in forma scritta (pena la nullità del contratto), ed escludere un eventuale indennizzo per la perdita di avviamento.
Nella logica ordinaria converrei con quanto hai scritto: ma non sono così certo che tale prassi regga di fronte ad una successiva contestazione e vertenza.
Su tale tema ricordo una discussione su "propit": mi pare che le risposte non fossero tutte concordi.
 

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