cafelab

Moderatore
Membro dello Staff
Professionista
in quel condominio hanno chiesto anche un aumento dei millesimi, per il povero conduttore dell'ufficio, che forse con i suoi clienti consumava nel vano scale più ossigeno degli altri condomini......per favore non raccontiamo favole da " paese dei balocchi " di pinocchio!!! Se aveva un ufficio in un immobile con destinazione A /10 e se nel regolamento di condominio di tipo contrattuale non vi erano preclusioni, neanche il presidente della repubblica poteva vietarlo.

Non siamo qui a raccontare favole,
ma tu sei liberissimo di non credermi, così come il tuo vicino è liberissimo di chiamare i vigili se tieni la tv troppo alta, che poi la cosa abbia seguito o meno è un altro discorso.
 

wolfgang

Nuovo Iscritto
Professionista
Conviene comunque verificare in Comune a riguardo dell'uso improprio di un alloggio. Spesso un uso consolidato, continuo a partire da una vecchia data, legalizza di fatto un uso diverso da quello dell'abitabilità o agibilità originaria, specialmente quando si può dimostrare che una diversa fruizione non ha comportato interventi di opere murarie.
 
M

mlabriola

Ospite
b) l'inquilino intende chiedere la residenza nell'alloggio che è ufficio e non la ottiene.

e chi lo dice? la residenza si puo' avere dappertutto! anche in una grotta, in una baracca o in un sottotetto ... e chi me lo impedisce? ma non diciamo sciocchezze, per cortesia ;)

Aggiunto dopo 2 minuti :

Se ti documenti a dovere, leggendo anche qualche normativa, troverai utili risposte che daranno anche a te validi riscontri.

gentilissimo antonello, ho cercato ma non esiste nessuna norma che lo vieta, se tu sei a conoscenza di tale legge, ci faresti cosa gradita facendocela presente, diversamente non contribuiamo a creare confusione, ce n'è già tanta in giro, grazie. ;)
 

wolfgang

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Professionista
Ad mlabriola:
Un certificato di abitabilità è cosa seria come anche la richiesta di residenza concessa a determinati requisiti di abitabilità ed ordine di grandezza dell'alloggio e prsenza di impiantistica.
Se tu ti rferischi a 70 anni fà, prima dell'entrata in vigore della legge urbanistica, tutto era possibile
 

Antonello

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Agente Immobiliare
gentilissimo antonello, ho cercato ma non esiste nessuna norma che lo vieta,

Mlabriola, nessuno impedisce di vivere in una grotta o in un sottotetto o in una baracca.
Diverso è quando si affitta un locale con destinazione urbanistica e catastale ad uso ufficio per uso abitativo.
Stesso discorso per l'inverso.
Dici che non esistono norme al riguardo.
Se gli immobili con destinazione urbanistica e catastale ad uso ufficio sono uguali a quelli ad uso abitativo, viene da chiedersi come mai hanno fatto questa netta distinzione.
Vuol dire che le leggi che regolamentano gli uni (abitativi) sono diverse dagli altri (strumentali).
Infatti viene precisato che: nella categoria dei “fabbricati strumentali per natura” rientrano le unità immobiliari catastalmente classificate o classificabili nelle categorie “B” (scuole e laboratori, magazzini), “C” (negozi e magazzini), “D” (opifici, impianti industriali, alberghi) ed “E” (stazioni per servizi di trasporto, edifici a destinazione particolare), nonché nella categoria “A/10” (uffici e studi privati).
Al contrario, nella categoria dei “fabbricati diversi da quelli strumentali per natura” rientrano le unità immobiliari ad uso abitazione catastalmente classificate o classificabili nella categoria “A” (abitazioni) e relative pertinenze, con la esclusione della categoria “A/10” (uffici e studi privati).
Grande differenza viene attribuita anche nella redazione della tabella dei calcoli millesimali con l’applicazione di 1,000 per le abitazioni e di 1,650 per gli uffici.
Senza alcun obbligo, ma se ti aggrada, puoi dare una prima lettura alla L. 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
TITOLO I
Capo I Locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione.
Capo II Locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.
Uno sguardo anche alla L. 9 dicembre 1998, n. 431 Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.
Anche a quanto riportato nella circolare Agenzia delle entrate n. 27/E del 4 agosto 2006 e nella circolare n . 36 del Ministero delle finanze del 21 luglio 1989.
Pure l’ Art. 10, n. 8, 8-bis e 8-ter D.P.R. 26.10.1972, n. 633, dice qualcosa in merito.
Non da ultimo l’art. 80 della L. 392/1978, che ti sintetizzo: Uso diverso da quello pattuito - Se il conduttore adibisce l’immobile ad un uso diverso da quello pattuito, il locatore può chiedere la risoluzione del contratto entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.
Con il nuovo modello 69 le maglie si stringono ancora di più e troverà applicazione quanto riportato nell'allegato (evidenziato).
 

Allegati

  • AFFITTI E TRASFERIMENTO IMMOBILI E LOCAZIONI - NOVITA'.doc
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M

mlabriola

Ospite
Mlabriola, nessuno impedisce di vivere in una grotta o in un sottotetto o in una baracca.
Diverso è quando si affitta un locale con destinazione urbanistica e catastale ad uso ufficio per uso abitativo.
Stesso discorso per l'inverso.
Dici che non esistono norme al riguardo.
Se gli immobili con destinazione urbanistica e catastale ad uso ufficio sono uguali a quelli ad uso abitativo, viene da chiedersi come mai hanno fatto questa netta distinzione.
Vuol dire che le leggi che regolamentano gli uni (abitativi) sono diverse dagli altri (strumentali).
Infatti viene precisato che: nella categoria dei “fabbricati strumentali per natura” rientrano le unità immobiliari catastalmente classificate o classificabili nelle categorie “B” (scuole e laboratori, magazzini), “C” (negozi e magazzini), “D” (opifici, impianti industriali, alberghi) ed “E” (stazioni per servizi di trasporto, edifici a destinazione particolare), nonché nella categoria “A/10” (uffici e studi privati).
Al contrario, nella categoria dei “fabbricati diversi da quelli strumentali per natura” rientrano le unità immobiliari ad uso abitazione catastalmente classificate o classificabili nella categoria “A” (abitazioni) e relative pertinenze, con la esclusione della categoria “A/10” (uffici e studi privati).
Grande differenza viene attribuita anche nella redazione della tabella dei calcoli millesimali con l’applicazione di 1,000 per le abitazioni e di 1,650 per gli uffici.
Senza alcun obbligo, ma se ti aggrada, puoi dare una prima lettura alla L. 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
TITOLO I
Capo I Locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione.
Capo II Locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.
Uno sguardo anche alla L. 9 dicembre 1998, n. 431 Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.
Anche a quanto riportato nella circolare Agenzia delle entrate n. 27/E del 4 agosto 2006 e nella circolare n . 36 del Ministero delle finanze del 21 luglio 1989.
Pure l’ Art. 10, n. 8, 8-bis e 8-ter D.P.R. 26.10.1972, n. 633, dice qualcosa in merito.
Non da ultimo l’art. 80 della L. 392/1978, che ti sintetizzo: Uso diverso da quello pattuito - Se il conduttore adibisce l’immobile ad un uso diverso da quello pattuito, il locatore può chiedere la risoluzione del contratto entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.
Con il nuovo modello 69 le maglie si stringono ancora di più e troverà applicazione quanto riportato nell'allegato (evidenziato).

tutto giustissimo, infatti non ho mai detto che un a/10 possa fittarsi come abitazione o viceversa, è pacifico che va fatto il cambio di destinazione.

forse non ci siamo intesi, o meglio, scusa, non mi sono spiegato io, quello che dicevo io è che un ufficio A/10 può contenere al suo interno una cucina, e questo non è vietato da nessuna norma perchè la cucina è in questo caso funzionale all'ufficio; se invece l'immobile va usato come appartamento ed è un A/10 (o viceversa), va fatto prima il cambio di destinazione, ovvio. se invece va usato come abitazione e ufficio, ad uso promiscuo, resta abitazione in quanto vanno considerati strumentali all'attività solo gli immobili adibiti ad ufficio ad uso escluso: Contratto di locazione ad uso Promiscuo
 

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