tamana18

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Buonasera,

se una proposta di acquisto non prevedesse tra le forme di comunicazione dell'avvenuta accettazione il telegramma, lo stesso è da ritenersi valido ed efficace?

Grazie a chi vorrà rispondermi.
 
Per capire, la proposta prevede alcune forme di comunicazione ma non fa riferimento al telegramma?
Oppure non indica nessuna forma di comunicazione?
Nel primo caso, tutte le forme di comunicazione non menzionate devono essere considerate escluse.
Nel secondo caso, il telegramma è utilizzabile.
 
Per capire, la proposta prevede alcune forme di comunicazione ma non fa riferimento al telegramma?
Oppure non indica nessuna forma di comunicazione?
Nel primo caso, tutte le forme di comunicazione non menzionate devono essere considerate escluse.
Nel secondo caso, il telegramma è utilizzabile.

Non è contemplato il telegramma, bensì fax, e-mail e raccomandata. :confuso:
 
Non è contemplato il telegramma, bensì fax, e-mail e raccomandata. :confuso:
non vuoi comprare più? Perché di fatto ti stanno comunicando che la proposta è stata accettata, ora se il tuo fax era occupato? Se non hanno oggi la connessione internet? In qualche modo dovevano comunicare con te.

Nel primo caso, tutte le forme di comunicazione non menzionate devono essere considerate escluse.
oddio questa cosa mi spaventa, anche perché intanto la e-mail dovrebbe essere una Pec, dove si ha la ricevuta di avvenuta consegna.
 
Ultima modifica da un moderatore:
non vuoi comprare più? Perché di fatto ti stanno comunicando che la proposta è stata accettata, ora se il tuo fax era occupato? Se non hanno oggi la connessione internet? In qualche modo dovevano comunicare con te.

La persona che ha sottoscritto la proposta è interessata all'acquisto, eccome! Diciamo che il comportamento dell'AI non è stato massima espressione di professionalità e correttezza, avendo omesso determinate informazioni. Tra le altre cose non le è stato richiesto nessun numero di fax nè una mail (PEC). Mi chiedevo se, a quel punto, il telegramma sostituisse la raccomandata a tutti gli effetti, sebbene non previsto come mezzo di comunicazione. Tutto qui.
 
ma queste omissioni compromettono la proposta?

Originariamente era stato taciuto il titolo di provenienza. Solo a proposta firmata ci si è resi conto che il titolo era la donazione. In più, da verifiche fatte sulla conformità urbanistica dell'immobile, pare che non sia tutto a posto. Nella proposta, tra l'altro, non è stata inserita alcuna clausola sospensiva che vincoli il buon fine dell'affare all'ottenimento del mutuo (che sarà necessario al fine di acquistare l'immobile).
 
Ho trovato, girovagando nel web, una sentenza della Cassazione del 2010, che ha di fatto sancito l'obbligo in capo al mediatore di comunicare tutte le informazioni di cui è in possesso ( o che avrebbe dovuto sapere secondo le regole di comune diligenza) e, allo stesso tempo, il divieto di fornire informazioni inesatte o non veritiere. In questi casi pare sia giustificata la mancata corresponsione delle provvigioni. Mi confermate ciò?
 

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