Cucci49

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non è detto che la donazione sia un' anticipazione di successione ... io, per assurdo, in vita posso donare a chi mi pare il mio bene, resta il fatto che se la mia donazione lede il diritto di un erede , questa donazione può essere impugnata pre oppure post morte, stesso discorso per la vendita che può essere impugnata ... vera o simulata che sia...

La collazione è allo stesso tempo un obbligo ed un diritto per i legittimari.

L'atto di vendita è annullabile in quanto simulato per dichiarazione della parte cedente. L'onere della prova spetta all'istante che ha già la prova in mano. L'eventuale resistente (sorella) non ha la prova di trasferimento denaro. Anche nel 98 vi era un limite (mi pare 20 milioni) per il pagamento in contanti.
 

studiopci

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L'atto di vendita è annullabile in quanto simulato per dichiarazione della parte cedente. L'onere della prova spetta all'istante che ha già la prova in mano.
L'atto di vendita o rogito notarile è annullabile se ci sono vizi, in questo caso non credo ci siano vizi ... La vendita è avvenuta innanzi al notaio, il quale ha ricevuto la dichiarazione di soddisfazione al pagamento antecedente del venditore e tutto è apposto... la sola nota stonata è la dichiarazione verbale ... resa a Marco... del padre che dice di aver firmato un rogito di vendita credendo che fosse di donazione, ma a parer mio è molto labile, ripeto, come fatto da riportare... dovrebbe dimostrare di non aver compreso la ratio della vendita, di essere stato raggirato dala sorella e dal Notaio e rimangiarsi infine le dichiarazioni rese.
 

Cucci49

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L'atto di vendita o rogito notarile è annullabile se ci sono vizi, in questo caso non credo ci siano vizi ... La vendita è avvenuta innanzi al notaio, il quale ha ricevuto la dichiarazione di soddisfazione al pagamento antecedente del venditore e tutto è apposto... la sola nota stonata è la dichiarazione verbale ... resa a Marco... del padre che dice di aver firmato un rogito di vendita credendo che fosse di donazione, ma a parer mio è molto labile, ripeto, come fatto da riportare... dovrebbe dimostrare di non aver compreso la ratio della vendita, di essere stato raggirato dala sorella e dal Notaio e rimangiarsi infine le dichiarazioni rese.


Scusa Fabrizio ma:

"Actus simulatus nullius est momenti."

Un atto simulato non ha alcun valore.

"I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti" V. 1414- 15-16-17 ..

Il contratto simulato non produce effetti tra le parti (art. 1414, comma 1, c.c.), che sono invece vincolate - se la simulazione è relativa - dal contratto che hanno inteso effettivamente concludere, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma (art. 1414, comma 2, c.c.).

E cioè la donazione.

Semmai potrebbe esserci un problema di termini di prescrizione da veder con un legale, in quanto si tratta di simulazione relativa (solo alla forma del negozio concluso)

Il problema qui, al di la delle ns disquisizioni, interessanti in quanto l'argomento è interessante, è la risposta a marcopiva:

Stai tranquillo! Non fare più niente.

Anche perchè se papà si "adira" un po' con i figli magari la disponibile la lascia ad una Onlus.

Interessante quesito, bellissimo forum.
 

studiopci

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Se non ricordo male , la prescrizione per l'atto pubblico dovrebbe essere 1 anno entro il quale si può agire per l'annullamento, oltre tale data si può solo citare per danni il Notaio :sorrisone:... se non ricordo male... non sono però molto convinto in merito all'atto simulato... però oramai i giochi son fatti. Fabrizio
 

Cucci49

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Se non ricordo male , la prescrizione per l'atto pubblico dovrebbe essere 1 anno entro il quale si può agire per l'annullamento, oltre tale data si può solo citare per danni il Notaio :sorrisone:... se non ricordo male... non sono però molto convinto in merito all'atto simulato... però oramai i giochi son fatti. Fabrizio

L'azione di riduzione c'è chi dice che è imprescrittibile, chi dice 10 anni in ogni caso decorre dall'apertura della successione, e quindi siamo in tempo ...

Semmai la tardività della richiesta potrebbe agire non sulla riduzione successiva ma sull'azione di annullamento che precede, ma la decorrenza è il momento in cui il leso ha avuto notizia che non si è trattato di una vendita.

Perchè consigliare di citare per danni il Notaio? Nel 98 sia il prezzo che il pagamento erano su dichiarazione delle parti. Gli hanno chiesto di fare una vendita e li quello ha fatto. Poveri Notai! undefined
 

Cucci49

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Scusate, sono nuovo (soli 63 anni) Al posto dell'ultima parola "Undefined" doveva esserci una faccina (Mr Green). Che errore ho fatto, cosa devo fare per inserire le faccine, sono un modo simpatico per interloquire sdrammatizzando. In fondo stiamo solo cercando di capire meglio il casino di leggi e norme che ci sotterrerà (speriamo di no)
 

Bagudi

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Le faccine le trovi nella barra degli strumenti in alto, le trovi di fianco a quella con la faccina gialla... hai ragione sono molto utili...
 

Cucci49

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Appunto, ho aperto la tendina a fianco della faccina gialla e cliccato su Mr Green. Riprovo adesso : undefined
 

studiopci

Membro Storico
Perchè consigliare di citare per danni il Notaio? Nel 98 sia il prezzo che il pagamento erano su dichiarazione delle parti. Gli hanno chiesto di fare una vendita e li quello ha fatto. Poveri Notai!
Non ho consigliato di citare il Notaio per danni.. lungi da me l'idea... ho solo riportato quello che a memoria mi sembra si possa fare... certo che è strano che una persona non venga edotta in maniera esaustiva sull'atto che sta firmando... l'atto di donazione è una cosa e l'atto di vendita ne è un'altra, però ...
 

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