Pasquale Vitale

Membro Ordinario
Professionista
La proposta di acquisto firmata solo dal marito vale come accettazione , se la proposta stessa è indirizzata al solo marito.
Poi il marito dovrà ottemperare all’impegno preso.
Altrimenti, se indirizzata ad entrambi e firma solo uno resta una proposta non accettata.
Questa è ciò che prevede la legge italiana , la vendita di cosa altrui (in questo caso di cosa parzialmente altrui).

Se nel tuo libro è indicato qualcosa di diverso, sei tu che non fornisci un valido aiuto a chi cerca casa.

Ti consiglio di andarti a rivedere la normativa!

E, visto che tiri in ballo il libro, ti metto a conoscenza che è stato controllato e avallato da un notaio con tanto di prefazione iniziale.

E sinceramente, l'avallo di un Notaio a mio avviso ha molto più valore della tua opinione personale.
 

Pasquale Vitale

Membro Ordinario
Professionista
@Pasquale Vitale ti stai presentando in questo forum in modo molto aggresssivo e prepotente e qua cerchiamo di evitare battibecchi personali.

Le stesse cose si possono dire con maggiore cortesia, senza offendere e senza pretendere di possedere la verità assoluta.
Grazie

Non era mia intenzione farlo, e non voglio dare giustificazioni sulla mia reazione (altrimenti non finiamo più), per cui chiedo scusa se il mio tono ha urtato qualcuno/a!
 

sgaravagli

Membro Assiduo
E sinceramente, l'avallo di un Notaio a mio avviso ha molto più valore della tua opinione personale.

solo perche lei pensa che un notaio sia la perfezione assoluta? a volte le opinioni di alcuni del forum sono più attente e precise di certi notai.....

nella mia carriera da agente ho visto notai dare consigli pessimi ai clienti ed in alcuni casi hanno fatto pure perdere loro del denaro.
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Ti consiglio di andarti a rivedere la normativa!
Ecco qualche spunto sulla normativa:
L’art. 1478 c.c. – relativo al contratto di vendita di cosa altrui – è applicabile per analogia anche al contratto preliminare di vendita e, pertanto, il promittente venditore è tenuto a procurare l’acquisto del bene al compratore, il che, secondo la Suprema Corte, può avvenire o attraverso una doppia alienazione o facendo trasferire direttamente il bene dal terzo al promissario.
Il contratto preliminare di vendita di cosa altrui è quel contratto con il quale il promittente venditore si obbliga a procurare al promissorio acquirente, mediante la stipulazione del definitivo, l’acquisto della proprietà della cosa.

Per quanto concerne le modalità di trasferimento della proprietà del bene oggetto del preliminare la Suprema Corte, a Sez. Unite, con la sentenza 18 maggio 2006 n. 11624, ha stabilito, superando numerosi contrasti giurisprudenziali sul punto, che la prestazione può essere eseguita, indifferentemente, acquistando il promittente il bene dall’effettivo proprietario per poi ritrasferirlo, una volta acquisita la proprietà, al promissario, oppure attraverso un trasferimento diretto tra l’effettivo proprietario e l’acquirente.
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Ecco qualche spunto sulla normativa:
L’art. 1478 c.c. – relativo al contratto di vendita di cosa altrui – è applicabile per analogia anche al contratto preliminare di vendita e, pertanto, il promittente venditore è tenuto a procurare l’acquisto del bene al compratore, il che, secondo la Suprema Corte, può avvenire o attraverso una doppia alienazione o facendo trasferire direttamente il bene dal terzo al promissario.
Il contratto preliminare di vendita di cosa altrui è quel contratto con il quale il promittente venditore si obbliga a procurare al promissorio acquirente, mediante la stipulazione del definitivo, l’acquisto della proprietà della cosa.

Per quanto concerne le modalità di trasferimento della proprietà del bene oggetto del preliminare la Suprema Corte, a Sez. Unite, con la sentenza 18 maggio 2006 n. 11624, ha stabilito, superando numerosi contrasti giurisprudenziali sul punto, che la prestazione può essere eseguita, indifferentemente, acquistando il promittente il bene dall’effettivo proprietario per poi ritrasferirlo, una volta acquisita la proprietà, al promissario, oppure attraverso un trasferimento diretto tra l’effettivo proprietario e l’acquirente.

Sempre valido nei contratti che rimandano ad altri contratti.

Anche in asssenza di procura.

Come ti avevo detto in una recente discussione.
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Sempre valido nei contratti che rimandano ad altri contratti.

Anche in asssenza di procura.

Come ti avevo detto in una recente discussione.
Forse ti confondi,io ho sempre sostenuto (a differenza di altri forumisti) la perfetta fattibilità e liceità della vendita di cosa altrui (ovviamente senza procura, se no è normale vendita di cosa di proprietà, tramite procuratore).
Ricordo discussioni sulla procura , ma riguardo altre situazioni.
E se invece mi ricordo male io (non credo), sarà la memoria che mi tradisce....;)
L’importante alla fine è che ,tutti insieme, diamo informazioni corrette.
 

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