studiopci

Membro Storico
Il CCNL regola normativamente il rapporto di lavoro e la corrispondenza delle mansioni e carico di lavoro rispetto all' inquadramento giuridico/economico, non regola o norma in merito alla legittimità o meno di determinate operazioni.
La normativa non dice da nessuna parte in maniera chiara che una persona non possa trattare, mediare o altri... Dice solo che per poter ricevere il compenso deve essere iscritto all'ex ruolo... Tutto il resto e' fuffa... Tieni presente che il codice civile riconosce al mediatore o chi fa mediazione un compenso, in palese contrasto con le leggi successive. Il discorso è molto lungo e difficile da districare resta il fatto ripeto che la mediazione è difficile da dimostrare.
 

CheCasa!

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Ok, fin qui ci sono.
La norma che prevede l'obbligo di "non delegare" è però presente (comma 2 art. 3 39/1989) ed da questa norma trova ispirazione il CCNL.
Quando poi ci si riferisce ad "esercizio della mediazione" non delegabile, nulla dicendo od aggiungendo la legge del 1989, è palusibile che ci si riferisca agli articoli del codice civile che definiscono genericamente l'attività del mediatore?
E se pure è certa la vaghezza di dette indicazioni, benchè poi cparte della dottrina abbia comunque espresso un suo parere (Bordolli - Di Rago, ritiene plausibile che le indicazioni fornite dal CCNL rispondano all'ambiguità della norma), possiamo comunque affermare, senza eccessive cautele, che la completa assenza dell'operatore abilitato che abbia interamente delegato un suo collaboratore non iscritto determini la decadenza del diritto al pagamento della mediazione?
 

studiopci

Membro Storico
Ok... Cosa vogliamo comprendere nelle " funzioni relative all'esercizio della mediazione "? Far visitare un immobile? Dire il prezzo ? Fare la trattativa? Sottoscrivere una proposta ? O cos' altro! Allora seguendo questo principio anche la segretaria che ti da le informazioni per telefono ( immobile, composizione, prezzo, disposizione , ecc. ) sta auto delegandosi funzioni non proprie, quindi illegittime e quindi passibili di contestazione ? Allora buona parte delle compravendite non sono valide ai fini del diritto al compenso. La stortura di tutto è proprio questa, tu potrai fare tutto con un tizio qualunque, ma quando si presenterà l' AI con la fattura... Dovrai pagare e fino all'ultima lira.
 

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
Sulla questione "può delegare solo a un altro iscritto al ruolo" non significa affatto "non può avvalersi di ausili strumentali di cose e persone per svolgere la SUA attività"... sono cose differenti.

Quella interpretazione "talebana" è figlia di una voglia, mai soddisfatta, di professionismo, di "nobiltà" per una professione che ha molto di nobile, ma non per percorso formativo obbligatorio, ma per "realità" della sua funzione pubblica, che è LA cosa che, tra l'altro, la fa resistere allo scorrere del tempo.
 
Ultima modifica:

CheCasa!

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
tu potrai fare tutto con un tizio qualunque, ma quando si presenterà l' AI con la fattura... Dovrai pagare e fino all'ultima lira.

Così, per fortuna, non ha ritenuto la Cassazione con la sentenza del 16 gennaio 2006 n.729:
"pur volendo ritenere riferibile l'attività alla "****** Casa" (l'agenzia immobiliare), risulta assorbente la considerazione che ogni attività rilevante ai fini del contratto trai contraenti ed il procacciamento dell'affare è stata riconducibile ad atti posti in essere dal ***** (il delegato non abilitato)" ribadendo quanto già concluso dal tribunale distrettuale.
oltre alla Pretura di Torino (25.7.96 e 23.10.98) o a quella di Reggio Emilia (21.4.1992)
 

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
Per una sentenza che par andare in quel senso, che va letta bene, ce ne sono migliaia nell'altro. Questo è un argomento vecchio.

Rimane la questione: non ci sono testi di legge.
 

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