Pennylove

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Privato Cittadino
Non ci sono parole per descrivere il pressapochismo con cui pretendono di legiferare.
In tutti i campi, purtroppo.

:stretta_di_mano: Il solito pastrocchio che sta già generando (anche in rete) cattive interpretazioni del passaggio normativo che novellerebbe nuovamente l’originario D.Lgs. n°192/2005. Con riferimento al perimetro di applicazione, vi sono due novità.

In primo luogo scompare la nullità: tale abrogazione ha comportato, però, una sua sostituzione con una sanzione amministrativa pecuniaria. In secondo luogo scompare l’obbligo di allegazione dell’attestato energetico (ora prescritto) ai contratti di locazione di singole unità immobiliari.

La falsa ratio che è stata subito dedotta dalla novella normativa (in corso di conversione) è che l’attestato energetico debba continuare ad essere allegato ai contratti. Ora, se il certificato energetico va sempre allegato ai contratti di compravendita immobiliare e negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso, non pare, ad una attenta lettura (in base ad una interpretazione lessicale del testo in discorso), che tale obbligo si estenda anche ai contratti di locazione di singoli immobili (questa sarebbe la novità vera). Infatti, si legge: “copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari.

Nella sostanza, l’unico onere che graverebbe sul locatore di singoli immobili rimarrebbe quello di mettere a disposizione dell’inquilino la predetta certificazione o consegnargliene copia: “[…] nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari […] è inserita apposita clausola con la quale […] il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato […]".

A questo punto devesi ammettere che – con riguardo alle sole locazioni immobiliari - la sanzione (da euro 1.000 a euro 4.000) non sarebbe logicamente collegata alla mancata allegazione dell’APE, bensì al mancato inserimento redazionale della clausola succitata, e se ciò è vero, sarebbe allora tale mancato adempimento obbligatorio che verrebbe sanzionato e punito dall’Agenzia delle Entrate (o dalla Guardia di Finanza). Bell’Italia. Io già me li figuro i finanzieri, alle prime luci dell’alba, impegnati nell’”Operazione APE”...
 
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topcasa

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Sonosolo degli azzecca garbugli improvvisati...basterebbe copiare la migliore soluzione esistente in Europa senza possibilità di sbagliare o di essere in conflitto con l'UE e di avere le solite procedure d'infrazione[DOUBLEPOST=1387405480,1387405111][/DOUBLEPOST]
:stretta_di_mano: Il solito pastrocchio che sta già generando (anche in rete) cattive interpretazioni del passaggio normativo che novellerebbe nuovamente l’originario D.Lgs. n°192/2005. Con riferimento al perimetro di applicazione, vi sono due novità.

In primo luogo scompare la nullità: tale abrogazione ha comportato, però, una sua sostituzione con una sanzione amministrativa pecuniaria. In secondo luogo scompare l’obbligo di allegazione dell’attestato energetico (ora prescritto) ai contratti di locazione di singole unità immobiliari.

La falsa ratio che è stata subito dedotta dalla novella normativa (in corso di conversione) è che l’attestato energetico debba continuare ad essere allegato ai contratti. Ora, se il certificato energetico va sempre allegato ai contratti di compravendita immobiliare e negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso, non pare, ad una attenta lettura (in base ad una interpretazione lessicale del testo in discorso), che tale obbligo si estenda anche ai contratti di locazione di singoli immobili (questa sarebbe la novità vera). Infatti, si legge: “copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari”.

Nella sostanza, l’unico onere che graverebbe sul locatore di singoli immobili rimarrebbe quello di mettere a disposizione dell’inquilino la predetta certificazione o consegnargliene copia: “[…] nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari […] è inserita apposita clausola con la quale […] il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato […]".

A questo punto devesi ammettere che – con riguardo alle sole locazioni immobiliari - la sanzione (da euro 1.000 a euro 4.000) non sarebbe logicamente collegata alla mancata allegazione dell’APE, bensì al mancato inserimento redazionale della clausola succitata, e se ciò è vero, sarebbe allora tale mancato adempimento obbligatorio che verrebbe sanzionato e punito dall’Agenzia delle Entrate (o dalla Guardia di Finanza). Bell’Italia. Io già me li figuro i finanzieri, alle prime luci dell’alba, impegnati nell’”Operazione APE”...
Delegata ai controlli e' la GdF ma a me sembra che stavolta la tua interpretazione lessicale non sia condivisibile
 

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