Giulianarob

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Domando a voi molto più esperti di me:

con la riforma del condominio si è stabilito (art. 67 disposizioni attuative del codice civile) che anche il nudo proprietario è obbligato in solido con l'usufruttuario per quanto riguarda il pagamento delle spese di condominio.
Ma secondo voi questo accade se si costituisce l'usufrutto dopo la data di entrata in vigore della riforma o è valido anche per le situazioni antecedenti?
Grazie​
 

CheCasa!

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Secondo me è valido anche per le situazioni antecedenti. Probabilmente non è possibile invece imputare al nudo proprietario i debiti maturati precedentemente all'entrata in vigore della norma... salvo che la cassazione già non si sia pronunciata in tal senso. Perchè - ricordiamolo - la riforma del condominio, in molti cas, ha trasformato in legge ciò che già da tempo veniva stabilito nelle aule di tribunale.
 

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