Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Il punto 3 è stato accettato espressamente e non essendo prevista altra modalità di pagamento, resta valida ed unica solo quella del mutuo.
 

Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare
a mio avviso l'acquirente si avvale di un ente erogatore di un mutuo ed il proprietario con la sottoscrizione, accetta le condizioni necessarie alla banca per l'erogazione dello stesso.

Il proprietario con la sottoscrizione accetta quindi la visita del perito, la privacy per i controlli, l'erogazione magari non contestuale della somma a saldo, etc etc..

Non si fa menzione a clausole sospensive o risolutive che dovrebbero essere esplicite e non nascoste
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
In un contratto sottoposto a condizione la condizione stessa deve essere ben espressa , specificata e accettata dalle parti.

( c'è molta similitudine con le clausole vessatorie "vedi codice civile")

Indicare in un preliminare che il saldo verrà fatto con il ricavato di un mutuo e che la somma riferita all'erogato verrà messa a disposizione del venditore secondo le modalità dell'istituto mutuante, (consolidamento d'ipoteca, erogazione contestuale o alla trascrizione dell'atto) non equivale a dire che la proposta è subordinata all'erogazione (non esiste una clausola sospensiva espressa)
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
In un contratto sottoposto a condizione la condizione stessa deve essere ben espressa , specificata e accettata dalle parti.

( c'è molta similitudine con le clausole vessatorie "vedi codice civile")

Indicare in un preliminare che il saldo verrà fatto con il ricavato di un mutuo e che la somma riferita all'erogato verrà messa a disposizione del venditore secondo le modalità dell'istituto mutuante, (consolidamento d'ipoteca, erogazione contestuale o alla trascrizione dell'atto) non equivale a dire che la proposta è subordinata all'erogazione (non esiste una clausola sospensiva espressa)
Sono d'accordo pero' il rischio che un giudice possa entrare nel merito e dedurre la condizione sospensiva tacita da un insieme di elementi della volontà delle parti ci potrebbe essere in caso di giudizio.
 

Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare
Sono d'accordo pero' il rischio che un giudice possa entrare nel merito e dedurre la condizione sospensiva tacita da un insieme di elementi della volontà delle parti ci potrebbe essere in caso di giudizio.
e se io acquirente avessi chiesto un mutuo di soli 10.000€ su 200.000?
potrei usare questa blanda frase come scappatoia in caso trovassi un altro immobile?

Se io fossi l'avvocato che deve smontare questa tesi, come minimo chiederei tutti i compromessi stipulati dall'agente immobiliare e guarderei quali di essi avevano una clausola mutuo espressa:
se negli altri compromessi subordinati a mutuo tale clausola esiste, allora l'agente immobiliare avrebbe dovuto inserirla anche questa volta.
 

Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Sono d'accordo pero' il rischio che un giudice possa entrare nel merito e dedurre la condizione sospensiva tacita da un insieme di elementi della volontà delle parti ci potrebbe essere in caso di giudizio.

E' una proposta di acquisto di un immobile subordinata all'erogazione di un mutuo.
In un giudizio il legale del proponente farà presente al giudice che il suo cliente non aveva alcuna voglia e possibilità di perdere 10 mila euro consegnati, come da proposta e a titolo fiduciario, all'Agente Immobiliare.
In virtù di quanto sopra farà valere che esisteva una condizione sospensiva (recupero somme depositata) e non risolutiva (perdita somma depositata).
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
come da proposta e a titolo fiduciario, all'Agente Immobiliare.
In virtù di quanto sopra farà valere che esisteva una condizione sospensiva (recupero somme depositata) e non risolutiva (perdita somma depositata).
Sarà
ma da quello che leggo nella proposta in caso di accettazione ,la somma deve essere consegnata al proprietario ai senzi dell'art. 1326 del cc (conclusione del contratto).

mi chiedo se un contratto come esposto è da intendersi concluso , lo stesso non può essere sospensivamente subordinato al mutuo (sempre che la condizione non sia specificata in maniera chiara e inequivocabile, compresa la restituzione delle somme ).

Poi che dire
 

Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
No Silvana, solo tutte quelle che presentano questa dicitura:
"Quanto ad euro_____________ con l'intervento di un Istituto Mutuante, che metterà la somma a disposizione del Notaio rogante................".
Dicitura accettata espressamente, esattamente come questa postata da Caterina 1980.
Dopotutto, se non avesse la funzione della sospensività, a che titolo viene inserita in tante proposte questa particolare dicitura?
 

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