S

smoker

Ospite
L' azione di riduzione e quella di restituzione sono azioni differenti e non è tanto ovvia la loro applicazione, dipende dal caso specifico. Può esserci riduzione, ma non restituzione.
Far saltare un atto vuol dire che il Tribunale annulla o dichiara nullo l' atto stesso.
Oltre le revocazioni (ingratitudine e figli) ci sono altri rimedi per far saltare un atto di donazione. Il mondo giuridico è un mare magnum.
Saluti

Smoker
 

Vima

Membro Attivo
Privato Cittadino
L' azione di riduzione e quella di restituzione sono azioni differenti e non è tanto ovvia la loro applicazione, dipende dal caso specifico. Può esserci riduzione, ma non restituzione.
Far saltare un atto vuol dire che il Tribunale annulla o dichiara nullo l' atto stesso.
Oltre le revocazioni (ingratitudine e figli) ci sono altri rimedi per far saltare un atto di donazione. Il mondo giuridico è un mare magnum.
Saluti

Smoker

Proprio per questo è meglio starne alla larga!
 
S

smoker

Ospite
Nessun'altra certezza.
Sic et simpliciter.

Non è vero. Poni il caso in cui il donatario, al momento della sottoscrizione della risoluzione del contratto di donazione per mutuo dissenso versi in stato di incapacità e questa, l' incapacità, venga accertata giudizialmente successivamente. L' atto salta.
A mio modo di vedere, a livello generale, certezze assolute non esito mai.

Smoker
 
S

smoker

Ospite
Se cerchi il pelo nell'uovo... ma mi pare, sinceramente, una forzatura... comunque utile.

Non cerco forzature. Per esperienza ho imparato ad escludere le certezze, perchè le normative sono tantissime ed il fatto di non conoscerle non ti esonera dal rispettarle.
Saluti

Smoker
 

Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Il quesito posto da Etiosa53 era posto in questi termini:
....vorrei vendere un immobile donatomi da mio marito circa 5 anni fa ma per motivi fiscali pagato da me come risulta dagli assegni....che problemi potrei avere nella vendita?​
Ho cercato di dare una risposta correttamente in linea con la sua domanda.
Tanto ho scritto nei vari post e confermo che altrettanto le avrei detto di persona se si fosse rivolta alla mia agenzia.
Questo in condizioni di capacità e con il mutuo consenso delle parti.
Senza peli o forzature.
Se Etiosa53, al contrario, avesse accennato a condizioni diverse e tali da rendere il donante incapace di disporre dei propri beni o come dici
....il donatario, al momento della sottoscrizione della risoluzione del contratto di donazione per mutuo dissenso versi in stato di incapacità....
la risposta giusta sarebbe quella fornita da te.
Non fornisco certezze, ma, quando ne sono a conoscenza, solo e semplicemente risposte adeguate alle domande rivoltemi.
 

Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Rimane, in ogni caso, il differente problema della donazione indiretta.
Che è e rimane tale e può essere interessata a riduzione o collazione.
Ma se vogliamo attentamente ricercare il pelo nell'uovo, si può anche avanzare l'ipotesi di donazione simulata.
Penso, comunque, che le risposte date dagli AI intervenuti ad Etiosa 53 sono state abbastanza chiare circa eventuali contestazioni ed opposizioni alla vendita del bene ricevuto in donazione.
Che al lato pratico era questo che voleva sapere Etiosa53.
Per i casi specifici le consiglio il parere degli esperti in materia.
 

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