O i danni , se sono superiori alla caparra (e dimostrabili).
domandando esecuzione o risoluzione del contratto e facendo "domanda nuova" appunto per il risarcimento dei danni. E' vero che se son maggiori rispetto alla caparra c'è vantaggio, ma è anche vero che bisogna prima sostenere le spese legali, attendere i tempi dell'italica giustizia e sperare che la sentenza sia a favore.
 
se l agente avesse dovuto riferirlo all acquirente , aspettati l integrazione del preliminare col termine essenziale......, pertanto ormai è andata , dovevi pensarci prima.
 
Nn ho seguito le risposte, se non hai incassato e l'assegno ce l'ha l'agenzia, non devi il doppio. Ma l'agenzia va pagata qualora la proposta sia stata accettata con firma da entrambi.
 
E' ininfluente l'incasso se l'assegno è nelle mani del contraente, se l'assegno è ancora in mano all'agente non può essere richiesto il doppio, ma, eventualmente, i danni
Non vi è sospensiva , la circostanza di chi abbia l assegno è ininfluente in quanto l agente è in tal caso colui che agisce da incaricato del venditore, ed il contratto è valido esendo stato accettato dal venditore, ovviamente.
L acquirente prendera il doppio , poi con la chiamata in causa del terzo , AI, sara un problema ove il Giudice determini chi effettivamente paghi , se il venditore a rivalersi sull agente o meno; io propenderei per la seconda in quanto è stata inerzia dell venditore a non prendere l assegno ( o tempo materiale non ha consentito all AI di poterlo consegnare , quindi non vi è colpa del AI) , a meno che l AI l abbia trattenuto ( e non ne vedo la ragione) senza consegnarlo al venditore . Al contrario sarebbe facile eludere lasciando l assegno in mano all AI. Il principio è il medesimo per il quale la cassazione ha stabilito che il mancato incasso non faccia salvo dall obbligo di corresponsione del doppio.
 
Non vi è sospensiva , la circostanza di chi abbia l assegno è ininfluente in quanto l agente è in tal caso colui che agisce da incaricato del venditore, ed il contratto è valido esendo stato accettato dal venditore, ovviamente.
la caparra è considerata tale se consegnata. L'incasso è ininfluente, non la consegna.
Niente doppio, ma risarcimento del danno che non è quantificabile come caparra doppia
 
L acquirente consegna un a proposta con corredato l assegno , e la proposta viene accettata , ed in cui con l accettazione il venditore ne rilascia quietanza , pertanto l assegno è consegnato. Se l AI lo trattiene senza consegnarlo al venditore , esula tra gli obblighi tra venditore ed acquirente , te lo ripeto se come dici tu sarebbe facile sottrarsi ala caparra con l accordo truffaildino tra venditore ed agente , che costituirebbe reato.
 

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