andrea boschini

Moderatore
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Agente Immobiliare
In caso di differenza tra l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di vendita di un immobile e quello presente in fattura quali responsabilità gravano sulle parti?

Ai sensi dell’articolo 60-bis, comma 3-bis, del Dpr n. 633/1972, qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione.

La disposizione richiamata stabilisce, dunque, che il cedente e l’acquirente sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato nell’atto, nonché della relativa sanzione.

Fonte: FiscoOggi

Questo per dipanare:pollice_verso: le molte discussioni sulla solidarieta' acquirente/venditore sulle tassazioni...per il resto direi che e' solo la "fortuna all'italiana" se ci si casca dentro o meno e ditrovare il Notaio che la fa applicare o meno al momento dell'atto.
 

andrea boschini

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
cioe' se dichiari un valore inferiore a quello pagato, e in caso di verifica risultasse provato, esiste solidarieta' nel pagamento della tassa e della relativa sanzione accessoria. Ex. compri il nuovo a 200.000 IVA al 4% , dichiari e fatturi 170.000 con evasione dei relativi 30.000, sia per l'IVA evasa e la sanzione su diessa , sei coobbligato col costruttore, che se non paga lui paghi tu
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Ok, questo vale anche per le rettifiche di prezzo dell'AdE x compravendite fra privati? Se così fosse ti assicuro che è il contrario
Tu dici se non paga il costruttore: se non paga xchè è fallito e non ha niente su cui rivalersi
 

pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
Spiega meglio Umberto... sarà che sono occupato ma non ho capito leggendoti.

Andrea, la cosa vale solo per gli acquisti di immobili o per ogni acquisto?
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Accertamento AdE su compravendita locale commerciale e successiva sanzione.
L'avviso di pagamento arriva prima all'acquirente che deve pagare. Se poi non paga risponderà il venditore (dopo tentato recupero forzato nei confronti dell'acquirente)
 

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