Per informazione personale, di che illecito si tratterebbe?
Ai sensi dell'articolo 1755 del codice civile su di voi grava l'obbligo di pagare il mediatore qualora l'affare si sia concluso per effetto del suo intervento.
Il fatto che vi abbia portato a conoscenza dell'immobile e ve lo abbia fatto visionare è evidenza che questo sia successo, da cui il diritto alla provvigione.