manu61

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Buonasera, in febbraio effettuo il rogito della casa dove adesso risiedo perchè ne ho acquistata un'altra, a distanza di 9 giorni effettuo il rogito della casa che ho acquistato. I signori che hanno comperato il mio appartamento sapevano benissimo che con i soldi della vendita della casa io acquistavo un'altro appartamento ed erano d'accordo che io rimanessi li una quindicina di giorni, il tempo di pitturare dall'altra parte, di aprire le utenze e di fare il trasloco. Adesso loro mi chiedono al momento del rogito la consegna delle chiavi, il problema che se consegno le chiavi per 9 giorni non so dove andare. L'agente immobiliare che ha venduto il mio appartamento ha detto a questi signori che si potrebbe fare un comodato d'uso per i giorni che io resto dentro l'appartamento ma questi vogliono una cifra da urlo, per 10 giorni si parla di 1000 euro.
A parte che da momento del rogito della casa che ho venduto io per cinque giorni non ho in valuta i soldi che mi daranno con assegni circolari, per cui questi cinque giorni di "pseduo residenza fittizia" devo comunque pagare, e se poi per un qualche motivo questi soldi non fossero accreditati?
Grazie a chiunque saprà darmi delle risposte concrete. Non riesco a trovare una legge che mi aiuti in questo passaggio.
 

n3m3six78

Membro Assiduo
Privato Cittadino
sul rogito cosa c'e' scritto ? l'accordo era solo verbale? le penali lasciano il tempo che trovano ma se sul rogito non c'e' scritto niente hanno ragione loro (in malafede)
 

jos611

Membro Attivo
Professionista
Non riesco a trovare una legge che mi aiuti in questo passaggio.
Non credo esistano leggi in tal senso. Vale la trattativa privata e quanto stipulato dalle parti. Se nel preliminare è stata prevista questa facoltà di consegna posticipata, hai diritto a restare. Altrimenti potrai farlo solo con l'assenso dell'acquirente
 

manu61

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Nel preliminare purtroppo non è stato scritto niente, era solo un accordo verbale tra gli acquirenti e noi, è possibile fare un accordo davanti al notaio pagando magari una cifra per poter restare almeno il tempo di fare quei due lavoretti, massimo dieci giorni? L'agenzia che ha venduto il mio appartamento vuole fare un contratto in comodato? E' legale tutto ciò?
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Ti hanno già detto che ti lasciano stare per 10 giorni,a fronte del pagamento di 1000 euro.
Hanno tutto il diritto di chiederti questi soldi,e tu sei libera di accettare o consegnare le chiavi al rogito e trovare un’alternativa.
Al limite potresti chiedere a chi ti vende la casa se ti lasciano cominciare a pitturare
e a fare il trasloco con qualche giorno di anticipo rispetto al rogito ,ma anche i tuoi venditori potrebbero dirti di no o chiederti dei soldi in più.
In ogni vendita e riacquisto si subisce qualche disagio ;non avendo previsto per tempo come risolvere questa situazione ora non ti resta che scegliere il disagio minore.
 

eldic

Membro Storico
Privato Cittadino
ti aggiungo che il problema della valuta dell'assegno che va in valuta dopo 5 giorni è un problema esclusivamente tra te e la tua banca e non può essere imputato all'acquirente.
per altro... se la tua banca si piglia 5 giorni di valuta per un circolare... CAMBIA BANCA!
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Nel preliminare purtroppo non è stato scritto niente, era solo un accordo verbale tra gli acquirenti e noi, è possibile fare un accordo davanti al notaio pagando magari una cifra per poter restare almeno il tempo di fare quei due lavoretti, massimo dieci giorni? L'agenzia che ha venduto il mio appartamento vuole fare un contratto in comodato? E' legale tutto ciò?

Imponiti nella sede rogante a far rispettare i patti che avete convenuto.

Ovvero la consegna differita dell'alloggio.
Una prassi consueta da oltre tremila anni.

Senza pastrugni di comodato gratuito.
Diversamente non rogitare.
Posticipando la data del rogito quindici giorni dopo.

La prassi resta nel tuo leggittimo diritto.
Perche' i patti, seppure scritti, possono cambiare anche cento volte, prima del rogito.

La vendita puo' avvenire in forma consensuale.
Senza la consegna dell'appartamento e neppure delle chiavi.

Oltre al fatto, che la nuova normativa sul deposito del saldo prezzo al notaio, potra' fornire ogni garanzia di sorta, alla parte acquirente.

Normativa che e' stata recentemente introdotta, richiedibile anche dal venditore, proprio per risolvere questo tipo di eventualita' e che espressamente tutela, la parte acquirente.

Ti hanno già detto che ti lasciano stare per 10 giorni,a fronte del pagamento di 1000 euro.
Hanno tutto il diritto di chiederti questi soldi,e

..Madove...??
Siamo ai limiti dell'estorsione!

Semmai e' il venditore che ha tutto il diritto di non vendere piu'.

ti aggiungo che il problema della valuta dell'assegno che va in valuta dopo 5 giorni è un problema esclusivamente tra te e la tua banca e non può essere imputato all'acquirente.
per altro... se la tua banca si piglia 5 giorni di valuta per un circolare... CAMBIA BANCA!

Suggerimemti uno peggio dell'altro.

no dovevi farlo prima. adesso se vuoi restare devi accettare le loro condizioni

Il venditore concede.

Senza dover accettare alcuna condizione ritorsiva e ricattatoria.

Fino a quando non avviene il contratto definitivo, ovvero quello ad effetti reali, ogni promessa, scritta, trascritta, autenticata e registrata, puo' essere disattesa.

I termini non sono perentori, quindi quando e se l'acquirente si decide ad adempiere al contratto, il venditore concedera' in vendita.

Diversamente invochera' la risoluzione del contratto.

Non riesco a trovare una legge che mi aiuti in questo passaggio.

La legge sulla concorrenza stabilisce che, al momento dell’acquisto della casa, tutte le somme corrisposte dall’acquirente al venditore o a titolo di pagamento delle imposte, debbano confluire su un conto “dedicato” del notaio. Non quindi il conto personale o quello dello studio, ma uno appositamente destinato a incamerare detti importi ed evitare così la confusione con i guadagni personali. I principi fissati dalla normativa sono i seguenti:

  • il notaio deve avere un conto corrente dedicato sul quale far confluire il denaro ricevuto dai clienti per il pagamento delle imposte dovute per l’acquisto di casa o altri immobili. Al notaio viene fatto divieto di lucrare sugli interessi che quel conto corrente nel frattempo produce. Il notaio inoltre non può utilizzare tali importi per fini differenti se non per il versamento delle tasse;
  • sul predetto conto corrente devono affluire anche tutte le somme che il notaio sia incaricato di custodire;
  • se il notaio è debitore di qualcuno, i relativi creditori non possono pignorare i soldi depositati su tale conto corrente;
  • se il notaio muore tali soldi non vanno a finire ai suoi eredi;
  • se il notaio è sposato tali soldi non entrano nel regime di comunione dei beni con il coniuge;
  • il notaio non può rifiutarsi di custodire e tenere in deposito il saldo del prezzo che l’acquirente deve corrispondere al venditore fino a quando non sia eseguita la formalità della trascrizione della vendita immobiliare: è solo da questo momento, infatti, che il compratore acquisisce la definitiva certezza che l’acquisto si è perfezionato senza problemi e, quindi, che sul bene venduto non vi sono pesi come ipoteche giudiziali, sequestri, pignoramenti, domande giudiziali, ecc.;
  • le parti possono affidare al notaio il deposito delle somme necessarie a estinguere eventuali passività gravanti sul venditore. Si pensi al tipico caso della vendita di una casa acquistata con un mutuo ancora in corso di ammortamento: l’acquirente versa l’intero corrispettivo dimodoché una parte di questo venga girato alla banca per l’estinzione del debito e la cancellazione dell’ipoteca.
La normativa ha effetto «retroattivo» e si applica anche ai compromessi stipulati prima del 29 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza.

Secondo i primi pareri, inoltre, il venditore non potrà includere, nel compromesso, una clausola con cui impone il versamento del prezzo sul proprio conto corrente piuttosto che su quello del notaio. Sembra infatti che tale previsione normativa non possa essere derogata dalle parti in quanto di tratta di una disposizione dettata in ossequi al cosiddetto «ordine pubblico di protezione», finalizzata cioè a tutelare il contraente più debole (il compratore).
 
Ultima modifica di un moderatore:

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto