La prescrizione, nel linguaggio giuridico,è l'estinzione di un diritto nel caso che il titolare non lo eserciti per il termine determinato dalla legge.
Nel caso dell’agente immobiliare , se ha diritto alla provvigione,il termine è di un anno.
Si può discutere se il mediatore abbia sempre diritto alla provvigione, qualora le parti messe in contatto da lui concludano un contratto dopo un certo lasso di tempo e a condizioni diverse da quelle proposte (e non esiste risposta univoca, perché ogni situazione va valutata singolarmente dal giudice in caso di controversia).
Ma se ha diritto alla provvigione la prescrizione è annuale, e in caso di frode (cioè di contratto stipulato di nascosto ), la prescrizione parte dal rogito, anzi, dalla sua trascrizione .
Quindi non ci sono due diverse prescrizioni per “eventi giuridici diversi” perché il diritto (alla provvigione) o ce l’hai o non ce l’hai.
Se ce l’hai la prescrizione è di un anno.
Se non ce l’hai non si è prescritto niente, perché non si prescrive un diritto che non hai.
Al massimo puoi dire che, a causa del tempo passato, non hai maturato nessun diritto.
Ripeto che le sentenze da te citate niente hanno a che vedere con gli agenti immobiliari nei loro rapporti con acquirenti e venditori, e non esiste una prescrizione “variabile”.