osammot

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Agente Immobiliare
Qualcuno mi indica per cortesia un riferimento legislativo per un contratto promiscuo?

La locazione ad uso promiscuo non è espressamente disciplinata dalle leggi in vigore per cui, al fine di individurae la disciplina giuridica applicabile va adottato il criterio della prevalenza della destinazione d'uso dell'immobile.
E' pur vero che, nel momento in cui è risaputo prima della stipulazione del contratto quale sarà l'uso prevalente ci si deve adeguare prevedendo una durata di 4+4(L.431/98), se per abitazione, e di 6+6(L.392/78), se diversa dall'abitazione.
 

Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
ciao a tutti
ho affittato un immobile a destinazione d'uso ufficio con regolare contratto 6+6, se il conduttore invece di utilizzarlo come ufficio lo utilizza come abitazione a che probelmi può andare incontro il locatore?
Riporto l'argomento ma ho già letto tutti gli interventi sino ad oggi.
Nicola, ma nel contratto avrai anche scritto che è l'immobile è affittato ad uso ufficio ed è vietato al conduttore il cambio della destinazione.
Che fai lo autorizzi tu o si auto autorizza da solo?
Se l'immobile è un A/10 nonlo puoi affittare come civile abitazione e viceversa.
Se prima era tollerato dal 1° luglio non più.
Ti allego qualcosa nel merito.
Leggetela e poi ne possiamo anche parlare.
E non dite che "così fan tutti....................ed allora anche io lo faccio in barba alle leggi"
 

Allegati

  • TRASFERIMENTO IMMOBILI E LOCAZIONI - NOVITA'.doc
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Limpida

Membro Senior
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:stretta_di_mano:

Aggiunto dopo 15 minuti :

La locazione ad uso promiscuo non è espressamente disciplinata dalle leggi in vigore per cui, al fine di individurae la disciplina giuridica applicabile va adottato il criterio della prevalenza della destinazione d'uso dell'immobile.
E' pur vero che, nel momento in cui è risaputo prima della stipulazione del contratto quale sarà l'uso prevalente ci si deve adeguare prevedendo una durata di 4+4(L.431/98), se per abitazione, e di 6+6(L.392/78), se diversa dall'abitazione.
Da ciò ne deduco che non esiste il contratto promiscuo;)
 

Letizia Arcudi

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
ESEMPIO COPIATO DA TUTELATI SITO INTERNET

Con il termine locazioni ad uso promiscuo si intendono quelle locazioni di unità immobiliari di abitazione per una parte della quale è concessa, dal locatore, una destinazione diversa (ad es. ufficio, laboratorio, magazzino). O vicerversa, cioè locazione commerciale, per la quale è prevista una parte adibita a locazione abitativa.
Queste ipotesi non sono espressamente disciplinati dalle leggi in vigore (392/78 - locazioni diverse da abitazione e/o 431/98 - locazioni ad uso abitazione). Al fine di individuare la disciplina giuridica applicabile, va adottato il criterio della prevalenza della destinazione d'uso.
Possono essere stipulati due contratti con due destinazioni d'uso diverse oppure un unico contratto (unico canone e unica durata).
Se si opta per un unico contratto si dovrà pattuire una durata (ad es. 4 + 4 anni anzichè di 6 + 6 anni) qualora risultasse prevalente la destinazione d'uso abitativa rispetto a qualla commerciale.
Perchè il contratto di locazione sia ad uso promiscuo (abitativo prevalente su commerciale) è sufficiente inserire, nel contratto a canale libero, la seguente clausola:
<< l'immobile è locato ad uso abitazione, restando per altro consentito al conduttore di svolgere nell'immobile l'attività del tutto secondaria, causale o accessoria di ... >>
Viceversa se è prevalente la destinazione d'uso commerciale si applica la legge 392/78 e il contratto ad uso commerciale.


Saluti
Letizia Arcudi
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
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Queste ipotesi non sono espressamente disciplinati dalle leggi in vigore (392/78 - locazioni diverse da abitazione e/o 431/98 - locazioni ad uso abitazione)

E infatti non esistono.... e non sono mai esistiti. Il legislatore dava la possibilità di dormire in un immobile adibito, censito ed utilizzato prevalentemente come ufficio oppure di utilizzare una piccola parte di un'abitazione come ufficio (personale) ma pur sempre si parla di un immobile adibito, censito ed utilizzato prevalentementre come abitazione. L'errore comune si fa spesso quando si parla di uso promiscuo (che già di per sè è una castroneria) per giustificare l'abitazione come uso ufficio e viceversa. Nel caso posto dall'utente l'uso promiscuo non c'entra niente.
Comunque a tagliare la testa al toro, come indicato da antonello, ci ha pensato il DL 78/2010:
Con decorrenza dal 1° luglio è previsto che nella richiesta di registrazione dei contratti di locazione debbano essere citati i dati catastali, diversamente sarà erogata una sanzione - di elementare e documentale accertamento - dal 120% al 240% dell'imposta di registro. Questa norma renderà impossibile registrare contratti relativi ad immobili non censiti e non consentirà di locare come uffici unità immobiliari accatastate come abitazioni e viceversa.
 

Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
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ESEMPIO COPIATO DA TUTELATI SITO INTERNET

Con il termine locazioni ad uso promiscuo si intendono quelle locazioni di unità immobiliari di abitazione per una parte della quale è concessa, dal locatore, una destinazione diversa (ad es. ufficio, laboratorio, magazzino). O vicerversa, cioè locazione commerciale, per la quale è prevista una parte adibita a locazione abitativa.
Queste ipotesi non sono espressamente disciplinati dalle leggi in vigore (392/78 - locazioni diverse da abitazione e/o 431/98 - locazioni ad uso abitazione). Al fine di individuare la disciplina giuridica applicabile, va adottato il criterio della prevalenza della destinazione d'uso.
Possono essere stipulati due contratti con due destinazioni d'uso diverse oppure un unico contratto (unico canone e unica durata).
Se si opta per un unico contratto si dovrà pattuire una durata (ad es. 4 + 4 anni anzichè di 6 + 6 anni) qualora risultasse prevalente la destinazione d'uso abitativa rispetto a qualla commerciale.
Perchè il contratto di locazione sia ad uso promiscuo (abitativo prevalente su commerciale) è sufficiente inserire, nel contratto a canale libero, la seguente clausola:
<< l'immobile è locato ad uso abitazione, restando per altro consentito al conduttore di svolgere nell'immobile l'attività del tutto secondaria, causale o accessoria di ... >>
Viceversa se è prevalente la destinazione d'uso commerciale si applica la legge 392/78 e il contratto ad uso commerciale.


Saluti
Letizia Arcudi
I tipi di contratto per le locazioni di immobili urbani:
- 4+4 - libero - per immobili ad uso civile abitazione (L. 431/1998);
- 3+2 - concordato - per immobili ad uso civile abitazione (L. 431/1998);
- max 18 mesi - transitorio - per immobili ad uso civile abitazione (L. 431/1998);
- max 36 mesi - studenti - per immobili ad uso civile abitazione (L. 431/1998);
- 6+6 - commerciale, industriale e artiginale - per immobili ad uso diverso a quello di abitazione (L. 392/1978);
- 9+9 - di interesse turistico - per immobili ad uso diverso da quello di abitazione (L. 392/1978).
Le leggi sopra indicate dichiarano nulle tutte le pattuizioni contrarie.
Tanto esposto chiedo:
- il promiscuo da quale legge è regolato?
- se questa legge esiste, da quando è entrata in vigore?
- il promiscuo è un combinato di articoli di legge?
- se si è possibile...........?
- tutelati sito internet è fonte ufficiale governativa?
- la disciplina giuridica da applicare al promiscuo che fa adottare il criterio della prevalenza della destinazione d'uso trae origine da....................?

Grazie per le risposte.
Antonello
 

Letizia Arcudi

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
è sufficiente inserire, nel contratto a canale libero, la seguente clausola:
<< l'immobile è locato ad uso abitazione, restando per altro consentito al conduttore di svolgere nell'immobile l'attività del tutto secondaria, causale o accessoria di ... >>

Nel sito non si intende che non è disciplinato dalla legge 431/98 e antecedenti legge 392/78
e quindi è chiaro che nessuna variazione è intesa contrattualmente.
ma intende
che nel canone libero è possibile inserire come altra pattuizione tra le parti
fermo restando l'accordo comune la frase sopradescritta.
Questo è quello che ho inteso dallo scritto.
Saluti
Letizia Arcudi
 

Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
è sufficiente inserire, nel contratto a canale libero, la seguente clausola:
<< l'immobile è locato ad uso abitazione, restando per altro consentito al conduttore di svolgere nell'immobile l'attività del tutto secondaria, causale o accessoria di ... >>

Nel sito non si intende che non è disciplinato dalla legge 431/98 e antecedenti legge 392/78
e quindi è chiaro che nessuna variazione è intesa contrattualmente.
ma intende
che nel canone libero è possibile inserire come altra pattuizione tra le parti
fermo restando l'accordo comune la frase sopradescritta.
Questo è quello che ho inteso dallo scritto.
Saluti
Letizia Arcudi
Se permetti, confermo i dubbi.
 

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