akaihp

Membro Attivo
Professionista
certo che l'abuso rimane ma il quesito era se potevano entrare
all'interno è la risposta è
no se dopo i 180 giorni dalla fine lavori
oppure atto notarile
Saluti

cita le fonti prego.
d
se serve per accertare l'ipotesi di reato con un mandato i vigili possono entrare.

ricordiamo che l'abuso edilizio è reato. ci sono pene fino a due anni se non ricordo male il DPR380.
oltre alle sanzioni pecuniarie.

il fatto poi che sia improbabile che qualcuno voglia controllare è un altro.

Oltre a quanto affermato da Roberto.spalti, marco giovannelli, andrea boschini e gli altri sulla stessa linea (i cui commenti condivido in pieno) voglio segnalare anche i problemi relativi alla rivendibilità e modifica dell'immobile.

In caso di rivendita di immobile con parti abusive si rischia la nullità dell'atto, si è costretti a dichiarare il falso in atto pubblico.
Nel caso in cui si vogliano svolgere dei lavori con difficoltà si troverà un professionista disposto a dichiarare a sua volta il falso, rischiare una denuncia penale e la sospensione o radiazione dall'albo. E lo stesso vale per una impresa.
Si entra in un circolo vizioso per cui i professionisti o le imprese che vorranno lavorare rischiando molto o si faranno pagare per il rischio che corrono o saranno poco seri (o tutti e due).

Nelle diverse consulenze che faccio sconsiglio sempre gli acquirenti dal comprare abusi e comunque li metto sempre in guardia. Non posso impedire loro di sbagliare ma devono sapere ciò che fanno e ciò che rischiano.

Purtroppo l'Italia non è paese nel quale la legalità paga e spesso chi rispetta la legge fa la figura del fesso ma io preferisco andare a dormire tranquillo. Al furbo può capitare un intoppo, al fesso no.
 

manuelaio64

Nuovo Iscritto
Letizia non so da dove tu tragga qta notizia dei 180 giorni ma ti assicuro che non è veritiera. Non sono previsti limiti temporali nè dal Codice Penale nè dalla normativa vigente in materia di edilizia; i controlli ,per qualsiasi motivo, possono essere effettuati dagli organi di polizia giudiziaria (polizia municipale, polizia di stato, carabinieri, Guardia di finanza, Forestale ecc) senza "scadenze". Ripeto, cerchiamo di dare corrette informazioni ...ciao, Manuela.

Aggiunto dopo 7 minuti :

Federico grazie della magnifica esauriente spiegazione che spero possa chiarire le idee a tutti, sei stato professionale e preciso e qto, spero, aiuti a non credere a leggende metropolitane quali qlla dei 180 giorni o altro che ho letto....Solo un'ultima precisazione: qualsiasi organo di polizia giudiziaria può effettuare un controllo edilizio, non serve il "mandato". semmai se il proprietario si rifiuta di favorire l'accesso (compiendo una seconda violazione al CP) si effettua un "accesso forzoso" autorizzato dal magistrato. ....Io dico che fai bene a rendere ben coscienti i tuoi clienti di ciò che stanno acquistando e a metterli in guardia ....Grazie, Manuela.
 

andrea boschini

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
certo che l'abuso rimane ma il quesito era se potevano entrare
all'interno è la risposta è
no se dopo i 180 giorni dalla fine lavori
oppure atto notarile
Saluti

il problema e' che prima o poi la cosa verra' fuori ( anche se ti barrichi in casa ) ...e con le nuove normative ricordati che devi dichiarare la conformita' delle schede che firmi
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Ok, tutto questo è pacifico.

E cosa facciamo con le centinaia di migliaia di case (forse milioni) dove ci sono un sottotetto o una taverna, regolarmente concessionati ?
Facciamo finta che non ci siano ?

Sanatorie, allo stato attuale, non sono possibili, spesso per via dell'altezza, o per la cubatura: o si cambiano i criteri con cui i comuni concedono di costruire superfici accessorie enormi, oppure, come al solito, facciamo finta di niente...

Secondo me, è giusto vendere le cose come concessionate, avvisando gli acquirenti degli eventuali rischi nell'utilizzo diverso di sottotetti e cantine diventate taverne.
Poi decidono loro cosa fare.

Voglio vedere cosa succederà quando milioni di case risulteranno abusive....:sorrisone: La guerra civile ???:shock:

Silvana
 

roberto.spalti

Membro Senior
Agente Immobiliare
E cosa facciamo con le centinaia di migliaia di case (forse milioni) dove ci sono un sottotetto o una taverna, regolarmente concessionati ?
Facciamo finta che non ci siano ?
Secondo me, è giusto vendere le cose come concessionate, avvisando gli acquirenti degli eventuali rischi nell'utilizzo diverso di sottotetti e cantine diventate taverne.
Poi decidono loro cosa fare.

Giusto Silvana

Dobbiamo vendere le case con le superfici regolarmente concessionate e quanto un costruttore predispone una camera in una lavanderia avvertire i clienti.
Noi abbiamo l'obbligo di informare, poi il cliente decide se acquistare o meno.
 

akaihp

Membro Attivo
Professionista
Ok, tutto questo è pacifico.

E cosa facciamo con le centinaia di migliaia di case (forse milioni) dove ci sono un sottotetto o una taverna, regolarmente concessionati ?
Facciamo finta che non ci siano ?

Sanatorie, allo stato attuale, non sono possibili, spesso per via dell'altezza, o per la cubatura: o si cambiano i criteri con cui i comuni concedono di costruire superfici accessorie enormi, oppure, come al solito, facciamo finta di niente...

Secondo me, è giusto vendere le cose come concessionate, avvisando gli acquirenti degli eventuali rischi nell'utilizzo diverso di sottotetti e cantine diventate taverne.
Poi decidono loro cosa fare.

Voglio vedere cosa succederà quando milioni di case risulteranno abusive....:sorrisone: La guerra civile ???:shock:

Silvana

è palese che questo è un problema endemico del nostro paese anche per le norme farraginose, contraddittorie e illogiche, per i controlli inesistenti, per la presenza dei "furbi".
l'agente immobiliare può solo in questi casi spiegare con dovizia di particolari (se adeguatamente preparato) a cosa si va incontro. In caso contrario potrebbe incorrere nel reato di truffa.

Purtroppo spesso gli agenti immobiliari non sono preparati, non conoscono le normative edilzie e si fidano di improbabili passaparola per l'interpretazione delle leggi.
In questo forum ho per la prima volta avuto modo di leggere dei commenti di AI preparati e seri, nella mia quotidiana esperienza sia privata (in quanto acquirente) sia professionale invece ho visto tutto il contrario.

Ben venga quindi questo forum se serve a rendere edotti gli AI delle basilari norme, ma spero che capiscano che devono anche studiare un po' di più.

Spero anche che i potenziali acquirenti si rendano conto bene di ciò che comprano e quindi diano alle superfici accessorie il giusto valore innescando un circolo virtuoso che può solo portare benefici a tutti.
 

Letizia Arcudi

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
Ciao

per intenderci sui 180 giorni per l'accesso in una dimora privata
con oppure senza abusi edilizi che non danneggino i terzi e sottoposti
ad sanzioni amministrative questo era l'inteso.

Il soggetto ha il dovere qualora sanabili di provvedere all'illecito ammininistrativo
sanando quanto acquistato accertandosi prima della possibilità

L'agente ha il dovere di doverlo informare e il soggetto ha diritto di scegliere
se mantenersi il sottotetto non abitabile
oppure sanarlo se possibile successivamente anche solo in parte

Ma la violazione di domicilio senza autorizzazione non può essere effettuata
senza autorizzazione
-------------------------------------------------------------------------------------
La Violazione di domicilio è il reato previsto dall'artt. 614 del codice penale, che punisce, a querela di parte, chiunque “si introduce o si trattiene nell’abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora o nella appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con l’inganno”.
La sanzione è della reclusione fino a tre anni, ma se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone, o se il colpevole è palesemente armato, la pena è da uno a cinque anni e si procede d’ufficio (cioè anche in mancanza di querela).
Tipicità
L'analisi del reato in questione presuppone preliminarmente la definizione di due dei suoi elementi tipici quali i concetti di privata dimora e di appartenenza, entrambi di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. La Corte di Cassazione, infatti, seguendo il dato testuale della norma, si è orientata nel non restringere il concetto di "privata dimora" a quello di abitazione, includendo nel primo tutti quei luoghi ove si svolge qualsivoglia attività inerente alla vita privata del soggetto che si debba esplicare al di fuori delle ingerenze altrui. In base a questo assunto costituiscono privata dimora (ma non abitazione) la camera di albergo, il circolo privato e gli studi professionali o gli uffici commerciali localizzati al di fuori dell'abitazione. Discussa è l'individuazione dello stabilimento industriale quale privata dimora: a fronte di un orientamento non univoco della Cassazione i giudici di merito tendono a escluderla. Per la realizzazione del fatto tipico deve sussistere come corollario l'attualità dell'uso di tutti i siti appena elencati così come dell'abitazione. La giurisprudenza penale, a differenza che quella civile, ha poi individuato nel concetto di appartenenze non solo le costruzioni accessorie all'abitazione o al luogo di privata dimora quale, ad esempio, il garage, ma tutti quei siti che ne migliorano l'uso e il godimento, quale, ad esempio, il giardino.
Il delitto di violazione di domicilio nella sua forma prevista dall'art. 614 C.p. è un reato comune, di danno e di evento. L'interesse giuridico tutelato è la libertà domestica e cioè il diritto del cittadino, sancito dalla Costituzione all'art. 14, di vivere liberamente della propria abitazione al riparo da ingerenze o intromissioni arbitrarie. A forma libera presuppone come condotta l'atto da parte del reo di introdursi o trattenersi nei luoghi indicati dalla fattispecie senza il consenso dell'utilizzatore: equiparata alla coscienza della manifestazione di dissenso è sia l'introduzione clandestina che quella con l'inganno.
Il reato è aggravato quando il fatto è commesso con violenza sulle cose o sulle persone o da soggetto palesemente armato. Forma particolare della violazione di domicilio, ma costituente una fattispecie a sé stante, è il reato di Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale, prevista dall'art. 615 C.p.
Elemento soggettivo
Elemento soggettivo del reato è il dolo generico consistente nella consapevolezza di introdursi o di trattenersi nell'abitazione altrui senza o contro il consenso del legittimato.
Aspetti processuali
In ambito familiare è opportuno rilevare che il diritto di esclusione sussiste in capo a tutti gli abitatori della dimora con la conseguenza che il dissenso dell'uno è in grado di neutralizzare il consenso dell'altro.
Qualora la violazione di domicilio è elemento costitutivo di altro reato è considerata assorbita da quest'ultimo.
 

manuelaio64

Nuovo Iscritto
illeciti amministrativi, doveri, diritti, e violazione di domicilio!!!!!hai le idee molto confuse ed ingarbugliate in merito a tutto. non posso stare a spiegarti, potrebbero farlo meglio di me esperti professionisti nel settore quali roberto spalti, federico ed altri di cui ho letto recensioni e risposte ben serie e documentate. l'altenativa sarebbe anche un bel corso sia in materie urbanstiche sia nel codice penale.....ciao.
PS.: parli addirittura di illeciti aministrativi! ma sai cosa sono e quanto sono differenti dai reati? in bocca al lupo.
 

leonard

Membro Senior
Agente Immobiliare
Professionista
Ciao

per intenderci sui 180 giorni per l'accesso in una dimora privata
con oppure senza abusi edilizi che non danneggino i terzi e sottoposti
ad sanzioni amministrative questo era l'inteso.

Il soggetto ha il dovere qualora sanabili di provvedere all'illecito ammininistrativo
sanando quanto acquistato accertandosi prima della possibilità


L'agente ha il dovere di doverlo informare e il soggetto ha diritto di scegliere
se mantenersi il sottotetto non abitabile
oppure sanarlo se possibile successivamente anche solo in parte

Ma la violazione di domicilio senza autorizzazione non può essere effettuata
senza autorizzazione
-------------------------------------------------------------------------------------
La Violazione di domicilio è il reato previsto dall'artt. 614 del codice penale, che punisce, a querela di parte, chiunque “si introduce o si trattiene nell’abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora o nella appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con l’inganno”.
La sanzione è della reclusione fino a tre anni, ma se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone, o se il colpevole è palesemente armato, la pena è da uno a cinque anni e si procede d’ufficio (cioè anche in mancanza di querela).
Tipicità
L'analisi del reato in questione presuppone preliminarmente la definizione di due dei suoi elementi tipici quali i concetti di privata dimora e di appartenenza, entrambi di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. La Corte di Cassazione, infatti, seguendo il dato testuale della norma, si è orientata nel non restringere il concetto di "privata dimora" a quello di abitazione, includendo nel primo tutti quei luoghi ove si svolge qualsivoglia attività inerente alla vita privata del soggetto che si debba esplicare al di fuori delle ingerenze altrui. In base a questo assunto costituiscono privata dimora (ma non abitazione) la camera di albergo, il circolo privato e gli studi professionali o gli uffici commerciali localizzati al di fuori dell'abitazione. Discussa è l'individuazione dello stabilimento industriale quale privata dimora: a fronte di un orientamento non univoco della Cassazione i giudici di merito tendono a escluderla. Per la realizzazione del fatto tipico deve sussistere come corollario l'attualità dell'uso di tutti i siti appena elencati così come dell'abitazione. La giurisprudenza penale, a differenza che quella civile, ha poi individuato nel concetto di appartenenze non solo le costruzioni accessorie all'abitazione o al luogo di privata dimora quale, ad esempio, il garage, ma tutti quei siti che ne migliorano l'uso e il godimento, quale, ad esempio, il giardino.
Il delitto di violazione di domicilio nella sua forma prevista dall'art. 614 C.p. è un reato comune, di danno e di evento. L'interesse giuridico tutelato è la libertà domestica e cioè il diritto del cittadino, sancito dalla Costituzione all'art. 14, di vivere liberamente della propria abitazione al riparo da ingerenze o intromissioni arbitrarie. A forma libera presuppone come condotta l'atto da parte del reo di introdursi o trattenersi nei luoghi indicati dalla fattispecie senza il consenso dell'utilizzatore: equiparata alla coscienza della manifestazione di dissenso è sia l'introduzione clandestina che quella con l'inganno.
Il reato è aggravato quando il fatto è commesso con violenza sulle cose o sulle persone o da soggetto palesemente armato. Forma particolare della violazione di domicilio, ma costituente una fattispecie a sé stante, è il reato di Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale, prevista dall'art. 615 C.p.
Elemento soggettivo
Elemento soggettivo del reato è il dolo generico consistente nella consapevolezza di introdursi o di trattenersi nell'abitazione altrui senza o contro il consenso del legittimato.
Aspetti processuali
In ambito familiare è opportuno rilevare che il diritto di esclusione sussiste in capo a tutti gli abitatori della dimora con la conseguenza che il dissenso dell'uno è in grado di neutralizzare il consenso dell'altro.
Qualora la violazione di domicilio è elemento costitutivo di altro reato è considerata assorbita da quest'ultimo.

...........i sottotetti ecc. non sono veri abusi come intesi dal sig. vigile , sono utilizzati in maniera impropria e pertanto "sanabili", preciso che se un vigile entra in casa senza esere autorizzato dal proprietario e senza un mandato rischia penalmente di suo e se non si è qualificato ben che gli vada si fà un bel volo dalle scale della mia proprietà male che gli vada assaggia la doppietta ben volenterosa di "esprimersi" con chi prepotentemente lede i miei sacrosanti diritti anche di dormire dove voglio.......:risata::risata::risata:
 

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