kolia cassin

Membro Attivo
Agente Immobiliare
E' uscita la sentenza di Cassazione originata dal contenzioso di Torino fra condominio e acquirente all'asta (dove al nuovo proprietario era stato dato torto ed accollate diverse annualità - ben oltre al biennio - di spese ordinarie e straordinarie di condominio) .
Non è uscita ancora la motivazione della sentenza (appena disponibile sono disponibile a fornirla). Il dispositivo è dunque il seguente:
Anche in presenza di regolamento di condominio trascritto (quindi facilmente conoscibile dagli acquirenti) che preveda l'assunzione delle spese condominiali (ordinarie e straordinarie) ultra biennali per i subentranti nuovi acquirenti, tale solidarietà non è dovuta.
Dunque la normativa ordinaria inerente la biennale limitata solidarietà del nuovo acquirente è fatta salva dalle eventuali diverse pattuizioni contenute nel regolamento di condominio.
 

Rudyaventador

Membro Attivo
Professionista
Non è detto.
Ne abbiamo discusso in altro 3d.

Bisogna verificare il regolamento condominiale perché vista la morosità che spesso affligge alcuni immobili... ci sono amministratori che a Milano sono riusciti ANCHE ad avere l'unanimità di 250 proprietari per una modifica contrattuale del regolamento di condominio.
Questo significa dover pagare tutto...

Ti riporto quanto indicato da @bit100 in quel 3d
"la regola condominiale é stata trascritta in conservatoria Al costo di euro 160 perchè doveva essere opponibile a terzi e non solo interna ai condomini."
primo non mi risulta che Art. 72 Disp. Att sia stato abrogato........."I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69 disp.att.c.c." , secondo il condominio si è costituito nella procedura esecutiva pertanto i crediti sono insinuati nella medesima pertanto come consueto vanno in bainco e ne sostengono la perdita.

Al riguardo c 'è anche da dire che anche per assurdo esista un ipotetica clusola del genere se non presente nell avviso di vendita , rendela medesima non applicabile all aggiudicatario, infine , l aggiudicatario non avra alcun obbligo di pagare eventuali ripartizioni condominiali della perdita e o spese legali legate alla procedura esecutiva dove il condominio ripeto andra in bianco che piu bianco non si puo, ma paghera le spese maturate nell esercizio in corso alla data del decreto di trasferimento e quello recedente . STOP Cosi come le spese straordinarie sono dovute in relazione alla fruizione .

Consiglio di essere molto cauti prima di intervenire sulle esecuzioni e tantomeno riportare "deroghe" a norme inderogabili , rischiando di dare informazioni totalmente errate
 

Miciogatto

Membro Senior
Privato Cittadino
Rudy, sono d'accordo con te su tutto e il discorso nasce da qualche creativo che a un certo punto si è adoperato con la trascrizione nei pubblici registri di un regolamento di condominio preventivamente riadattato con regole evidentemente contrarie alla legge.

Mi domando anche quanto il discorso che fai dell'avviso di vendita sia del tutto applicabile in quanto il regolamento condominiale, in questi casi, è pubblicamente conoscibile e quindi non puoi non sapere.

Tanto è che come racconta il nostro amico i primi due gradi di giudizio hanno visto soccombere il nuovo proprietario.

Non sono un giurista ma provo a immaginare le motivazioni della SC: sarà forse che le norme di attuazione cpc prevalgono su un semplice regolamento condominiale? E servivano 3 gradi di giudizio per appurarlo?
Domando per sapere non solo per fare simpatiche battute.
 

ludovica83

Membro Vintage
Privato Cittadino
Consiglio di essere molto cauti prima di intervenire sulle esecuzioni e tantomeno riportare "deroghe" a norme inderogabili , rischiando di dare informazioni totalmente errate
Mi spiace doverti correggere ancora ma se leggi i 3d che ho riportato...
sono IO CHE CHIEDO delucidazioni in merito... su come possa avvenire...
In quanto non mi risultava (ma perché grazie al cielo non ho a che fare con condomini morosi)...
3d in cui sono intervenuti sia tecnici che amministratori... i quali mi hanno informato sia della modalità che dei costi...

Ora se mi dici che mi son state raccontate "baggianate"... ne prendo atto...

Ricade, ricade...Io ne so qualcosa.
Immagino. Detto sinceramente mi sembrava una variazione giusta del regolamento da fare anche sui condomini dove non vi è morosità.
Dal mio punto di vista era un PLUS l'inserimento, perché non si va a pesare ulteriormente sulla collettività del condominio che già anticipa le spese per portare avanti il "carrozzone".
 
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Rudyaventador

Membro Attivo
Professionista
imi sono letto le sentenze relative ad amministratori "creativi" che col trucco di riportare a nuovo le morosità crecono di vi anticipero
Mi spiace doverti correggere ancora ma se leggi i 3d che ho riportato...
sono IO CHE CHIEDO delucidazioni in merito... su come possa avvenire...
In quanto non mi risultava (ma perché grazie al cielo non ho a che fare con condomini morosi)...
3d in cui sono intervenuti sia tecnici che amministratori... i quali mi hanno informato sia della modalità che dei costi...

Ora se mi dici che mi son state raccontate "baggianate"... ne prendo atto...


Immagino. Detto sinceramente mi sembrava una variazione giusta del regolamento da fare anche sui condomini dove non vi è morosità.
Dal mio punto di vista era un PLUS l'inserimento, perché non si va a pesare ulteriormente sulla collettività del condominio che già anticipa le spese per portare avanti il "carrozzone".

Dal punto di vista Giuridico il trucco del amministratore a riportare a nuovo le morosita per aggirare l inderogabilità delle norme , non aveva possibilita di successo presso la Cassazione , cosi come il regolamento condominiale contro una norma inderogabile , detto questo non ho detto che i 3d siano senza pregio , ma occorre fare attenzione quando alcune circostanze trovano accoglimento in giurisprudenza cosidetta "isolata" , poi è vero che hai espresso in modo dubitativo ma anche si prestava a mettere in dubbio una circostanza che in sede di esecuzioni si va a scontrare anche con la legge specifica e il concetto dell affidamento che tutela l aggiudicatario , che rende la materia ancora piu specifica
 

CheCasa!

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Una norma è inderogabile quando? Se firmo un contratto di locazione a canone libero 4+4 non significa che posso firmarne uno 6+6?

Certo perchè la norma è inderogabile nel momento in cui stabilsce una durata minima. Non posso stipulare quindi un contratto 3+3 a canone libero ma posso tranquillamente stipularne uno che abbia una scadenza maggiore...

Così la giurisprudenza si è posta una domanda corretta: i due anni devono essere intesi come il termine massimo contestabile dal condominio a vantaggio del nuovo acquirente o come il termine minimo a vantaggio del condominio da far valere nei confronti del nuovo acquirente.

Ritenendo di propendere per la seconda casistica... ovvero che il termine sia posto a vantaggio del condominio e non del nuovo proprietario, si è ritenuto corretto che l'allungamento di questo periodo, se reso conoscibile in quanto trascritto in conservatoria, risulti legittimo ed opponibile ai nuovi acquirenti.

Evidentemente dovremo aspettare le motivazioni della cassazione per comprendere bene quale sia stata l'impostazione dei giudici al riguardo od in che modo abbiano modificato la sentenza "opposta" espressa in precedenza in sede di appello.
 
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