gtgt

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ciao a tutti,

per l'acquisto di un immobile con consegna della chiavi dopo 1-2 mesi da parte del venditore (per sistemare l'appartamento in cui andrà a vivere) è possibile accordarsi in modo che le spese condominiali vengano pagate ancora dall'ex proprietario fino al giorno di consegna delle chiavi?
Oppure è una cosa troppo complicata per gli amministratori di condominio che devono ripartire le spese tra vecchio e nuovo proprietario?

Grazie mille
Gianni
 

roberto.spalti

Membro Senior
Agente Immobiliare
L'amministratore ripartirà le spese dal momento in cui gli verrà richiesto di farlo, quindi se c'è un accordo lui vi si atterrà.
inoltre sull'atto ci sarà scritto (più o meno) la proprietà passerà a far data da oggi e l'immissione in possesso avverrà entro e non oltre la data del ........; con l'immissione in possesso diritti ed oneri faranno capo a parte acquirente (e quindi anche gli oneri del condominio)
 

gtgt

Membro Attivo
Privato Cittadino
roberto.spalti ha scritto:
L'amministratore ripartirà le spese dal momento in cui gli verrà richiesto di farlo, quindi se c'è un accordo lui vi si atterrà.
inoltre sull'atto ci sarà scritto (più o meno) la proprietà passerà a far data da oggi e l'immissione in possesso avverrà entro e non oltre la data del ........; con l'immissione in possesso diritti ed oneri faranno capo a parte acquirente (e quindi anche gli oneri del condominio)

Grazie, Roberto.
Pensavo che l'amministratore dovesse attenersi strettamente alla data del rogito e che un'eventuale ripartizione delle spese tra vecchio e nuovo proprietario a una data diversa fosse un'eccezione a cui magari gli amministratori mal si adattassero.

La separazione tra passaggio di proprietà e immissione in possesso in questo caso è perfetta.

Ciao
Gianni
 
S

smoker

Ospite
Solitamente l' amministratore condominale richiede i contributi condominiali al proprietario come da delibera assembleare del bilancio preventivo e l' eventuale saldo dopo l' approvazione del bilancio consuntivo.
Quando all' amministratore viene comunicata la vendita inizierà a chiedere i contributi, come sopra descritti, al nuovo proprietario. Solitamente, come anche nel tuo caso, parte venditrice e parte acquirente si accordano su chi e da quando graverranno detti pagamenti. Gli accordi tra venditore ed acquirente sono irrilevanti e soprattutto non opponibili al condominio.
A mio modo di vedere l' amministratore di condominio non ha alcun obbligo di ripartizione tra acquirente e venditore delle spese condominiali, neppure in fase di redazione del bilancio consuntivo, per lui amministratore chi è proprietario paga, salvo il caso dell' ambulatorietà passiva che obbliga in solido il venditore e l' acquirente per le spese deliberate e non pagate per l' anno in corso e per il precedente.
Tutto ciò premesso tu e il vecchio proprietario potete con l' amministratore accordarvi di modo che vi agevoli nel vostro contratto, però se per esempio il tuo dante causa (venditore), dopo la vendita non pagherà più i contributi condominiali, l' amministratore chiederà a te il dinero. Quando tu gli farai presente che lui amministratore è a conoscenza della clausola del contratto di compravendita lui ti risponderà che la legge gli consente di chiedere a te il dinero.
Questo bel discorsetto per dirti che se dovessero insorgere problemi di pagamenti, possesso o non possesso, tu sei proprietario tu devi pagare. Se il venditore sparisse o dopo la vendita diventasse nullatenente pagheresti tu i contributi condominiali dell' anno in corso e se ce ne sono anche i "puffi" dell' anno precedente.
Gli interventi precedenti danno per scontato che il venditore adempia in pieno le sue obbligazioni.
Ciao non ho voluto "gufarti", ma esprimere la mia opinione cercando di aiutarti con maggiori nozioni per avere un quadro più completo dei complessi rapporti condominiali.

Smoker
 

marco79

Nuovo Iscritto
Non c'è nessuna problema a ripartire le spese condominiale dal momento della consegna delle chiavi e non al momento del rogito. Compratore e venditore sono liberi di concordare quello che ritengono più opportuno per loro.. ...
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
Non c'è nessuna problema a ripartire le spese condominiale dal momento della consegna delle chiavi e non al momento del rogito. Compratore e venditore sono liberi di concordare quello che ritengono più opportuno per loro.. ...

resta il fatto come ha detto smoker che l'amministratre può fare il d.i. solo al proprietario attuale
all'ex può fare solo una causa ordinarie, pertanto non la farà mai

al rogito un quota pari alle spese condominiali preventivate arrotondate per eccesso, trattienila, lasciandola al notaio, in attesa di ricevere dichiarazione dell'amministratore che tutto è stato pagato (ovviamente sulla base del preventivo ...)

Art. 63 dacc
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore puo' ottenere decreto d' ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. (624 c.p.c.)
Chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato, solidalmente (art.1292 c.c.) con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
In caso di mora (art. 1219 c.c.) nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, I' amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene I' autorizzazione, può sospendere al condominio moroso I' utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato
 

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