topcasa

Membro Storico
La legge che introduce la conformità urbanistica c'è ed è la legge 47/85e sue successive modifiche,integrazioni adesso abrogata e recepita dal d.p.r. 380/01.

La legge che introduce la conformita catastale è la 122/2010, legge di conversione del decreto 78/2010 si limita oltretutto alla citazione solo degli estremi identificativi dell'unità immobiliare urbana e degli estremi del deposito della planimetria al catasto demandando la conformità catastale agli intervenuti (acquirente e venditore), in alternativa la dichiarazione di conformità catastale delle parti viene sostituita da un'attestazione di conformità (che si tratta sempre di solo quella catastale e non urbanistica) ad un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

Da queste due leggi un notaio avendo gli estremi e la dichiarazione del venditore di conformita urbanistica a quanto prodotto e la dichiarazione delle parti (acquirente/vendtore) e/o conformità catastale del tecnico abilitato, e la verifica da parte del notaio tre estremi catastali e registri imobiliari rogita senza problemi.

Quindi acquirente e venditore se daccordo possono compravendere immobili anche con abusi, oppure venditore consapevole dell'abuso commesso e venditore ignaro se dichiarano quanto sopra possono vendere immobili con abusi.

Consiglo per gli acquirenti ed anche per i vendtori per non avere problemi in futuro di farsi assistere da tecnici che verifichino la corrispondenza tra planimetria del progetto e quella del catasto e conformità di queste due con lo stato di fatto.
Mi spiace ma il codice deontoligìco dei Notai lo vieta, poi ogni Notaio in questa Repubblica diventa un'altra piccola Repubblica e in qualche posto una Contea o un Ducato o Granducato

Mi spiace ma il codice deontoligìco dei Notai lo vieta, poi ogni Notaio in questa Repubblica diventa un'altra piccola Repubblica e in qualche posto una Contea o un Ducato o Granducato
scusa Umberto Granducato, non mi riferisco assolutamente a te.

scusa Umberto Granducato, non mi riferisco assolutamente a te.
Ecco il codice deontologico, ne esiste anche uno europeo
Sezione I

della illecita concorrenza

Ecco la perte che ci interessa del codice deontologico, ne esiste anche uno europeo
Sezione I

della illecita concorrenza

La legge che introduce la conformità urbanistica c'è ed è la legge 47/85e sue successive modifiche,integrazioni adesso abrogata e recepita dal d.p.r. 380/01.

La legge che introduce la conformita catastale è la 122/2010, legge di conversione del decreto 78/2010 si limita oltretutto alla citazione solo degli estremi identificativi dell'unità immobiliare urbana e degli estremi del deposito della planimetria al catasto demandando la conformità catastale agli intervenuti (acquirente e venditore), in alternativa la dichiarazione di conformità catastale delle parti viene sostituita da un'attestazione di conformità (che si tratta sempre di solo quella catastale e non urbanistica) ad un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

Da queste due leggi un notaio avendo gli estremi e la dichiarazione del venditore di conformita urbanistica a quanto prodotto e la dichiarazione delle parti (acquirente/vendtore) e/o conformità catastale del tecnico abilitato, e la verifica da parte del notaio tre estremi catastali e registri imobiliari rogita senza problemi.

Quindi acquirente e venditore se daccordo possono compravendere immobili anche con abusi, oppure venditore consapevole dell'abuso commesso e venditore ignaro se dichiarano quanto sopra possono vendere immobili con abusi.

Consiglo per gli acquirenti ed anche per i vendtori per non avere problemi in futuro di farsi assistere da tecnici che verifichino la corrispondenza tra planimetria del progetto e quella del catasto e conformità di queste due con lo stato di fatto.
ecco ilcod deontologico che interessa
della concorrenza

Sezione I

della illecita concorrenza
 

Allegati

  • notaio.pdf
    246,6 KB · Visite: 52

SALVES

Membro Senior
Professionista
ecco ilcod deontologico che interessa della concorrenza Sezione I della illecita concorrenza

Mi indichi sotto quale voce o se è menzionato dove il notaio è obbligato dopo l'autodichiarazione che certifica che quanto in compravendita è conforme al progetto di concessione ecc ecc n.... del ......... ed a verificare che il progetto depositato al comune è conforme alla planimetria catatale ed allo stato di fatto e che le tre cose siano uguali?

A tal proposito ti invito a visionare questa sentenza n. 11628 del 26 marzo 2012 con la quale la Cassazione ha condiviso quell’orientamento interpretativo secondo cui non sussiste alcun obbligo giuridico a carico del pubblico ufficiale rogante di verificare la corrispondenza al vero di quanto dichiarato dal venditore in ordine alla conformità del bene compravenduto agli strumenti urbanistici.

Che poi il notaio più puntiglioso lo faccia ben venga ma non è un obbligo e neanche concorrenza.
 

topcasa

Membro Storico
Mi indichi sotto quale voce o se è menzionato dove il notaio è obbligato dopo l'autodichiarazione che certifica che quanto in compravendita è conforme al progetto di concessione ecc ecc n.... del ......... ed a verificare che il progetto depositato al comune è conforme alla planimetria catatale ed allo stato di fatto e che le tre cose siano uguali?

A tal proposito ti invito a visionare questa sentenza n. 11628 del 26 marzo 2012 con la quale la Cassazione ha condiviso quell’orientamento interpretativo secondo cui non sussiste alcun obbligo giuridico a carico del pubblico ufficiale rogante di verificare la corrispondenza al vero di quanto dichiarato dal venditore in ordine alla conformità del bene compravenduto agli strumenti urbanistici.

Che poi il notaio più puntiglioso lo faccia ben venga ma non è un obbligo e neanche concorrenza.
ultima parte.

della concorrenza


Sezione I

della illecita concorrenza

rinuncia a richiedere la documentazione dovuta per legge o

comunemente ritenuta necessaria (ad es. catastale, urbanistica) per

il compiuto ricevimento dell'atto

ultima parte.

della concorrenza


Sezione I

della illecita concorrenza

rinuncia a richiedere la documentazione dovuta per legge o

comunemente ritenuta necessaria (ad es. catastale, urbanistica) per

il compiuto ricevimento dell'atto
nel senso di omissis
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
Continuo a non trovarlo del file pdf leggo solo argomentazioni di obblighi di registrazione e tenuta e conservazione di questi non dell'illecita concorrenza, comunque un notaio che ha acquisito gli estremi della licenza, concessione o permesso di costruzione e fatto dichiarare la conformità al venditore è escluso da altri obblighi così come anche sancito dai giudici di cassazione nella sentenza suggerita, che in ogni caso si rifa alle direttive delle norme in vigore.
 

topcasa

Membro Storico
Continuo a non trovarlo del file pdf leggo solo argomentazioni di obblighi di registrazione e tenuta e conservazione di questi non dell'illecita concorrenza, comunque un notaio che ha acquisito gli estremi della licenza, concessione o permesso di costruzione e fatto dichiarare la conformità al venditore è escluso da altri obblighi così come anche sancito dai giudici di cassazione nella sentenza suggerita, che in ogni caso si rifa alle direttive delle norme in vigore.
rinuncia a richiedere la documentazione dovuta per legge o

comunemente ritenuta necessaria (ad es. catastale, urbanistica) per

il compiuto ricevimento dell'atto Ne consegue che ogni notaio deve verificare le congruenze non semplicemente trascriverle o fare finta di prenderle per buone.

Prova a chiederlo al tuo Notaio di fiducia e vedrai che te ne darà conferma.
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
il compiuto ricevimento dell'atto Ne consegue che ogni notaio deve verificare le congruenze non semplicemente trascriverle o fare finta di prenderle per buone.

esatto ma un notaio fa le visure al comune della veridicità dell'esistenza della licenza concessione o permesso di costruzione, non visiona i documenti grafici anche perchè molti non ne capiscono nulla, solo quando è più pignolo incarica un tecnico a far cio, quindi gli basta verificare dell'esistenza e corrispondenza degli estremi di ubicazione dell'immobile citato in licenza ecc ecc con quanto trascritto nel rogito di provenienza e visure conformi all'attuale proprietario venditore e conformità catastale (questo da luglio 2010 prima neanche questo solo conformita identificativi catastali nel rogito di provenienza con visura) per rogitare, visto che le leggi non lo ritengono responsabile della mancata verifica grafica e ne lo obbligano a farlo, è questo che voglio far capire.
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
Prova a chiederlo al tuo Notaio di fiducia e vedrai che te ne darà conferma.

Mentre davo risposta ho letto quast'altra tua domanda e ti dico che almeno nella zona dove risiedo l'importante che i notai non sono coinvolti personalmente cosi come citato in quella sentenza indicata che ti dicono per me il bene è commerciabile, per questo ho pure sempre detto che un notaio più puntiglioso verifica i grafici e se il tecnico suo di fiducia gli dice che che un'abuso sanabile o meno o non rogita oppure avvisa le parti e li rende edotti che il bene è commerciabile ma ad una pù accurata indaggine ha quelle anomalie.
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
La legge che introduce la conformità urbanistica c'è ed è la legge 47/85e sue successive modifiche,integrazioni adesso abrogata e recepita dal d.p.r. 380/01.

La legge che introduce la conformita catastale è la 122/2010, legge di conversione del decreto 78/2010 si limita oltretutto alla citazione solo degli estremi identificativi dell'unità immobiliare urbana e degli estremi del deposito della planimetria al catasto demandando la conformità catastale agli intervenuti (acquirente e venditore), in alternativa la dichiarazione di conformità catastale delle parti viene sostituita da un'attestazione di conformità (che si tratta sempre di solo quella catastale e non urbanistica) ad un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

Da queste due leggi un notaio avendo gli estremi e la dichiarazione del venditore di conformita urbanistica a quanto prodotto e la dichiarazione delle parti (acquirente/vendtore) e/o conformità catastale del tecnico abilitato, e la verifica da parte del notaio tre estremi catastali e registri imobiliari rogita senza problemi.

Quindi acquirente e venditore se daccordo possono compravendere immobili anche con abusi, oppure venditore consapevole dell'abuso commesso e venditore ignaro se dichiarano quanto sopra possono vendere immobili con abusi.

Consiglo per gli acquirenti ed anche per i vendtori per non avere problemi in futuro di farsi assistere da tecnici che verifichino la corrispondenza tra planimetria del progetto e quella del catasto e conformità di queste due con lo stato di fatto.

No la legge non c'è.
L utente chiede se esiste una legge che obblighi legalmente la produzione di un certificato di conformità urbanistica e quella legge non c'ė. Come ti ripeto in diverse regioni non sanno nemmeno cosa sia, in Liguria (ad esempio) non la richiedono. In Toscana e a Parma (da oltre 10 anni) ė indispensabile x il rogito, ma non ė una legge, ė una disposizione del Notariato.
Ciò non toglie che un acquirente possa fare la certificazione x suo conto (ahimè a sue spese)
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto