piripipi80

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
Come da richiesta, in un comune di 70mila abitanti nelle vicinanze di Salerno, è possibile fare un contratto 3+2?
Per il canone della locazione c'è un calcolo da fare in base a qualche tabella o basta che sia un pò inferiore ai prezzi di mercato?

ho appena letto, tra l'altro, che il mio comune è incluso nell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa, quindi questo tipo di contratto si può sicuramente stipulare.

Quello che non riesco a capire è se c'è un tetto al prezzo della locazione o c'è un calcolo da fare o nulla di tutto questo.
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Come non la trovi?:occhi_al_cielo:
E questa cos'é?;)
ACCORDO PER LA CITTÀ' DI SALERNO

SOTTOSCRITTO TRA SICET, SUNIA, UNIAT,E ASPPI, APE, UPPI, APPC


Ai sensi dell’art. 2, comma 3, Legge 9.12.98 n. 431 e del Decreto Ministeriale 5.3.99 n. 67
Tra:
1) il Sunia (Sindacato Nazionale Inquilini ed Assegnatari) Federazione Provinciale di Salerno, con sede in Salerno, alla via Fieravecchia n. 40, in persona del Segretario Provinciale, Sig. Liborio De Simnone, nato a Pellezzano il 24.05.1960; il Sicet (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) della Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla Via Cantarella n. 6, in persona del Segretario Provinciale, Sig. Francesco Fiocco, nato a Cetara il 22.06.1943; e l’Uniat (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio) Federazione della Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla via De Luca n. 6, in persona del Segretario Provinciale Sig. Carmine Mignone nato il 13.05.1949, da una parte, e
2) l’APE Salerno (Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Salerno – Confedilizia) con sede in Salerno piazza della Concordia, 38, in persona del Presidente avv. Bruno Amendola, nato a Salerno il 5.4.1954; l’Asppi (Associazione Piccoli Proprietari Immobiliari) con sede in Salerno, alla Via G. Lanzalone, 64, in persona del Presidente Avv. Graziella Guida, nata a Caracas (Venenzuela) il 24.1.1953; l’UPPI (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari) con sede in Salerno alla Via Trav. Giuseppe Verdi, 10, in persona del presidente Avv. Nicola Lomonaco, nato a Colobraro (MT) l’11.7.1947; L’APPC (Associazione Piccoli Proprietari Case) con sede in Salerno, Via Diaz 69, in persona del Presidente Avv. Carmine Napoli, nato a Mercato S.Severino l’11.7.1949, dall’altra.
Si conviene e si stipula
Il seguente Accordo Territoriale:
CONTRATTI DI LOCAZIONE AGEVOLATI
(Art. 2, comma 3, legge 9.12.98, n. 431 e art. 1 D.M. 5.3.99)
Art. 1
L’ambito di applicazione del presente Accordo Territoriale, per i contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Salerno
Art. 2
Il territorio comunale, ai fini della determinazione del valore dei canoni di locazione per i contratti stipulati ai sensi delle norme richiamate in epigrafe, è diviso – acquisitesi anche le informazioni concernenti le delimitazioni delle microzone catastali – in undici aree omogenee (oltre quattro subzone di particolare pregio, ed una di particolare degrado) come indicate nella scheda di individuazione delle aree omogenee e valori minimi e massimi facente parte dell’allegato A) che, costituito da detta scheda di individuazione, dalla planimetria aerofotogrammetrica del Comune di Salerno scala 1:10.000 (piantina n. 1) e dalla piantina di rappresentazione dell’area di particolare degrado sub 1 (piantina n. 2), costituisce parte integrante del presente Accordo.
Agli immobili compresi nella zona di particolare degrado nei quali sono stati realizzati interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, restauro conservativo, e comunque a quelli di costruzione non anteriore al 1960, si applicheranno i canoni previsti per l’area omogenea n. 1.
Art. 3
I valori di riferimento, minimo e massimo dei canoni di locazione, per le aree omogenee – come individuate all’art. 2, Allegato A) – in cui è diviso il territorio amministrativo del Comune di Salerno, sono definiti nelle misure riportate nella scheda facente parte dell’Allegato A) ed espressi in £/mq. Annue.
Art. 4
Per la determinazione del valore effettivo del canone di locazione sono definite quattro fasce di oscillazione dei canoni e sono fissati gli elementi oggettivi caratterizzanti ogni singola fascia, come indicati nell’Allegato B), parte prima.
Le parti contrattuali, individuata l’area urbana omogenea in cui è ubicato l’immobile oggetto del rapporto locativo e, in base agli elementi di caratterizzazione, la fascia di oscillazione in cui questo si colloca, concorderanno il canone, tra il valore minimo ed il valore massimo attribuiti alla fascia di competenza, con riferimento allo stato di conservazione dell’unità immobiliare edel fabbricato in cui essa è compresa, e alla superficie utile calcolata secondo i criteri indicati nell’Allegato B), parte seconda.
Art. 5
Ai fini della previsione di cui al punto 5 dell’art. 1 del D.M. 5.3.99 n. 67, per i contratti stipulati con Compagnie Assicurative, Enti privatizzati, il canone, definito con le modalità di cui agli artt. 2, 3 e 4, ed agli Allegati A) e B) del presente Accordo Territoriale, potrà essere ridotto, d’intesa tra le parti sottoscrittrici dell’accordo integrativo, fino ad un massimo del 15% del valore concordato.
Art. 6
Il “contratto tipo locale” (Allegato C) – da utilizzarsi necessariamente per la istituzione dei rapporti locativi in epigrafe – è definito sulla base del modello allegato al D.M. 5.3.99 n. 67, con l’inserimento della seguente clausola:
”Ciascuna parte potrà adire, per ogni controversia che dovesse sorgere in merito all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all’esatta applicazione del presente Accordo Territoriale anche a riguardo del canone, una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale composta da tre componenti, due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie del presente Accordo Territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore, ed un terzo, che svolgerà eventualmente funzioni di presidente, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo. In caso di variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire una commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale o fino a nuova variazione”.

CONTRATTI DI LOCAZIONE TRANSITORI ORDINARI
(Art. 5, comma 1°, legge n. 431/98 ed art. 2 D.M. 5.3.99 n. 67)
Art. 7
L’ambito di applicazione del presente Accordo Territoriale, per i contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Salerno.
Art. 8
Con riferimento all’art. 2, comma 4°, D.M. 5.3.99 n. 67, il canone dei contratti di locazione “transitori ordinari” sarà concordato dai contraenti nell’ambito dei valori e dei criteri stabiliti dagli artt. 2, 3 e 4 e dagli Allegati A) e B) del presente Accordo Territoriale.
Art. 9
La transitorietà del contratto di locazione è giustificata:
a) per il locatore
1) se persona fisica, dall’esigenza di destinare l’immobile ad uso abitativo, proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli per uno dei seguenti motivi:
- trasferimento;
- rilascio di immobile detenuto in locazione;
- esecuzione di lavori di ristrutturazione dell’immobile già posseduto o “detenuto”;
- trasferimento o inizio di attività artigianale o professionale;
- separazione personale;
- divorzio e cause equiparate;
2) se persona giuridica, società, Ente pubblico o con finalità pubblica, sociale, di culto, cooperativistica, mutualistica, assistenziale e culturale, dall’esigenza di destinare l’immobile all’esercizio delle attività d;
dirette a perseguire le proprie finalità.
b) per il conduttore
dall’esigenza di abitare l’immobile per uno dei seguenti motivi:
- studio, inteso come necessità di frequenza di corsi temporanei, di approfondimento, di specializzazione, di ricerche o altro;
- lavoro, riferito anche ad attività di formazione ed avviamento professionale, sebbene non retribuiti;
- salute e famiglia;
- separazione personale (anche di fatto) ovvero divorzio e cause equiparate;
- servizio civile;
- sfratto esecutivo con possibilità di reperimento di altro alloggio nell’ambito temporale di diciotto mesi;
- provvedimenti amministrativi, temporaneamente impeditivi dell’uso dell’alloggio di abituale residenza.

Per la stipula di un contratto “transitorio ordinario” sarà sufficiente l’individuazione di una sola delle predette specifiche esigenze, anche se riferite al solo locatore o conduttore, semprechè siano certificate da idonea documentazione.
Art. 10
Il contratto di locazione transitorio ordinario dovrà essere stipulato necessariamente secondo il “contratto tipo locale”, definito sula base del modello allegato al D.M. 5.3.99 n. 67, che, nel testo concordato tra le parti firmatarie, costituisce l’Allegato D) del presente Accordo Territoriale.
Il contratto tipo prevede anche le modalità di designazione dei componenti la Commissione di Conciliazione Stragiudiziale, come definite con la clausola richiamata all’art. 6 del presente Accordo Territoriale.

CONTRATTI DI LOCAZIONE TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, comma 2, legge 9.12.98 n. 431 e art. 3 D.M. 5.3.99 n. 67)
Art. 11
L’ambito di applicazione del presente accordo, per i contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Salerno, sede di Università.
Art. 12
Con riferimento all’art. 3, comma 4 del D.M. 5.3.99 n. 67, il canone dei contratti di locazione “transitori per studenti universitari” sarà definito dai contraenti, nell’ambito dei valori e dei criteri stabiliti dagli artt. 2, 3 e 4 e dagli Allegati A) e B) del presente Accordo Territoriale, per quanto concerne il Comune di Salerno.
Art. 13
Il contratto individuale di locazione transitorio per studenti universitari dovrà essere stipulato dai contraenti necessariamente secondo il “contratto tipo locale”, definito sulla base del modello allegato al D.M. 5.3.99 n. 67, che, nel testo concordato tra le parti firmatarie, costituisce l’Allegato E) del presente Accordo Territoriale.
Il contratto tipo prevede anche le modalità di designazione dei componenti la Commissione di Conciliazione Stragiudiziale ed in esso dovrà essere inserita, a cura dei contraenti, la seguente ulteriore clausola:
“In caso di recesso da parte di uno o di più conduttori firmatari, in presenza di almeno uno degli iniziati titolari, è ammesso il subentro di altra persona nel rapporto di locazione. Il subentro dovrà essere comunicato per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al locatore da parte del conduttore (o conduttori) iniziale e del conduttore subentrante, il quale dovrà dichiarare di accettare solidalmente e integralmente i patti contrattuali.
Indipendentemente dai gravi motivi, è concesso al conduttore di recedere dal contratto, dandosene comunicazione con preavviso scritto di almeno un mese al locatore, quando si verifichi l’interruzione degli studi prima della scadenza contrattuale”.
Art. 14
Per tutti contratti previsti dal presente Accordo Territoriale, gli oneri accessori saranno ripartiti tra locatore e conduttore secondo il criterio indicato nella tabella – da richiamarsi nel contratto di locazione – che costituisce l’Allegato F) del presente Accordo Territoriale.
Il canone su richiesta del locatore potrà essere aggiornato, all’inizio del secondo e del terzo anno di durata contrattuale, in ragione del 75% della variazione in aumento, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente, semprechè ciascuna variazione annuale superi il 2,5%.
A decorrere dall’inizio del 4° anno, nel caso di protrazione biennale in conseguenza di disdetta del locatore, ovvero di rinnovazione tacita, l’aggiornamento annuale del canone sarà dovuto, sempre su richiesta del locatore, a prescindere da ogni limite percentuale e sempre nella misura del 75%.
Art. 15
Il presente Accordo Territoriale, che avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data del suo deposito presso il Comune di Salerno, potrà formare di comune intesa tra le parti oggetto di revisione, anche prima della sua scadenza, nelle ipotesi in cui:
a) siano deliberate dal Comune di Salerno specifiche aliquote ICI per gli immobili concessi in locazione con contratto stipulato in base al presente Accordo Territoriale;
b) siano modificate, con provvedimento legislativo, le agevolazioni fiscali previste dall’art. 8 della L. 431/98;
c) intervengano consistenti variazioni delle condizioni di mercato dei canoni di locazione nel territorio del Comune di Salerno;
d) si ritenga dalle parti stipulanti necessario procedere ad una modifica dell’Accordo stesso.
Il presente Accordo, dopo la scadenza triennale, resterà comunque in vigore fino alla stipula di altro, a seguito dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento di Convenzione Nazionale sostitutiva di quella sottoscritta l’8.2.99
Art. 16
Il presente Accordo Territoriale è composto di 5 pagine, suddiviso in 16 articoli con 6 allegati, contraddistinti dalle lettere A), B), C), D), E), F), che formano parti integranti dell’Accordo stesso.
Salerno, 4 agosto 1999
Per le Associazioni della Proprietà Edilizia
A.P.E. Salerno
Confedilizia
Il Presidente
Avv. Bruno Amendola
A.S.P.P.I.
Il Presidente
Avv. Graziella Guida
U.P.P.I.
Il Presidente
Avv. Nicola Lomonaco
A.P.P.C.
Il Presidente
Avv. Carmine Napoli

Per le Associazioni sindacali dei conduttori
S.U.N.I.A.
Il Segretario provinciale
Liborio De Simone
S.I.C.E.T.
Il Segretario provinciale
Francesco Fiocco
U.N.I.A.T.
Il Segretario provinciale
Carmine Mignone

Per ulteriori dettagli contattare la sede Territoriale SICET, Sindacato Inquilini Casa e Territorio.
 

piripipi80

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
il comune è Battipaglia (a 20km da Salerno), e non li trovo! ma domattina vado al comune a prenderli.

ps: ma le fasce di prezzi di Salerno dove sono?
 

Graf

Nominato ad Honorem
Membro dello Staff
Privato Cittadino
:shock::shock:
Limpida dovrebbe insegnare "Esegesi degli affitti e delle locazioni immobiliari" nell'Università di Salerno o in quella di Marte.
E' imbattibile nella materia.
Sembra un'extraterrestre....

:applauso::applauso::ok:
 

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