chrisb04

Membro Attivo
Privato Cittadino
Salve a tutti, riapro questa discussione per chiedervi un parere riguardo al mio caso.
Ho ereditato un appartamento costruito nel 1979 con edilizia convenzionata P.e.e.p con diritto di proprietà.
Vorrei vendere o affittare l'immobile a prezzo libero.
Ho capito che devo pagare il riscatto anche se sono passati più di 30 anni. Ora mi pare di aver capito che la legge più recente che quantifica questo riscatto è il decreto sviluppo 2011. In tale decreto ci sono i criteri per calcolare il corrispettivo da pagare ma si fa' riferimento a un "decreto di natura non regolamentare" del ministro dell'economia che deve stabilire una percentuale necessaria al calcolo.

Prima domanda: questo decreto è stato emanato? Se ne sa qualcosa? E' passato un'anno e mezzo ormai.

Seconda domanda: una volta stabilito il corrispettivo, ho diritto ad avere la rimozione dei vincoli dietro pagamento del dovuto o è il comune che quando ne ha voglia mi da questa possibilità. Il mio notaio sostiene la seconda ipotesi ma a me sembra assurdo (e non lo trovo scritto da nessuna parte)

Terza domanda: qualora io venda o affitti ugualmente l'immobile cosa rischio?.
La nullità del contrattò pare che non ci sia più, ma allora cosa rischio c'è qualche legge che lo dice?

Ho trovato tutte le informazioni a questo link
http://www.notariato.it/en/highlights/news/archive/pdf-news/521-11.c.pdf
In particolare ai punti 3.3 ( La convenzione per la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo e/o del canone di locazione) e 4 ( per l'alienzione degli alloggi su aree p.e.e.p, dove si dice che non c'è più la nullità del contratto, ma allora cosa c'è , una sanzione? e se si quale?)
Non ho però trovato risposte chiare alle mie tre domande precedenti

Ringrazio in anticipo chi volesse darmi un parere riguardo questa spinosa questione


 

lampodieci

Membro Junior
Privato Cittadino
Testo unico edilizia

D.P.R. 380/2001 art.18

(come modificato dal D .Lg s . 301/2002)



Cosa succede se un privato acquista pagando un prezzo superiore a quello

determinato dalla convenzione?

Fermo restando che è un caso di violazione degli

obblighi assunti dal venditore e quindi sanzionabile secondo le previsioni



Contenute

nella convenzione, l’accordo sul prezzo fissato in violazione di quello indicato

in convenzione è nullo, con la conseguenza che l’acquirente può chiedere la

restituzione della parte di prezzo eccedente quella dovuta, a sensi dell’art.18

D.P.R dell’art. 18 D.P.R. 380/2001.

Questa norma è ritenuta applicabile in tutti i casi di pagamento eccedente il

Dovuto.

(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 8; legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 23, comma 6)



1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui all'articolo 17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:

a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;



b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, cosi come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;



c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;



d) la durata di validità della convenzione non superiore a trenta e non inferiore a venti anni.



2. La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi dell'articolo 16.



3. Il titolare del permesso può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione.



4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.



5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.

 

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