S

smoker

Ospite
Non essendo più i tempi in cui il mediatore di piazza concludeva gli affari con la storica stretta di mano

Brava........ hai ragione ed essendo che il 1754 cc è scritto per tutelare queste persone da te indicate, meglio questo modo di lavorare................. chi non opera così e vuole incarichi scritti anche in eslcusiva rischia di essere atipico e di fare la fine del vostro collega al quale il Giudice di Pace ha respinto la domanda......

Smoker
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Ma che ne sai te Smoker quale é il nostro miglior modo di lavorare?:shock:
Abbiamo bisogno che ci insegni tu con le tue minaccie?:confuso:
Ritorna in te dai, che la fine non é ancora vicina!:ok:
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
Un giudice di pace è un giudice di pace. Anche fosse una sentenza di Cassazione avrebbe il valore che ha una sentenza che sottosta alla Legge in vigore. Vale a dire conta la Legge finchè non l'abrogano.
Ed al momento non c'è neanche un Parlamento per presentare una proposta di legge. smoker rilassati e fumati una sigaretta:)
 
S

smoker

Ospite
Ma che ne sai te Smoker quale é il nostro miglior modo di lavorare?:shock:
Abbiamo bisogno che ci insegni tu con le tue minaccie?:confuso:
Ritorna in te dai, che la fine non é ancora vicina!:ok:

Hai letto quello che ha linkato Andrea Boschini nel post. 1?

Per comodità copio e incollo piccolo stralcio, buona lettura....

"La mediazione c.d. ordinaria o tipica, disciplinata dagli artt. 1754 e ss c.c., consiste in un’attività di messa in relazione tra le parti che presenta le seguenti caratteristiche:
1) è posta in essere dal mediatore a prescindere da un apposito titolo o incarico; il mediatore è privo di vincoli ed in posizione di imparzialità tra le parti;
2) ha natura non negoziale, ma giuridica in senso stretto, perché i suoi effetti sono predeterminati dal legislatore e non è basati su di un contratto;
3) è fonte di obbligazione ex art. 1173 c.c., essendo individuata dal legislatore quale fatto idoneo a generare un rappporto obbligatorio;
4) dà vita un’obbligazione di risultato, essendo il diritto alla provvigione condizionato dall’intervenuta conclusione dell’affare cui l’attivtà era tesa;
5) concluso l’affare, ed in ragione della imparzialità ed equidistanza tra il mediatore e le parti relazionate, il diritto alla provvigione matura nei confrontii di entrambe.
Ciò premesso, laddove, il mediatore ponga in essere, non già una condotta di mera messa in relazione delle parti, ma agisca perché incaricato da una o più parti ai fini della conclusione dell’affare, laddove, cioè, ,– come nel caso in questione – l’attività di mediazione costituisca l’esecuzione di un incarico o mandatosi., allora è in presenza della c.d. mediazione atipica."

Smoker
 

Sim

Membro Senior
Agente Immobiliare
In qualsiasi modo la volessimo mettere ne usciremmo perdenti.
Vogliamo eliminare gli incarichi per evitare problemi come la sentenza sopracitata? In questo mondo di grandi approfittatori, ci troveremmo tutti in tribunale a chiedere le provvigioni ai venditori oltre che a quei venditori che non vogliono pagare. Non ne usciamo.
 

Rosa1968

Membro Storico
Agente Immobiliare
Infatti, noi che siamo gli addetti ai lavori conosciamo le difficoltà nell'operare in questa professione, da un lato ci hanno imposto più responsabilità e dall'altro non ci tutelano. Io non capisco perchè, e sappiamo quante cause tra privati ci sono, non ci sia una legge che faccia passare tutte le compravendite dai mediatori, avendo comunque fatto una politica di regolamentazione della professione, e di contro non abbiamo avuto una politica di divulgazione di fiducia all'utenza.
 

panzer

Membro Ordinario
Non ti ho chiamato in causa...... hai detto la tua..... mostrando le tue qualità..... ti è stato risposto a tono............... cosa pensi che non sappia resistere alle tue "blandizie"?

Smoker
ascolta ti rispondo per educazione,ma normalmente con quelli come te non ci perdo tempo. Tu stai parlando del mandato a titolo oneroso ed è un'altra cosa, da quello che scrivi deduco che la tua è una mera critica all'attività d'intermediazione,libero di farlo.Tuttavia visto che trattasi di mera critica al modus operandi della categoria, non tirare in ballo la giurisprudenza,perchè francamente non mi sembri molto pratico in materia.Limitati semplicemente a criticarci come stai facendo. Ti ripeto comunque a scopo pedagogico,un po come si fa alle elementari, che in italia non c'è il sistema anglosassone per quanto riguarda le fonti,per cui le sentenze pur costituendo un precedente(non vincolante) non influiscono sulla disciplina. Che poi il legislatore debba rivedere la normativa di riferimento è un dato di fatto,ciò però non ti giustifica nel adottare un comportamento cosi arrogante,anche perchè non è una sfida. Qui ci ritroviamo per confrontarci ed imparare,io per primo ogni giorno che digito immobilio ne esco con qualche certezza in più,visto che per quanti cialtroni ci sono in giro ce ne sono molti altri che a differenza di quello che pensi tu sono dei veri professionisti. Saluti
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Hai letto quello che ha linkato Andrea Boschini nel post. 1?

Per comodità copio e incollo piccolo stralcio, buona lettura....

"La mediazione c.d. ordinaria o tipica, disciplinata dagli artt. 1754 e ss c.c., consiste in un’attività di messa in relazione tra le parti che presenta le seguenti caratteristiche:
1) è posta in essere dal mediatore a prescindere da un apposito titolo o incarico; il mediatore è privo di vincoli ed in posizione di imparzialità tra le parti;
2) ha natura non negoziale, ma giuridica in senso stretto, perché i suoi effetti sono predeterminati dal legislatore e non è basati su di un contratto;
3) è fonte di obbligazione ex art. 1173 c.c., essendo individuata dal legislatore quale fatto idoneo a generare un rappporto obbligatorio;
4) dà vita un’obbligazione di risultato, essendo il diritto alla provvigione condizionato dall’intervenuta conclusione dell’affare cui l’attivtà era tesa;
5) concluso l’affare, ed in ragione della imparzialità ed equidistanza tra il mediatore e le parti relazionate, il diritto alla provvigione matura nei confrontii di entrambe.
Ciò premesso, laddove, il mediatore ponga in essere, non già una condotta di mera messa in relazione delle parti, ma agisca perché incaricato da una o più parti ai fini della conclusione dell’affare, laddove, cioè, ,– come nel caso in questione – l’attività di mediazione costituisca l’esecuzione di un incarico o mandatosi., allora è in presenza della c.d. mediazione atipica."

Smoker
Questo intervento va già meglio ed é pure costruttivo, senza presagire chissà quali catastrofi per gli agenti immobiliari. Però io me lo sono stampato e me lo sono anche letto, comodamente sul divano e ringrazio Andrea Boschini per averl o riportato poiché fa riflettere e forse evitare per il futuro problemi vari.
Comunque per dovere di cronaca e sperando che non mi si faccia le " PULCI" alle parole, che allora arriviamo veramente a sera ( forse), ci tengo a dirti che di quella sentenza, sono d'accordo sull'esito ma non sulla motivazione.
Sulla motivazione, (secondo me e impara a dirlo anche tu), non accetto che si faccia distinzione fra un mediatore " da Piazza" , scusa, che fa contatto sociale, poiché é l'unico mediatore presente nel codice civile, che fra l'altro l'art.1754, sull' opera del mediatore non definisce ne tipico e ne atipico ma é quella sola sentenza che lo definisce in quel modo, forse per comodità di distinzione.. ma ne viene fuori il 1 un mediatore tipico che si riduce ad essere soltanto un megafono delle grida negoziali altrui che fa semplicemente incontrare le parti ( tipo appuntamento in piazza!), mentre l'atipico é un mediatore professionale con determinati requisiti di cultura e competenza al quale implica innanzitutto la verifica della fattibilità reale dell'affare.
Gli incarichi li fanno diventare mandati perché affermano che quel mediatore é atipico e quindi come mandatario assume su di sé i relativi obblighi. Poi non é riportata la scrittura dell'incarico.
Al rigo 157 dice:
- Ne deriva,come spesso avviene nella prassi ( e come é facile rinvenire nei contratti standard di mediazione immobiliare, ove appunto si indica, nella maggior parte dei casi un mandato o un incarico a vendere o ad acquistare beni immobili), che il mediatore in molti casi agisca non sulla base di un comportamento di mera messa in contatto tra due o più soggetti per la conclusione dell'affare ( attività giuridica in senso stretto che prescinde da un sottostante titolo giuridico) ma prorpio perché " incaricato" da una o più parti ai fini della conclusione dell'affare ( generalmente in ordine all'acquisto o alla vendita di un immobile) in tal caso risulta evidente che l'attività del mediatore- mandatario é conseguenziale all'adempimento di un obbligo di tipo contrattuale.-
Mi sembra abbastanza chiaro che si riferisce a quella sentenza.
Quanto al ribadire sulla carta che il mediatore deve essere in posizione di imparzialità, ( tralasciando gli incontri in Piazza), nella carta risulta incredibile e nella realtà é da dimostrare, perché il nostro soggetto essenziale, é il proprietario dell'immobile, senza il quale, non può esistere l'acquirente e nemmeno la mediazione. Mentre il Notaio per esempio, può essere imparziale, poiché rogita con le richieste di entrambi.:occhi_al_cielo:
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Il link lo abbiamo letto tutti, ma si cerca di capire e di spiegare le cose.

Per esempio, sicuramente è mandatario (e quindi atipico) l'agente immobiliare che ha il mandato esclusivo da parte di un costruttore e che, per via di questa caratteristica, non chiede mediazione all'acquirente (e di vendite del genere ne ho fatte quante ne vuoi....in questo modo).

Per me, invece, non è mandatario l'agente che prende in vendita un incarico in esclusiva, ma cerca di tutelare l'acquirente da tutte le insidie che si possono celare dietro una compravendita.

Non sono d'accordo con la sentenza del Giudice di Pace, nè ritengo che sia una pietra miliare, così come tante altre sentenze, anche di Cassazione, che possono essere rivedute e corrette da altre sentenze.

Oggi, nella legge (soprattutto quella che ci riguarda) di certo non c'è niente.
 

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