pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
Nella messa in mora cita anche "l'agente immobiliare" come mediatore delle parti..
Anch'esso dovrebbe essere presente in atto e ovviamente deve liberarti dal pagamento della provvigione in forma scritta (qualora non sia mai stata messa nero su bianco)

Sono curioso di vedere come si qualifica (consulente??) e come si giustifica..

Perfido... :^^:

Messa in mora con termine di 15 gg e se non intervengono al rogito sei svincolata.
La messa in mora non è diffida ad adempiere. ;)
 

ccc1956

Membro Senior
Professionista
Perfido... :^^:

La messa in mora non è diffida ad adempiere. ;)

certo, ma se mando una messa in mora e quelli (acquirenti) neanche ci pensano a presentarsi al rogito,
cosa succede??
???:p
Se invece mando una diffida ad adempiere max 15 gg e quelli neanche si presentano sono svincolato come venditore.
giusto???
 

pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
certo, ma se mando una messa in mora e quelli (acquirenti) neanche ci pensano a presentarsi al rogito,
il venditore e' svincolato.
giusto???
NO con la messa in mora METTI IN MORA,la controparte e richiedi i danni ecc. per il ritardo, SENZA limitare la possibilità di adempiere successiva, anzi, chiedi proprio quella (e basta).
Art. 1219 Costituzione in mora
Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto (1308; att. 160). Non è necessaria la costituzione in mora:
quando il debito deriva da fatto illecito (2043 e seguenti);
quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;
quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore (1183-1). Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta.
Si mette in mora per dire "pagami" e definire un termine dal quale ad esempio far valere interessi ecc.
Con la diffida ad adempiere invece, oltre a quello, scaduto il termine, risolvi.
 

ccc1956

Membro Senior
Professionista
NO con la messa in mora METTI IN MORA,la controparte e richiedi i danni ecc. per il ritardo, SENZA limitare la possibilità di adempiere successiva, anzi, chiedi proprio quella (e basta).

Si mette in mora per dire "pagami" e definire un termine dal quale ad esempio far valere interessi ecc.
Con la diffida ad adempiere invece, oltre a quello, scaduto il termine, risolvi.

ok, e' un po' piu' chiaro, per la diffida ad adenpiere ci vuole l'avvocato???
 

bonats

Membro Attivo
Agente Immobiliare
A parte che la caparra di una compravendita non può essere in contanti!!!! Si vede che è un truffatore quel tipo.. L'operazione immobiliare deve essere completamente chiara e la cifra pattuita del prezzo di vendita deve essere pagata con metodi chiari (assegni, bonifici,). Non si può pagare nemmeno un euro col contante :)... Cmq se gli stranieri si rivolgessero alle autorità competenti potrebbero rivalersi sul presunto agente in quanto ha peccato di imparzialità e non ha tutelato la parte debole della compravendita (sempre l'acquirente)...
 

pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
Non si può pagare nemmeno un euro col contante ...

Io ero rimasto qui:
Dal 13 agosto 2011 la normativa antiricilaggio è stata modificata ma ancora pochi conoscono le novità introdotte.

L'importo limite di Euro 5.000,00 posto dalla normativa antiriciclaggio in materia di assegni, libretti di deposito al portatore, di titoli al portatore e di utilizzo di denaro contante è stato ridotto a Euro 2.500,00.

La normativa porta in particolare queste novità:

ASSEGNI

- le banche sono tenute ad emettere assegni circolari già muniti di clausula "NON TRASFERIBILE".


- Dal 13 agosto 2011 per importi uguali o superiori a 2.500,00 Euro è obbligatoria la dicitura "NON TRASFERIBILE".

- Le banche sono tenute a comunicare alle Autorità pubbliche competenti che ne faranno richiesta i dati riguardanti il codice fiscale e i dati relativi a moduli di assegno bancario o assegni circolari e di coloro che li abbiano presentati all'incasso.

- Gli assegni con dicitura "a me stesso" o "a me medesimo" non possono circolare e possono essere solo girati ad una banca per l'incasso.

LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE

- Dal 13 agosto 2011 i libretti di deposito al portatore non possono avere un saldo pari o superiore a 2.500,00 Euro, quei libretti che portano un saldo superiore devono essere estinti dal possessore cioè portati ad un saldo che non superi quanto suddetto entro e non oltre il 30 settembre 2011.

- Nel caso in cui il libretto di deposito venga trasferito ad altro soggetto, il possessore deve comunicare alla banca entro 30 giorni i dati del nuovo proprietario e la data del trasferimento.

- Per dati si intendono: nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscali ed estremi del documento d'identità.

Le regole suddette si intendono anche per i libretti di deposito emessi dalle Poste.




TRASFERIMENTO DI CONTATI, LIBRETTI DI DEPOSITO E TITOLI AL PORTATORE

Sempre dal 13 agosto 2011 il limite massimo per i trasferimenti in contanti è fissato anch'esso a 2.500,00 Euro. Trasferimenti superiori possono essere eseguiti solo tramite banche, Poste Italiane, o istituti di moneta elettronica.
 

bonats

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Si pensoperme, per i pagamenti fino 2500 Euro d'accordo,

Ma il montante dell'operazione è sicuramente superiore a 2500 Euro.. Bisogna guardare l'operazione nella sua totalità e se è superiore a tali importi non ci deve essere alcun pagamento in contante... Specie nelle operazioni immobiliari che deve essere tutto alla luce del sole :)

Fonte: esperienza recente dal notaio hihihihihi
 

pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
Si, convengo, meglio tracciare, ma a dire il vero, fino a 2500 posso pagare in contanti, anche se non consigliabile.. Il resto lo pago con assegni non trasf. Bonifici e mandati irrevocabili di pag.. Ecc.
 

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