eloxford

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Buongiorno a tutti gli utenti del forum,
un'amico professionista in procinto di cessare la sua attività mi sottopone un quesito sulla possibilità di locare il suo studio per un breve periodo, (un anno o due) in attesa che il figlio intraprenda la sua attività, anch'essa di professionista nella fattispecie di architetto.
Ho letto qui e là che ciò e fattibile solo nell’ipotesi in cui l’attività esercitata dal conduttore abbia carattere transitorio (Cassazione, 31 gennaio 2006, n.2147)
La durata del contratto di locazione a tal fine stipulato può legittimamente avere una durata inferiore a quella minima di legge appena illustrata (art.27, comma 5, legge 392/78).

Al al di là delle norme che comunque spesso nascondono una certa ambiguità, vorrei sapere se qualcuno ha conoscenza di questa tipologia di contratto e quali possono essere le controindicazioni.

Grazie in anticipo e chi sarà così cortese da rispondere.
 

eloxford

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Grazie della segnalazione Pennylove, deve essermi sfuggito nella ricerca.

Comunque, per chi è interessato ho trovato anche questo:

"Qualora una locazione di immobile destinato all’esercizio di una delle attività previste dall’art. 27 della legge n. 392 del 1978 sia stipulata per una durata inferiore a quella legale, il contratto, ove sorga controversia, potrà essere ritenuto conforme al modello legale “locazione non abitativa transitoria” e, quindi, sottratto alla sanzione di nullità di cui all’art. 79 della legge stessa ed alla eterointegrazione ex art. 1339 c.c., a condizione che la transitorietà sia espressamente enunciata, con specifico riferimento alle ragioni che la determinano, in modo da consentirne la verifica in sede giudiziale e sempreché risulti, in esito ad essa, che le ragioni dedotte (delle quali si postula l’effettività, ricorrendo, diversamente, una fattispecie simulatoria) siano di natura tale da giustificare la sottrazione del rapporto al regime ordinario e, cioè, siano ragioni obiettive che escludano esigenze di stabilità".
* Cass. civ., sez. III, 8 luglio 2010, n. 16117 , Sgaraglino c. Grisafi, in Arch. loc. e cond. 2010, 602.
 

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