Questi sotto sono gli articoli del compromesso, purtropppo ancora ad oggi deve terminare i lavori per la sua mal organizzazione e il suo continuo sbagliare (lavori mattonato fatti male e temo per la parte elettrica anche fuori norma che sono i lavori che ha fatto fino ad ora)
Da sei mesi doveva solamente terminare mattonato, porte, termosifone, pittura, piccole predisposizioni , frutti elettrici e quadro elettrico ma si è ridotto all'ultimo secondo ed ora mi trovo come minimo che me li finira a solo una settimana dalla data del rogito invece di avere 2 mesi come da patti per organizzarmi le cose , i soldi della caparra in ballo sono molti ed ho paura di perderli a seconda di come mi muovo oppure di aver perso solo tempo con la restituzione della caparra e secondo me è ingiusto che se la passi solo cosi dopo tutto il mio disagio.
Spero possiate aiutarmi dicendomi come muovermi e a chi rivolgermi per non rischiare.... Grazie
ARTICOLO 4
Le parti si obbligano a stipulare il contratto definitivo di vendita non appena saranno ultimati i lavori, che il promittente venditore si impegna a terminare entro il 30-10-2014 , e all'erogazione del mutuo da parte dell'Istituto bancario; il tutto presso lo studio notarile da destinarsi.
La parte promittente venditrice si dichiara a conoscenza e si obbliga ad accettare il fatto che il presente contratto preliminare di vendita è subordinato alla concessione del mutuo da parte dell'Istituto bancario. In caso di diniego da parte della banca la parte promittente venditrice si obbliga a restituire le somme ricevute dalla parte promissaria acquirente (come sopra descritte all’art. 3, punti a) e b)).
Il promissario acquirente viene immesso nel possesso di quanto forma oggetto del presente atto libero da persone e da cose al momento della stipula dell’atto pubblico di compravendita.
ARTICOLO 5
La parte promittente venditrice dichiara e garantisce agli effetti della legge 19 maggio 1975 n. 151 la legittima e piena proprietà e la libera disponibilità dell’immobile oggetto del presente preliminare. Inoltre, garantisce che lo stesso è e sarà sino alla data dell’atto pubblico di vendita, libero da vincoli, pesi, iscrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli e da diritti di prelazione, o altri oneri e vincoli di qualsiasi genere. Infine, garantisce la piena regolarità ai fini delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie, incluso l’attestato energetico A.P.E..
La proprietà dell'immobile sarà trasferita alla parte promissaria acquirente contestualmente alla stipula del rogito notarile e comunque entro e non oltre il 31-12-2014; tale termine sarà prorogabile solo di comune accordo. Dalla data della stipula del rogito notarile decorreranno gli effetti giuridici della compravendita.
Al momento della consegna il promittente venditore consegnerà all'acquirente la dichiarazione di abitabilità.
L’inosservanza di una qualunque delle clausole del presente preliminare di compravendita sarà causa di immediata rescissione del contratto. In caso di inadempimento di una parte, l’altra parte potrà avvalersi della caparra ai sensi dell’art. 1385 cc, recedendo dal contratto e trattenendo ovvero facendosi restituire il doppio della caparra.
Da sei mesi doveva solamente terminare mattonato, porte, termosifone, pittura, piccole predisposizioni , frutti elettrici e quadro elettrico ma si è ridotto all'ultimo secondo ed ora mi trovo come minimo che me li finira a solo una settimana dalla data del rogito invece di avere 2 mesi come da patti per organizzarmi le cose , i soldi della caparra in ballo sono molti ed ho paura di perderli a seconda di come mi muovo oppure di aver perso solo tempo con la restituzione della caparra e secondo me è ingiusto che se la passi solo cosi dopo tutto il mio disagio.
Spero possiate aiutarmi dicendomi come muovermi e a chi rivolgermi per non rischiare.... Grazie
ARTICOLO 4
Le parti si obbligano a stipulare il contratto definitivo di vendita non appena saranno ultimati i lavori, che il promittente venditore si impegna a terminare entro il 30-10-2014 , e all'erogazione del mutuo da parte dell'Istituto bancario; il tutto presso lo studio notarile da destinarsi.
La parte promittente venditrice si dichiara a conoscenza e si obbliga ad accettare il fatto che il presente contratto preliminare di vendita è subordinato alla concessione del mutuo da parte dell'Istituto bancario. In caso di diniego da parte della banca la parte promittente venditrice si obbliga a restituire le somme ricevute dalla parte promissaria acquirente (come sopra descritte all’art. 3, punti a) e b)).
Il promissario acquirente viene immesso nel possesso di quanto forma oggetto del presente atto libero da persone e da cose al momento della stipula dell’atto pubblico di compravendita.
ARTICOLO 5
La parte promittente venditrice dichiara e garantisce agli effetti della legge 19 maggio 1975 n. 151 la legittima e piena proprietà e la libera disponibilità dell’immobile oggetto del presente preliminare. Inoltre, garantisce che lo stesso è e sarà sino alla data dell’atto pubblico di vendita, libero da vincoli, pesi, iscrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli e da diritti di prelazione, o altri oneri e vincoli di qualsiasi genere. Infine, garantisce la piena regolarità ai fini delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie, incluso l’attestato energetico A.P.E..
La proprietà dell'immobile sarà trasferita alla parte promissaria acquirente contestualmente alla stipula del rogito notarile e comunque entro e non oltre il 31-12-2014; tale termine sarà prorogabile solo di comune accordo. Dalla data della stipula del rogito notarile decorreranno gli effetti giuridici della compravendita.
Al momento della consegna il promittente venditore consegnerà all'acquirente la dichiarazione di abitabilità.
L’inosservanza di una qualunque delle clausole del presente preliminare di compravendita sarà causa di immediata rescissione del contratto. In caso di inadempimento di una parte, l’altra parte potrà avvalersi della caparra ai sensi dell’art. 1385 cc, recedendo dal contratto e trattenendo ovvero facendosi restituire il doppio della caparra.