gcaval

Membro Attivo
Professionista
Be' ragazzi, se più persone hanno idee diverse è anche normale che il confronto porti ad una discussione un po' tortuosa. Ma altrimenti a cosa servirebbe questo forum? Poiché non siamo pagati (almeno io no), che almeno si impari (possibilmente) qualcosa di nuovo! :)
Per me la discussione è stata utile, e se è vero che il dipendente delle poste può autenticare la firma, si apriranno nuove strade! :risata::risata:
 

alessandra

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Vi chiedo, ma avete mai trascritto una proposta d'acquisto accettata diventata preliminare?

no mai ... uso dei form prestampati regolarmete depositati ma se vogliamo ben vedere "brutti" da portare direttamente a trascrizione, pur sapendo che già è valida la proposta d'acquisto firmata dal venditore, di solito verbalmente si decide di far incontrare le parti per formalizzare il tutto in un "formato" piu' adatto ad essere sia registrato all'ufficio del registro che trascritto !
fate anche voi così ?
Alessandra
 

studiopci

Membro Storico
La Sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, significa che l'atto deve riportare le firme in calce autenticate da un notaio o pubblico ufficiale ( sottoscrizione autenticata ) o accertata giudizialmente ( esempio da una sentenza )
 

gcaval

Membro Attivo
Professionista
Aggiornamento. Ieri ho parlato con due notai, stamattina ho ricevuto la risposta via email da un altro. Tutti mi hanno garantito che la firma non può essere autenticata da un dipendente delle Posteitaliane Spa. Non so come Andrea sia riuscito a effettuare una tale procedura, ma non è legale. Infatti, la formalità dell'autenticazione della firma deve essere svolta dal notaio, unico pubblico ufficiale abilitato ad autenticare la sottoscrizione di atti di natura negoziale, come stabilisce una sentenza della Corte di Cassazione penale (n 3766 del a.4.1995).

Relata refero. Ognuno poi agisca di conseguenza. Un po' mi dispiace, si sarebbero aperti nuovi ed interessanti scenari...
ma la realtà è un'altra.
 

studiopci

Membro Storico
Riporto a supporto : ( Purtroppo ) - Cons. di Stato, Sez V, 7 aprile 2009, n. 2145, a norma della quale l'atto di natura negoziale, è di competenza notarile ex art. 2703 c.c. e, pertanto, non può essere ritenuta idonea l'autenticazione del segretario comunale o di altri funzionari incaricati e, ancora, T.A.R. Sardegna, 4 maggio 2004, n. 546 che stabilisce che l'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni presentate dai partecipanti ad una gara, in quanto atto presentato ad un organo della p.a., può essere redatta sia dal notaio che da un funzionario competente, il quale ultimo, invece, non può autenticare atti di natura negoziale relativi a rapporti tra soggetti diversi dall'amministrazione e ciò neppure se la produzione di tali atti sia richiesta dall'amministrazione stessa ai fini dell'instaurazione di un procedimento o dell'ammissione ad un procedimento degli interessati.
 

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