Crediamo che il comproprietario di minoranza non deve condizionare la decisione anche perché l'immobile disabitato genera costi di gestione.
 
Sarà come dite: ma in merito alle comunioni, bisognerebbe vedere se la decisione di locare rientra nell'ordinaria amministrazione (art. 1105) dove prevale la decisione della maggioranza delle quote. O in quella straordinaria, dove è richiesta la maggioranza dei 2/3.

l'art. 1108 che prevede una maggioranza dei 2/3 per le innovazioni ed atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, al penultimo comma recita:

E' necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione ....... e per le locazioni di durata superiore a 9 anni.


Le locazioni ordinarie dove si collocano? Temo nel mezzo e purtroppo 5/8 < 2/3: per un misero 1/24 il nostro non avrebbe la certezza di far prevalere la propria decisione.
 
Salve vi pongo un altro quesito. Se i 5/8 decidono di locare il'immobile a se stessi o meglio alla societa di cui fanno parte per un canone ai prezzi di mercato ma la minoranza dei 3/8 pretende di più. Cosa succede in questo caso?
 
Vista così forse non è solo una questione di prezzo;sembra che ci siano dei "dissapori",che rendono il comproprietario di minoranza ostile.
A meno che voglia di più veramente;ma deve anche farsi parte attiva se pensa che sia possibile,e proporre lui un altro conduttore.
 

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