barsotti armando

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attenzione le sitruzioni normative recitano che le leggi regionali in materia prevalgono su qualle nazionali ..............
pertanto nelle regioni di cui alla normativa applicabile si dovranno rispettare le regole di tale regione
 

Bastimento

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Il tema del posticipo è stato spostato su :
http://www.immobilio.it/f47/diretti...la-certificazione-energetica-5868/index3.html
Nemmeno lì però sono state riportate valutazioni concrete.

Personalmente ho detto e credo che il posticipo riportato nella direttiva europea 2010/31, fino a che non viene recepita dalla legislazione italiana, non supera la legislazione nazionale e regionale esistente; quindi rimane l'obbligo. Del resto la nuova dir 2010/31 dà per acquisita la precedente dal 2006, anche se le nostre leggi di attuazione l'hanno procrastinata fino ad oggi. Il posticipo (meglio, la nuova data di decorrenza del nuovo obbligo) comincio a pensare si riferisca ad un adempimento dalle nuove caratteristiche, più completo della attuale certificazione. Difatti adesso la chiama Attestato della PRESTAZIONE energetica, ed aggiunge che chi eè in possesso della precedente ACE, sarà esentato dal produrre da subito la nuova.

Non vedo però alcuno che abbia voglia di valutare questi aspetti sotto il profilo tecnico (cambia la metologia di valutazione ed i contenuti?) oppure dal punto di vista giuridico (Qual'è la priorità ed interdipendenza fra dirett. europee, legislaz. nazionale e leg. regionale?) Almeno su queesto ultimo interrogativo potrebbe essere data da qualche legale una risposta di carattere generale.
 

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Salve, se posso intervenire:
a livello nazionale è in vigore il DPR 02.04.2009 n. 59, mentre a livello Regione Lombardia le procedure sono dettate dalla dGR 22.12.2008 n. 8745 che modifica la dGR 2018/2007.
Sia nella norma nazionale che in quella regionale, su tutti i contratti sono previste sanzioni verso il condomino, proprietario e gli accertamenti sono gestiti anche dai notai che registreranno i contratti, oltre dall'ufficio del registro.
Spero essere stato di aiuto.
 

Umberto Granducato

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Salve, se posso intervenire:
a livello nazionale è in vigore il DPR 02.04.2009 n. 59, mentre a livello Regione Lombardia le procedure sono dettate dalla dGR 22.12.2008 n. 8745 che modifica la dGR 2018/2007.
Sia nella norma nazionale che in quella regionale, su tutti i contratti sono previste sanzioni verso il condomino, proprietario e gli accertamenti sono gestiti anche dai notai che registreranno i contratti, oltre dall'ufficio del registro.
Spero essere stato di aiuto.

ufficio del registro? sicuro?
 

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