la responsabilità del mediatore
Il Codice civile dedica espressamente un solo articolo (il n° 1759) alla responsabilità del mediatore, stabilendo che: "Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso" .
Si tratta di una norma piuttosto limitativa: l'obbligo di comunicazione riguarda solo le circostanze note, ma non ci dice se e fino a che punto il mediatore debba rendersi parte diligente per venire a conoscenza di tutte le "circostanze relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare".
Stando alla lettera dell'art. 1759 C.c., il mediatore deve dire ciò che sa, ma non E' tenuto a fare altro per saperne di più!
Praticamente, il mediatore informato dalla parte venditrice, dell'esistenza di un'ipoteca ,di un problema urbanistico o altro, non dovrà sottacere quanto sa alla parte acquirente, ne' rendersi in qualche modo "complice" del venditore non corretto che intendesse trarre in inganno l'acquirente. In questa prospettiva l'art. 1759 C.c. si adatta all'idea tradizionale del mediatore terzo e imparziale "trait d'union" tra le parti e niente di più!
In questo senso per decenni la norma è stata interpretata anche dalla Corte di Cassazione (vedi ad esempio Cass. nè 1164 del 1965; Cass. nè 2277 del 1984 e più di recente, Cass. n° 5938 del 1993 e Cass. n° 1102 del 1996), che ha escluso l'obbligo del mediatore di attivarsi per acquisire certe notizie relative alla valutazione e sicurezza dell'affare. Chiunque può accorgersi di quanto tale norma sia oggi "datata": nata in un contesto storico ben diverso da quello attuale, è ormai inadeguata sia alla esigenza del pubblico, sia ai profondi cambiamenti che hanno interessato la figura del mediatore e le modalità di esercizio dell'attività di intermediazione. Ai nostri giorni chi si rivolge ad un'agenzia immobiliare ha diritto di aspettarsi un servizio assai più articolato ed efficiente della semplice messa in contatto con l'altra parte.
D'altro canto, con l'entrata in vigore della Legge 39/89, il mediatore ha acquisito una sua precisa identità e dignità professionale: solo il mediatore o l'impresa di mediazione regolarmente iscritti al Ruolo istituito da tale legge, possono esercitare l'attività di intermediazione immobiliare (e pretendere il riconoscimento della provvigione) e solo chi offre comprovati dati di serietà e preparazione professionale può ottenere l'iscrizione all'ex. Ruolo oggi REA!
Da ultimo, si osserva che l'attività di intermediazione immobiliare è sempre più spesso esercitata (come la L. 39/89 opportunamente consente che avvenga) da strutture organizzate, vere e proprie imprese di intermediazione, potenzialmente in grado di offrire al cliente un servizio a più largo raggio . Di fronte a tutti questi cambiamenti, dunque, l'art. 1759 C.c. è davvero inadeguato e restrittivo. mA COSI' E'!!
Per fare un esempio pratico: se il mediatore viene incaricato di promuovere la vendita di un immobile che presenti segni di recenti ed importanti interventi edilizi, dovrà attivarsi, chiedere notizie e chiarimenti sulla regolarità urbanistica e, se possibile, verificare l'esattezza dei dati forniti dalla parte interessata alla vendita. In questa direzione si è mossa anche la giurisprudenza della Cassazione, che di recente (sentenza n° 4791 del 17.5.99) ha testualmente affermato che "l'obbligo di informazione gravante sul mediatore va commisurato alla normale diligenza alla quale è tenuto a conformarsi nell'adempimento della sua prestazione il mediatore di media capacità, e pertanto deve ritenersi che l'obbligo di informazione deve riguardare non solo le circostanze note, ma tutte le circostanze la cui conoscenza, in relazione all'ambito territoriale nel quale opera il mediatore, al settore nel quale svolge la sua attività e ad ogni altro ulteriore utile parametro, sia acquisibile da parte di un mediatore dotato di media capacità professionale con l'uso della normale diligenza."
Cosa significa tutto ciò all'atto pratico? Forse che il mediatore dovrà, per ogni immobile della cui vendita si occupa, svolgere controlli presso la Conservatoria per verificare se e quali gravami (ipoteche o altro) vi siano, ovvero presso i competenti Uffici per accertare la regolarità urbanistica dell'immobile stesso?
Per di più, la complessità delle norme vigenti e dei casi della vita, fa sì che talvolta la stessa professionalità del mediatore sia insufficiente per risolvere questioni tecniche alquanto ingarbugliate.
Di tutto ciò si è perfettamente resa conto la stessa Cassazione nella citata sentenza n. 4791 del 1999, la dove ha escluso che nell'obbligo di diligenza del mediatore rientri, in mancanza di un particolare incarico del cliente, lo svolgimento "spontaneo" di controlli ed indagini di tipo tecnico-giuridico, concludendo che nel caso della vendita immobiliare "non grava sul mediatore l'obbligo di svolgere di sua iniziativa accertamenti di tipo tecnico-giuridico sulla libertà dell'immobile, mediante le cosiddette "visure catastali ed ipotecarie", nè, a maggior ragione, l'obbligo di svolgere indagini sulla rispondenza a verità delle dichiarazioni sulla libertà dell'immobile rese dal venditore, poichè di queste si assume la responsabilità il solo dichiarante, mentre la controparte può sottoporle a verifica sino al momento della conclusione del contratto ed il notaio rogante è tenuto a controllarle".
Allora che consiglio dare a chi voglia avere il massimo possibile della sicurezza già nelle fasi iniziali e in sede di compromesso? Rivolgersi a quelle agenzie immobiliari che, per capacità professionali, organizzazione e presenza sul territorio, siano in grado, ove richiesto espressamente, di svolgere le indagini del caso e, quantomeno, di segnalare la necessità ed opportunità di un eventuale approfondimento da affidarsi a un professionista specializzato. Se poi tutto ciò avrà un maggior costo in termini di una più elevata percentuale della provvigione, rifletta il cliente se tale maggior costo non sia abbondantemente giustificato dalla assai maggior sicurezza di cui potrà in cambio godere.
Se puo' esserti utile ti posto queste tre sentenze dove una dice il contrario dell'altra..
questa una cass del 99
sentenza n° 4791 del 17.5.99) ha testualmente affermato che "l'obbligo di informazione gravante sul mediatore va commisurato alla normale diligenza alla quale è tenuto a conformarsi nell'adempimento della sua prestazione il mediatore di media capacità, e pertanto deve ritenersi che l'obbligo di informazione deve riguardare non solo le circostanze note, ma tutte le circostanze la cui conoscenza, in relazione all'ambito territoriale nel quale opera il mediatore, al settore nel quale svolge la sua attività e ad ogni altro ulteriore utile parametro, sia acquisibile da parte di un mediatore dotato di media capacità professionale con l'uso della normale diligenza."
questa in cui non è obbligato a fare visure...
Il mediatore è tenuto ad un obbligo di corretta informazione delle parti, che comprende l’obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili, con la comune diligenza che si richiede al mediatore, in quanto figura professionale disciplinata dal codice civile e dalla legge n° 39 del 1989.
E' quanto stabilito dalla Terza Sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 822 del 18 gennaio 2006.
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che, in base alla disciplina codicistica e professionale, non si può ritenere che il mediatore sia tenuto, senza uno specifico incarico ad hoc, al compimento di indagini di natura tecnico-giuridica, quali le visure catastali ed ipotecarie, atte ad accertare la libertà dell’immobile da pesi e vincoli (sull’argomento vedi anche Cass. Civ. nn. 7630/2002, 16009/2003, 13767/2004).
poi c'è l'ultima sentenza in cui viene fatta la distinzione tra mediazione tipica e atipica e le relative responsabilità del mediatore, contrattuale e da contatto sociale
Cassazione civile , sez. III, sentenza 14.07.2009 n° 16382
Questo per ricollegarmi al fatto che una azione legale e' di fatto un vero e proprio terno al lotto