Giuseppe Di Massa

Membro Senior
Agente Immobiliare
Si ok.
In questa fattispecie come in altre , che in sede di atto la cosa troverebbe sicuramente un "accomodamento" è logico.
Ci mancherebbe.

Si sta discutendo sulla normativa riferita alla consegna delle chiavi e del bene e delle eventuali responsabilità di inadempienza delle parti.

Io sostengo che la consegna è dopo il rogito.

..e che un minuto o dieci anni dopo per la normativa nulla cambia.

Tu che ne pensi Giuseppe..?
In effetti sappiamo tutti che possesso e proprietà non sono la stessa cosa e possono essere anche disgiunti, quindi se la proprietà si trasferisce al rogito (alla trascrizione forse meglio dire) e su quella non si può derogare, penso che per il possesso conti l'accordo preliminare, se il possesso è previsto dagli accordi contestualmente al rogito allora le chiavi vanno consegnate al rogito. Intendendo "la consegna delle chiavi" come azione simbolica, se i contratti dicono che ne ho il possesso posso cambiare la serratura.
Non so se la Legge ne parli espressamente.
Pyer o altri, ne sapete di più?
 

Rosa1968

Membro Storico
Agente Immobiliare
grrrrrr art.1376 che regola il trasferimento della proprietà, tradotto in parole terra terra stiamo parlando del consenso delle parti. LA CONSEGNA DIVENTA UN'OBBLIGAZIONE PER L'SATTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO, UN'OBBLIGAZIONE DEL VENDITORE CHIARO ORA? QUINDI SALVO PATTI DIVERSI LA CONSEGNA DEVE AVVENIRE AL ROGITO, IL MOMENTO DEL SALDO DEL PREZZO. DA ORA IN POI NON LEGGO Più QUESTO 3D.
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
grrrrrr art.1376 che regola il trasferimento della proprietà, tradotto in parole terra terra stiamo parlando del consenso delle parti. LA CONSEGNA DIVENTA UN'OBBLIGAZIONE PER L'SATTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO, UN'OBBLIGAZIONE DEL VENDITORE CHIARO ORA? QUINDI SALVO PATTI DIVERSI LA CONSEGNA DEVE AVVENIRE AL ROGITO, IL MOMENTO DEL SALDO DEL PREZZO. DA ORA IN POI NON LEGGO Più QUESTO 3D.

Se citi questo articolo bisogna per forza ritenere che non distingui la differenza tra contratti reali e quelli obbligatori.
Inoltre la consegna è una cosa, se rogiti è ovvio che diventa tuo, il possesso è altra cosa.


Note

(1) In ordine agli effetti del contratto si distingue tra contratti ad effetti reali e ad effetti obbligatori: i primo hanno come immediata conseguenza il trasferimento o la costituzione del diritto e tale è, ad esempio, la compravendita di un bene di proprietà dell'alienante (v. 1470 ss. c.c.); con i secondi, invece, la parte assume un obbligo, come accade per il venditore di un bene altrui (v. 1478 c.c.).
In ordine alle modalità di conclusione si distingue tra contratti consensuali, che si perfezionano col consenso delle parti, e contratti reali, la cui perfezione esige anche la consegna del bene (ad esempio il deposito, v. 1776 c.c.).
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
e chi dice che al momento del rogito il prezzo deve essere necessariamente saldato? :sorrisone:
Questo 3d mi fà morire :)

Non buttarla a tarallucci e vino.

Si nega l'evidenza.

Vabbè Vado mangiare una pizza.

Dispositivo dell'art. 1376 Codice Civile
FontiCodice CivileLIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONITitolo II - Dei contratti in generale (Artt. 1321-1469 bis)Capo V - Degli effetti del contrattoSezione I - Disposizioni generali

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato (1).
 

Rosa1968

Membro Storico
Agente Immobiliare
Certo certo pyer ma tu non ci fare caso continua a far cambiare i prezzi a saldo e mi raccomando le chiavi .... Piuttosto fagliele buttare nel pozzo artesiano. Se le vogliono al rogito che andassero a prendersele .... Con la protezione civile.....
 

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