maximin

Nuovo Iscritto
Purtroppo il problema mi pare non sia il padre,lo zio,il cugino o il conoscente,ma piuttosto che non c'e' una legge chiara che specifichi quali sono le competenze dell'agenzia su un operazione del genere.
Per come stanno le cose,uno deve fare attenzione a dove mette i piedi quando entra in un'agenzia immobiliare,nel mio caso e nessuno e' stato ancora in grado di rispondermi,non vi e' esclusiva,nel cantiere non compare neanche il nome delle agenzie e del gruppo al contrario di tanti altri cantieri,ma il recapito del costruttore..........a me non importa molto sapere che la legge e' dalla parte del mediatore,ma mi interessa sapere fino a che punto e' dalla parte del mediatore,che in questo caso ha mediato poco o nulla...............
Soprattutto troverei piu' interessante citare casi analoghi,e capire come si sono evolute le cose,invece che difendere solo il campanile,cosa utile a nessuno..............in pratica,chi mette piede in quel gruppo di agenzie e poi compra anche dopo mesi un alloggio di quel cantiere e' spacciato,anche se con l'agenzia non ha avuto molto da fare?
Ma dov'e' il merito della provvigione,se non vi e' una pratica dell'agente? Ma soprattutto mi interesserebbe sapere se in questo caso e' un problema di agente e costruttore o rientro anche io nella situazione perche' ho calpestato il sacro suolo di un agenzia,per giunta solo per manifestare un interesse per un alloggio che non ho ancora trattato..........
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Ti ho già invitato a leggerti i numerosi casi gemelli del tuo e avrai tutte le risposte che vuoi.

I primi a lamentarsi di leggi poco chiare siamo proprio noi agenti, ma si dà il caso che proprio su questo punto la legge è chiarissima.

Silvana
 

pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
Qui non è questione di legge, ma di buon senso, inoltre nessuno ti ha dato del truffatore, visto che non hai ancora frodato nessuno, di sicuro però ti manca senso civico, e da come continui a intervenire ho inteso che è anche inutile cercare di spiegarti dove sbagli, non capiresti. Per me argomento trattato a sufficienza. E a me non puoi nemmeno addebitare la volontà di proteggere una categoria, perchè in teoria dovremmo esser dalla stessa parte, ma io perdonami, non me la sento di mescolarmi con persone che la pensano come te perchè altrimenti perderei ogni diritto a lamentarmi di qualunque cosa.
 

maximin

Nuovo Iscritto
Provero' a cercarmi tutti i post,ma ribadisco che se la legge era chiarissima non stavo qui a interrogarmi sul fatto che io in realta' ho solo fatto un giro con l'agenzia nel cantiere e non sono stato messo in contatto con nessuno e che per giunta l'agenzia non ha nessuna esclusiva........poi ribadisco che nessuno e' stato ancora in grado di dirmi se questo e' un caso di problema fra agenzia e costruttore o se rientro anche io nel discorso..................
Consigliero' prima di comprare di farsi il giro dei cantieri,visto che oltre a difendere a spada tratta la categoria,non mi pare date nessun aiuto all'utente.
Grazie.

Aggiunto dopo 9 minuti :

Soprattutto nessuno ha compreso che la mia e' una semplice richiesta per pura informazione,in quanto sono all'acquisto della prima casa e una differenza di 10000 euro in piu' o in meno possono anche cambiare parte del programma,sono io il primo a voler far le cose a norma di legge infatti ho gia' esposto il problema al costruttore e come ogni comune mortale,in condizioni di bisogno si va a limare sulle parti meno indispensabili,come puo' essere l'agenzia nel mio caso,poi ripeto,in un settore dove le agenzie stesse parlano di pagamenti in nero,lascerei perdere l'etica,il senso civico e tutto cio' che ne consegue,limitiamoci a dire a me in qualita' di utente,la legge cosa prevede nel caso in questione e a chi spettano certe competenze,per la morale non mi sembra sia questo il posto idoneo.
Comunque Grazie a tutti.
 

studiopci

Membro Storico
Scusa maxim, tu continui a chiedere una legge ed una risposta al tuo dubbio, ma la legge ( art. 1755 del Codice Civile ) e la risposta, ti e' stata data dal post n* 2 in poi, che ti prego di rileggere per chiarezza, oltre che visitare altri post. Il fatto sia andato tu, spontaneamente, in agenzia per richiedere di visitare il cantiere , non significa assolutamente che tu sia sollevato dal pagare la mediazione, allora se vai tu... In un negozio di scarpe che fai... Le prendi e vai via perché sei tu che ci sei entrato e non il negoziante a chiamarti. Tutti vanno da un professionista o negoziante , ecc,ecc Proprio tu hai precisato in un tuo intervento che sai benissimo che le agenzie ci sono non per arredamento ma per lavoro , ecco... Appunto ci sono per lavoro sempre.... Volevo poi anche precisare che non e' per difesa campanilista che ti stiamo dicendo questo, ma solo perché, consentimi, e' quasi disarmante quello che hai chiesto ma così disarmante da provocare la reazione anche di chi Agenti Immobiliari non lo e' ( pensoperme) e che normalmente e' molto critico nei nostri confronti. Quindi non avercela con chi giustamente ti ha fatto notare tutto ciò e poi mi permetto di dirti che qui nessuno vuole fare la morale o il moralista , ma se per risparmiare siamo al " mors tua vita mea" allora.... beh siamo alla frutta, avere un diverso livello di sensorialita' rispetto a determinati valori e' solo un modo di vedere la vita , in bene o in male, ci sono agenti che prendono in nero, di contro ci sono clienti che fanno i furbi, questo non significa che tutti sono cattivi. Saluti Fabrizio
 

maximin

Nuovo Iscritto
Ho letto alcuni altri post e posso dire che nell'insieme sono tutti uguali,una legge apperentemente poco chiara che tutela le agenzie anche per una mediazione che nel vero senso della parola non accade.............
Permettimi di dire che il tuo ragionamento non fila perche' a mio modo di vedere e' questa la versione:se io entro in un negozio di scarpe e poi vado a comprarle direttamente alla fabbrica,non vado a dare la percentuale al negozio perche' le aveva esposte in vetrina.......................
Comunque va bene cosi',ritengo per me chiuso il post in quanto aldila' di una difesa campanilista non ho trovato alcuna informazione utile se non che d'ora in avanti mi terro' piu' alla larga dalle agenzie immobiliari,in quanto rischio di rimetterci tempo e denaro,purtroppo consentimi di dirlo la vostra categoria sara' sempre trattata cosi' proprio per questi episodi,
Se poi vogliamo star qui a contarci le favole,e a dire che i bambini nascono sotto i cavoli................va bene cosi',ma cominciate a fare pulizia all'interno del vostro sistema invece dell'approfittare di chi tanto siete consapevoli che nella vostra vita incontrerete solo in un'occasione..................
Saluti a tutti.
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Nessuna difesa campanilistica.. Il parere piu piccato te lo ha dato un utente che AI non e'....

Queste sono le leggi che regolano il contratto di mediazione, cosi potrai trarre le tue conclusioni senza campanilismo ;)

Capo XI - Della mediazione

Art. 1754. Mediatore.
È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Art. 1755. Provvigione.
Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.

Art. 1756. Rimborso delle spese.
Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non è stato concluso.

Art. 1757. Provvigione nei contratti condizionali o invalidi.
Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.
Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.
La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile o rescindibile, se il mediatore non conosceva la causa d'invalidità.

Art. 1758. Pluralità di mediatori.
Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.

Art. 1759. Responsabilità del mediatore.
Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.
Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.

Art. 1760. Obblighi del mediatore professionale.
Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve:
1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione, finché sussista la possibilità di controversia sull'identità della merce;
2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero;
3) annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.

Art. 1761. Rappresentanza del mediatore.
Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento.

Art. 1762. Contraente non nominato.
Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro risponde della esecuzione del contratto e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato.
Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.

Art. 1763. Fideiussione del mediatore.
Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti.

Art. 1764. Sanzioni.
Il mediatore che non adempie agli obblighi imposti dall'articolo 1760 è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire un milione.
Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.
Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacità.

Art. 1765. Leggi speciali.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.


e viene fuori che l'agenzia non ha nessuna esclusiva e se esisteva un mandato e' anche scaduto.
Sempre la legge prevede che il fatto che l'agenzia abbia o meno un mandato -che poi e' un incarico- e', per te acquirente, una cosa del tutto irrilevante. l'incarico esclusivo e' un contratto che determina i rapporti fra agente e venditore
Immobilio , nel limite del possibile, e' sempre umilmente a disposizione.. :stretta_di_mano:
 

leonard

Membro Senior
Agente Immobiliare
Professionista
non ho trovato alcuna informazione utile se non che d'ora in avanti mi terro' piu' alla larga dalle agenzie immobiliari,in quanto rischio di rimetterci tempo e denaro

...........ti dò un consiglio spassionato, rivolgiti all'associazione consumatori del tuo paese, ti renderai contoi che tutto ciò che ti è stato detto non fà una piega, poi se vuoi continuare ad "ignorare" la realtà ti auguro che le spese legali non divengano più alte della provvigione che dovrai con certezza pagare.................................;)
 

maximin

Nuovo Iscritto
Ringrazio Umberto Granducato,perche' mi ha portato a conoscenza dell'unica cosa utile che a me interessava,ossia i termini di legge,che rendono almeno a me,ma credo anche ad altri utenti il servizio piu' chiaro,cio' non toglie che secondo me,per evitare continue cause legali,ci andrebbe una sorta di tarriffario,perche' nel mio caso non vi e' alcuna operazione e non credo in un'operazione onerosa come l'acquisto di un immobile ci sia ancora bisogno di andare a farsi giustizia.


ART. 1755 Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.

Non esiste Accordo tra le parti,e non esistono tariffe per cui dovrei ricorrere al giudice?

Art. 1760. Obblighi del mediatore professionale.
Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve:
1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione, finché sussista la possibilità di controversia sull'identità della merce;
2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero;
3) annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.

Il mediatore in questione non essendoci mai stata una trattativa con lui o per merito suo,come puo' rilasciarmi copia con ogni annotazione di un contratto privato? Si sconfina poi nella privacy?
Art. 1764. Sanzioni.
Il mediatore che non adempie agli obblighi imposti dall'articolo 1760 è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire un milione.
Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.
Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacità.

Addirittura seguendo questo ART. sarebbe anche passibile di sanzione?

Secondo me,si fa troppo spesso confusione su queste cose,perche' se non sono chiari i termini fra agente e venditore,non si capisce perche' alla fine ci deve rimettere anche l'acquirente che e' solo uno che va solo in cerca di informazioni per un investimento.........
E comunque se questa legge e' applicabile in ogni caso,mi terro' alla larga da ogni sorta di mediatore,in quanto pare possa in ogni caso o in ogni momento farti avere problemi anche se non a ragione...........
Grazie di tutto
 

leonard

Membro Senior
Agente Immobiliare
Professionista
:sorrisone:
E comunque se questa legge e' applicabile in ogni caso,mi terro' alla larga da ogni sorta di mediatore,in quanto pare possa in ogni caso o in ogni momento farti avere problemi anche se non a ragione...........


...........devo darti atto che manca da parte degli enti preposti una giusta e continuativa campagna informativa sul lavoro del mediatore(anche se tu ci metti del tuo nel non voler capire ) per comunicare correttamente gli oneri che si và incontro per il suo "utilizzo", devo anche aggiungere che il collega come accade molto spesso avrebbe dovuto metterti a conoscenza di quanto avrebbe richiesto se l'affare fosse andato a buon fine. La scelta poi di stare alla larga dai mediatori si commenta da sè come soluzione definitiva ............... :sorrisone:
 

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