H&F

Membro Assiduo
Professionista
Ecco, senti il notaio. Chiaro che il riservato dominio avviene in sede di rogito. Viene fatto molte volte, ed era d'uso nei patti che ora sono tornati di moda dell'affitto con riscatto. Quando si attiva tale situazione, tra l'altro, si deve far attenzione a scrivere la clausola risolutiva espressa, pur apparentemente non necessaria, per evitare aggravi fiscali in caso di ri-trasferimento della piena proprietà.
Si ma eludi di rispondere alla questione dell'articolo 1523cc.
E il codice non parla in altri punti del riservato dominio.
La questione dell'affitto a rscatto è stranota e con pubblicità sulle riviste di servizi immobiliari. Il notaio non potrà che cofermare che il 1523 è per i beni mobili e che il termine da voi usato non c'entra nulla con gli immobili.
Che poi intendevate parlare di altre cose, ok. Spiegatevi.
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
Si ma eludi di rispondere alla questione dell'articolo 1523cc.
E il codice non parla in altri punti del riservato dominio.
La questione dell'affitto a rscatto è stranota e con pubblicità sulle riviste di servizi immobiliari. Il notaio non potrà che cofermare che il 1523 è per i beni mobili e che il termine da voi usato non c'entra nulla con gli immobili.
Che poi intendevate parlare di altre cose, ok. Spiegatevi.

Cito e confermo
Ti ho risposto eccome, leggi sopra. La prossima volta documentati prima di accampare certezze. ;) E cambia tono.
Letto e riletto : non c'è scritto nula sul 1523cc
é ovvio che mi sono già documnetato prima di intervernire per la prima volta.
L'art. 1523 cc è nella Sezione II Della vendita di cose mobili, §3 Della vendita con riserva di proprietà.
 

pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
Pure cieco? Ne prendo uno a caso dei tre:

Vendita di cosa altrui, Art. 1478 CC
Vendita di cosa futura, Art. 1472 CC
Vendita di genere, Art. 1378 CC
Vendita alternativa, Art. 1286 CC
Vendita con riserva di proprietà, Art. 1523 CC

Nonostante gli articoli sopra elencati siano collocati in una sezione del codice dedicata alla vendita dei beni mobili, non si può certo dubitare che tale istituto, concerna anche sia i beni mobili registrati,(come si desume poi dalla analisi dell’ultimo comma art 1524) nonché (secondo dottrina autorevole) beni immobili;

L'altro:
La vendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell’art. 1523 del codice civile, regola la vendita di qualcosa, mobile o immobile, ovvero l’acquisizione del diritto di proprietà condizionato al pagamento dell’intero prezzo pattuito precedentemente tra le parti. La particolarità di questa tipologia di contratto sta proprio nella possibilità di acquistare un bene mediante pagamento a rate con la possibilità di godere di esso da subito, assumendosi i rischi

E ancora:
Tale forma di contratto, come si desume dall’art. 16433c.c. e dall’art. 20544 c.c., direttamente collegati al art. 1523 c.c., può venire sfruttata per ogni tipologia di vendita senza vincoli sulle categorie di beni di cui è possibile trasferire la proprietà. Il patto di riservato dominio è infatti applicabile a tutte le cose mobili, registrate e non, oltre che agli immobili (caso in cui si potrà avere trascrizione immediata) e a cose generiche eccezion fatta per beni consumabili o destinati a trasformazione (tessuti, legnami)

Dissonanze cognitive o parente di V.S.?
 

studiopci

Membro Storico
Credo che abbia risposto esaurientemente PPM, e giusto per chiarire gli articoli sopra citati per es. l' art. 1478 C.C. che si trova nel libro quarto delle obbligazioni Titolo III: Dei singoli contratti; disciplina e si applica anche alle vendita di immobili .
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
Il diritto non è un opinione.
Il 2054, citato su, riguarda La circolazione di veicoli.
La Sezione II : della vendita di cose mobili comincia con l'art. 1510 e termina con l'art. 1536.
L'art. 1523 è compreso in questa Sezione e solo in questa Sezione.
Cosa aggiungere di altro. Non capisco francamente il "cieco".
Studiopci, scusa cosa c'entra 1478 con il 1523 . Sono in due sezioni completamente distinte e separate.
Il problema è tutto qui, state mischiando Sezioni diverse del Codice Civile.
Era più elegante che aveste detto che c'era stata una semplice confusione.

Il 1523 non si applica assolutamente ai beni immobili, nè si può tecnicamente applicare (fate un salto in Conservatoria RR.II. e vi fate spiegare.
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
L'art. 1643 cc, citato su da pensoperme, titola :Rischio della perdita del bestiame.

Non riesco a collegare la perdita del bestiame con la compravendita immobiliare.
Se qualcuno, per cotesia e quando ha il tempo, può delucidare ?

Di chi è "la dottrina autorevole" citata, secondo cui il 1523 si applica anche ai beni immobili ?
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Il 1523 non si applica assolutamente ai beni immobili, nè si può tecnicamente applicare

VENDITA DI UN BENE CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO IN BASE ALL`ART. 1523 C.C.

La vendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell`art. 1523 del codice civile, regola la vendita di qualcosa, mobile o immobile, ovvero l`acquisizione del diritto di proprieta` condizionato al pagamento dell`intero prezzo pattuito precedentemente tra le parti.
 

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